Dopo avere conosciuto quanto l'idea che fino all'ultimo secolo formavansi della libertà i nostri antenati è diversa da quella che noi ci formiamo adesso, avremo minor cagione di fare le maraviglie, vedendo che in tutte le repubbliche dell'antichità, in tutte quelle della Svizzera e della Germania, in tutte quelle finalmente dell'Italia, intorno alle quali versammo così lungo tempo, non fossero guarentiti i diritti di cui abbiamo fin ora sviluppata l'origine.
Le repubbliche italiane non avevano pensato a proteggere la vita, l'onore, o la proprietà de' cittadini con una legislazione, o con una forma di processura migliori di quelle ch'erano in vigore negli stati più dispotici. I magistrati, i tribunali e le leggi avrebbero avuto bisogno d'una totale riforma, per guarentire la libertà civile, e la felicità delle persone loro commesse. Oggi è dimostrato che compromettesi la libertà, quando gli amministratori si trasformano in giudici, armandoli dell'autorità di castigare que' medesimi ch'essi incontrarono come antagonisti nelle politiche contese. Perciocchè il magistrato, chiamato frequentemente dalla sua carica a sostenere le parti di un capo di partito, ed a sposarne le passioni, viene investito del diritto di giudicare la parte avversaria, cioè quegli uomini che nella causa del popolo vollero mettere argine alle sue usurpazioni, ed opporsi alle sue ingiuste misure. Le repubbliche italiane non erano cadute affatto in quest'errore comune a tutte le altre. Il potere giudiziario vi si trovava abitualmente separato dall'amministrativo: la signoria, che si rifaceva ogni due mesi a sorte, scegliendosi tra i cittadini attivi, era incaricata della generale direzione degli affari, mentre alcuni giudici forestieri, assistiti da legisti pure forestieri, amministravano la giustizia civile e criminale. Ma perchè questa divisione del potere civile e giudiziario non lasciasse verun titolo di timore, avrebbe dovuto essere perfetta; sarebbe stato d'uopo che i magistrati fossero sempre obbligati di rimettere ai tribunali coloro che gli avevano offesi, e che in qualunque caso non fossero seduti essi medesimi in giudizio. Per lo contrario nelle repubbliche italiane, non escluse le meglio ordinate, si vide più volte la signoria momentaneamente riprendere il potere giudiziario, e mandare alla tortura o al patibolo coloro che avevano di fresco attentato alla sua autorità.
Non solamente i giudici non disponevano soli della vita, dell'onore, e delle sostanze de' cittadini; ma non erano pure costituiti in maniera di dare una bastante guarenzia delle loro parzialità o della loro umanità. Richiedeva la legge che fossero forestieri, perchè non isposassero nella repubblica verun partito; che non rimanessero molti anni in carica, onde non adottassero le passioni de' cittadini; finalmente che uscendo d'impiego andassero soggetti ad un sindacato intorno alla loro amministrazione, onde si guardassero dal lasciarsi corrompere coi regali. Ma la legge non aveva separato il giudizio del diritto da quello del fatto; non aveva chiamati i semplici cittadini, come presso i Romani e presso gl'Inglesi, a sentenziare sulla vita de' loro concittadini: non aveva posto ogni uomo sotto la guarenzia dell'interesse de' suoi eguali, nè avanti l'esecuzione di una sentenza capitale aveva richiesto il concorso di un tribunale popolare, che essenzialmente unisse la misericordia al rigore. Non esisteva veruna legge penale che moderasse le sentenze de' giudici, o che preventivamente illuminasse gl'imputati intorno alla loro sorte. Non era nè meno vietato ai podestà di ascoltare le voci della passione o della collera; e perchè giudicavano quasi sempre soli, non erano obbligati di esporre ai loro collega le circostanze della causa, a trattarla ad alta voce, a dare i motivi delle loro sentenze. I motivi e le ragioni che le avevano dettate chiudevansi nel più profondo di tutti i segreti, quello di un uomo colla sua propria coscienza.
La processura dava ancora minore guarenzia che la costituzione del tribunale, segreta era l'istruzione, ed il prevenuto, privo di consiglio nella sua prigione e di avvocato per difendersi, veniva abbandonato a tutte le conseguenze della sua debolezza, de' suoi terrori, della sua ignoranza, o della sua incapacità. La spaventosa processura cominciava colla tortura; e la legge non poneva verun limite ai tormenti co' quali potevasi stringere un accusato, come non aveva determinato quale indizj si richiedessero per esporlo a così barbara prova. Non pertanto le confessioni strappategli di bocca dall'atrocità de' dolori, venivano ritenute quali sufficienti prove contro di lui, e contro i supposti suoi complici. Finalmente la legge permetteva supplicj non meno spaventosi che quelli delle monarchie, e l'umanità veniva offesa non meno dalle esecuzioni che dalle processure.
In tal modo adunque, anche in tempo ordinario, la società non guarentiva l'onore, la vita, o le sostanze degli individui, co' suoi magistrati, co' suoi giudici, colle sue leggi. Ma nelle rivoluzioni, pur troppo frequenti, l'abuso di una pretesa giustizia diventava ancora più molesto. Allora i capi di un partito, facendosi investire di una illimitata autorità, sotto il nome di balìa, gastigavano in massa, senza informazione, senza processura, senza giudizio, tutti i membri del contrario partito, coll'esilio, colla confisca de' beni, spesso con capitale supplicio.
