L'autorità dei mandatarj del popolo ritorna al popolo dopo un determinato tempo; niuno de' mandati del popolo è irrevocabile. Questo secondo assioma dei repubblicani italiani loro sembrava, più che ogni altra cosa, essere il fondamento della loro libertà, e l'essenza delle loro repubbliche; perciò non ammisero giammai nè autorità, nè magistrature ereditarie, tranne la prerogativa di cittadino. Ed ancora quando queste repubbliche degenerarono più tardi in aristocrazie o in istrettissime oligarchie, non fu per questo abbandonato il principio fondamentale dell'amovibilità di tutte le magistrature. Non furono già i diritti delegati dal popolo, che vennero dati a vita, o renduti ereditarj, ma i diritti del popolo medesimo che si trovarono concentrati in un ristrettissimo numero di famiglie, dopo che si erano spente tutte le altre. La nuova nobiltà non era che la rappresentazione degli antichi popolani; e perciò che risguarda l'antica nobiltà, gl'Italiani, lungi dal tenere questo titolo come un diritto esclusivo a governare, non le perdonavano neppure l'impero ch'essa esercitava sull'opinione in onta alle leggi; così spesso esclusero da ogni pubblico impiego i grandi, renduti troppo formidabili dalle loro ricchezze e da' loro clienti nelle campagne.

La repubblica di Venezia era la sola in cui si vedesse un magistrato, anzi lo stesso capo dello stato, eletto a vita: e per molti rispetti Venezia poteva considerarsi come una monarchia elettiva; la sua costituzione, assai più antica che tutte le altre, ne aveva fatto da principio un ducato; ma col lungo volgere de' secoli si erano sempre andate diminuendo le prerogative del doge per darle alla repubblica. Una sola volta si volle anche in Firenze creare un gonfaloniere perpetuo; ma si era preventivamente indicata l'autorità che potrebbe deporlo, ed effettivamente venne deposto dopo dieci anni. In queste due repubbliche, siccome in tutte le altre, la durata delle funzioni di tutti i magistrati era temporaria.

Per altro coll'andare del tempo quasi tutte le repubbliche italiane ebbero un capo discendente da una famiglia favorita da' voti del popolo; ma la costituzione non riconosceva in questo capo verun potere ereditario. La confidenza del popolo trasmetteva al figlio di un Medici, di un Bentivoglio o di un Baglioni, l'autorità esercitata da suo padre; ma tale autorità era rivocabile tosto che cessava la confidenza del popolo; e verun cittadino, per potente che si fosse, non era supposto avere diritti indipendenti da quelli della repubblica.

Rispetto alle magistrature, non solo il mandato del popolo in virtù del quale si esercivano, era rivocabile, ma era limitato da brevissimo termine. La suprema autorità nello stato era poche volte confidata per più di due mesi; in ragione della minore importanza dell'impiego, se ne protraeva alquanto più la durata; non pertanto, ad eccezione di Venezia, non eravi pubblica carica che continuasse più di un anno.

L'esistenza di facoltà irrevocabili in una repubblica implica una specie di contraddizione. Come può mai supporsi che il popolo, dal quale emana l'autorità, dichiari a' suoi mandatarj che gli autorizza a conservarla, sia che ne facciano abuso o no, sia che giustifichino le speranze dei loro committenti, o sia che si mostrino indegni della loro confidenza; sia che l'avanzamento dell'età li renda più atti alle funzioni che esercitano, o sia che li renda incapaci di adempirle? Quindi l'amovibilità di tutte le cariche è in qualche modo la guarenzia della costante attività di coloro che le occupano, e de' continui loro sforzi per rendersene degni. Ma questo principio era probabilmente stato spinto troppo in là nelle repubbliche italiane, ed i loro legislatori avevano dimenticato, che, se importa assai che i magistrati non rimangano troppo a lungo in carica, affinchè non diventino meno attivi, importa egualmente che il loro regno non sia circoscritto a troppo pochi giorni, affinchè lo stato non abbia a soffrire dal tirocinio incessantemente ripetuto dei nuovi eletti.

Finalmente, chiunque esercita un'autorità emanata dal popolo è risponsabile verso il popolo dell'uso che ne fa. Era precisamente per dare a quest'ultima massima una più illimitata applicazione, che si era circoscritta a così breve tempo la durata di tutte le magistrature. In alcune affatto moderne costituzioni, si è trovato il modo di far pesare la risponsabilità sui ministri, anche in mezzo alle loro funzioni, senza attaccare l'autorità da cui emana il loro potere. Nelle repubbliche, tranne il caso di rivoluzione, la risponsabilità non viene esercitata sui magistrati, che dopo la cessazione delle loro funzioni. Nell'uno e nell'altro sistema, l'effetto è sempre il medesimo: lo stato non ha giammai bisogno di affrettare il supplicio di alcuni grandi colpevoli; non corre nessun rischio, aspettando ch'escano di carica; ma bensì ha bisogno d'inspirare a tutti i depositarj del potere un timore salutare; di far loro sentire che, per quanto grandi si figurino di essere, per quanto sembrino indipendenti le loro funzioni, giugnerà sempre l'istante in cui si troveranno deboli in faccia ad altri più potenti di loro; in cui dovranno rendere conto della loro gestione a chi avrà diritto di chiederlo, ed in cui non rimarrà impunito verun abuso del potere, veruna violazione delle leggi o della libertà del popolo, veruna malversazione.