Non avevano gl'Italiani pensato giammai che lo stesso scopo della formazione della società prescrivesse confini alla sovrana autorità; essi non avevano veduto, che gli uomini non hanno potuto assoggettargli che le loro relazioni degli uni verso gli altri; ed essi avevano permesso ai governi di penetrare nell'interno dei loro pensieri, per dirigerne le opinioni e punirne i sentimenti. Tutte le repubbliche italiane eransi formate in seno alla cattolica religione, e questa religione, assoggettando, col mezzo della confessione, il pensiero al tribunale de' preti, gli spiriti si erano abituati a risguardare il segreto delle coscienze come dipendente dall'autorità. La persecuzione ed il castigo dell'eresia era una necessaria conseguenza della sommissione delle repubbliche alla Chiesa. Quella della magia era pure riservata ai preti; ed ammessa una volta la funesta opinione dell'azione degli uomini sulle potenze infernali, la magia dovette entrare nelle attribuzioni de' tribunali, poichè risguardavasi con un mezzo con cui un uomo poteva nuocere ai suoi simili. Ma non potevasi perseguitare questo delitto, che si commette senza testimonj nell'oscurità della notte, senza dar luogo alle più sospettose, più arbitrarie e più tiranniche processure.
Del resto non era soltanto allorchè trattavasi di perseguitare l'eresia o la magia, che i tribunali italiani credevano di avere diritto di scendere nel cuore dell'uomo e di punirne i moti segreti, ma si arrogavano il diritto di assoggettare alla pubblica vendetta ogni sentimento di scontentezza o di odio contro il governo; ne cercavano spesso gl'indizj in una parola, in un gesto, in un sospetto; e nelle circostanze di rivoluzione furono vedute le repubbliche adottare le usanze ed i principj de' principi assoluti, e punire coi supplicj, non già gli atti esteriori, ma il nascosto pensiero di cui erano l'indizio.
Se i governi italiani non si erano astenuti dal giudicare i sentimenti ed i pensieri, che non dipendono in verun modo dalla pubblica autorità, con più ragione non eransi fatto scrupolo di armare una metà de' cittadini contro l'altra, d'incoraggiarne molti ad esercitare l'infame mestiere di delatore, quando hanno con ciò potuto sperare di reprimere abitudini viziose o nocive, che si vorrebbero certamente sbandire da ogni ben regolata repubblica, ma che non si potrebbero castigare senza assoggettare tutti i cittadini ad una insopportabile inquisizione.
La bestemmia diventò uno de' principali oggetti della vigilanza de' magistrati, e venne sottomessa a tutta la severità dei tribunali stabiliti al solo oggetto di comprimerla. Soltanto in Ispagna ed in Italia s'incontra questa viziosa abitudine, affatto sconosciuta presso i popoli protestanti, e che non dobbiamo confondere con quei rozzi giuramenti che il popolo in tutti i paesi frammischia ai suoi discorsi. In tutti gli accessi di collera, i popoli meridionali se la prendono cogli oggetti del loro culto, li minacciano, e li caricano di parole ingiuriose alla stessa divinità, al Redentore o ai Santi. Trovansi tracce di tale scandalosa abitudine nel linguaggio e in alcuni modi proverbiali degli altri popoli, ma la volontà d'insultare la divinità con questa specie d'attacco non si poteva conservare che in un paese in cui la superstizione, sempre in guerra coll'incredulità, ha rimpiccioliti tutti gli oggetti del culto, e fattili scendere fino al livello degli uomini. La processura contro i bestemmiatori occupò in ogni tempo i tribunali d'Italia. Pure cotale delitto non lascia veruna traccia, e quegli stesso che lo ha commesso, il più delle volte se ne dimentica, i testimonj sono quasi sempre implicati nella contesa che vi diede motivo, ognuno tosto o tardi cade nello stesso errore, e la inquisizione del bestemmiatore, senza diminuirne l'abitudine, ha dato luogo alle più inique ed arbitrarie processure.
Molti altri delitti di pure parole vennero considerati come egualmente punibili; si videro più volte condannati a gravi pene, coloro che avevano con qualche motto cercato di coprire di ridicolo o di biasimo il governo, e coloro che nelle loro scritture avevano manifestate opinioni riprovate, non solo in fatto di religione e di politica, ma ancora in argomenti puramente filosofici. Si vide ancora, ma soltanto in alcune circostanze, altre viziose abitudini punite con severissime pene, le quali non potevano colpire i delinquenti che in conseguenza di un'inquisizione totalmente contraria ad ogni attuale idea di libertà. Ne' tempi in cui era in Firenze dominante la fazione de' piagnoni, si perseguitò il mal costume perfino nell'interno delle famiglie con segrete denuncie, sebbene la pubblica decenza ordinariamente soffra assai più da tali rivelazioni, che dall'abuso che si lascia sussistere. Il giuoco nell'interno delle case private, il lusso della mensa, degli abiti, degli equipaggi, furono risguardati come oggetti di pertinenza delle leggi, e tutte le abitudini dell'uomo privato vennero regolate con atti del sovrano potere.