La distinzione tra la responsabilità del ministero inglese, che si esercita quando il ministro è ancora in funzione, e la responsabilità repubblicana che non comincia che quando il magistrato è tornato semplice cittadino, è più apparente che reale. Non avvi alcun ministero inglese che non possa, col mezzo di arti ben note, o almeno collo scioglimento del parlamento, ritardare per un anno intero la prova della sua responsabilità. Ma nel corso di un anno i primi magistrati della repubblica fiorentina avevano sei volte deposto il bastone del comando, sei volte altri nuovi signori, rientrati nel grado di semplici cittadini, si erano trovati soggetti al giudizio di coloro che potevano chieder conto della loro amministrazione.

Per vie meglio accertare la responsabilità di tutti gli uomini rivestiti di qualche potere, tutte le costituzioni repubblicane d'Italia avevano leggi analoghe al divieto ed al sindicato de' Fiorentini. Il divieto era un forzato riposo cui erano ridotti i magistrati quando uscivano di carica. Dovevano essi astenersi dalle magistrature per lo meno tanto tempo, quanto era stato quello delle loro funzioni, e spesso ancora per un tempo molto più lungo: rientravano allora nell'eguaglianza repubblicana; trovavansi allora soggetti, come tutti gli altri particolari, all'impero delle leggi, all'autorità di coloro cui avevano precedentemente comandato, all'azione dei tribunali, che loro potevano chiedere conto della condotta che avevano tenuta. Il sindicato era una disamina politica, che teneva dietro alla cessazione dell'impiego di tutti coloro che avevano avuto parte in un'amministrazione di danaro, o nell'autorità giudiziaria; per costoro la responsabilità non era soltanto eventuale, ma necessaria; dovevano purgarsi da ogni sospetto intorno alla passata loro amministrazione, entro quel determinato numero di giorni che seguiva immediatamente la cessazione delle loro funzioni.

Tutto il sistema della libertà italiana può risguardarsi come rappresentato da questi tre assiomi; e secondo lo spirito de' secoli passati, se si applica ai vocaboli il loro primitivo significato, non quello che si è loro dato ne' moderni tempi, le costituzioni che sono fondate su questi tre principj erano realmente le più libere di tutte. Infatti le repubbliche italiane erano più libere che tutte quelle della Germania, che le città imperiali ed anseatiche, che i Cantoni svizzeri, che le corporazioni delle Province unite, e forse ancora più che le repubbliche dell'antichità. Sì le une che le altre non si erano proposte lo scopo di proteggere i cittadini contro il governo, ma di creare un governo, che compiutamente rappresentasse il popolo, e che fosse in qualche maniera identico con lui; sì le une come le altre dopo di averlo costituito, eransi astenute con una cieca ed illimitata confidenza dal porre limiti all'esercizio del suo potere.

Ma le costituzioni italiane facevano derivare tutti i poteri dal popolo, e li facevano tutti risolvere nella sovranità del popolo, ben più che quelle di origine tedesca. Conoscevano esse più esplicitamente questa sovranità; esse stabilivano un'amovibilità di tutti gl'impieghi più universale, ed una rotazione più rapida; ed assicuravano assai meglio la responsabilità de' pubblici funzionarj. La costituzione di Ginevra era forse la più perfetta, e la più libera delle costituzioni svizzere: a Ginevra, i sindaci, primi magistrati dello stato, duravano un anno, ma non erano che i presidenti di un consiglio esecutivo eletto a vita; gli ordini da loro dati si confondevano con quelli di questo consiglio, e il sindaco non era chiamato a veruna responsabilità. Gli avvieri a Berna, i borgomastri a Zurigo, i landamanni negli altri cantoni, trovavansi nella medesima relazione tra un consiglio inamovibile ed il popolo. Uscendo di carica dopo un anno, essi restavano sempre membri di questo consiglio, che non solo aveva concorso a tutte le loro misure, e perciò risguardavasi obbligato a difenderli, ma che era inoltre depositario di tutta l'autorità giudiziaria dello stato, che solo aveva il diritto di condannare il magistrato colpevole, e che in favor suo e contro al popolo si trovava nello stesso tempo e giudice e parte. Tutti i magistrati romani, lasciando le loro funzioni, rientravano egualmente nel senato, e se dovevano riconoscere un altro giudice fuori del senato, erano almeno sempre protetti da questo corpo potente.