Nello stesso modo che tutto dipende dalla sola volontà del principe, tutto si compie ancora dalla medesima, senza discussione, senza pubblica deliberazione, senza che la nazione venga in verun modo chiamata a parte di ciò che si vuole decidere intorno ai suoi destini. La critica dei varj sistemi economici o politici adottati dal governo, sarebbe un delitto; è pure vietato lo scrivere la storia de' moderni tempi, perchè potrebbe tentare i sudditi a giudicare di ciò che devono risguardare come al di sopra del corto loro discernimento. Per ultimo le gazzette, che il generale uso d'Europa costringe a tollerare, mai non contengono, sotto la data d'Italia, che slanci del pubblico tripudio pel passaggio di un principe, pel suo matrimonio, o pei natali de' suoi figliuoli.

La giurisprudenza criminale è quella parte della legislazione che ha più immediato contatto colla libertà de' cittadini; ed è perciò quella che può più d'ogni altra alterarne il carattere. Ne' paesi in cui la processura è tuttavia pubblica, ogni causa criminale è una grande scuola di morale per gli uditori. L'uomo volgare, che spesso ha bisogno di essere sostenuto contro le gagliarde tentazioni che lo circondano, impara all'udienza, che anche il delitto commesso nel segreto della notte, senza testimonj e con tutte le precauzioni che può suggerire la prudenza della malvagità, viene non per tanto al chiaro, condottovi da una serie d'imprevedute circostanze; che la confusa coscienza del colpevole è la prima a tradirlo, e ch'egli non ha ottenuto alcun vantaggio da que' delitti che credeva dovere tutti appagare i suoi desiderj. Conosce che l'autorità che tiene aperti gli occhi sopra di lui è benefica ed illuminata, e che non castiga il delitto che dopo averlo conosciuto. Accompagna con tutto il suo cuore la discussione, e mentre egli lotta a favore dell'innocenza, senza rincrescimento abbandona il colpevole a tutto il rigore delle leggi.

Ma quando la processura si eseguisce segretamente, che non è accompagnata da veruna discussione, da verun dibattimento che chiami il pubblico a parte del giudizio, allora la sentenza capitale non offre verun compenso alla società per la perdita de' suoi membri. Tra coloro che assistono al supplicio, altri, compresi da terrore, accusano il giudice d'ingiustizia e di crudeltà, e prendono soltanto interesse per gli sventurati, dei quali non conoscono che i patimenti; altri si ostinano ne' malvagi loro sentimenti, persuadonsi che il condannato non soggiacque che per propria imprudenza, e che, trovandosi essi nel caso suo, sarebbero più fortunati, perchè più accorti. Tutti infine vanno d'accordo a non trovare nella giustizia criminale che un potere persecutore, un potere odioso; si uniscono per sottrarre egualmente tutti i prevenuti alla di lei azione, e caricano di una specie d'infamia tutti coloro che in qualsiasi modo contribuiscono al compimento della processura.

Questa lega contro la giustizia criminale si è realmente formata in tutta l'Italia a cagione del profondo segreto onde si cuopre la processura; e tanto è radicata la prevenzione contro i suoi ministri, che la stessa legge fu forzata ad adottarla. Gli arcieri dei tribunali, i caporali ed i birri, sono dichiarati infami; ed è facile il comprendere che gli uomini che acconsentono ad abbracciare un mestiere infamato dal pubblico disprezzo e dal disprezzo della stessa legge, si dispongono a meritare l'infamia della loro condizione. Pure fra costoro si sceglie il bargello, che chiamasi egli stesso loro capo, e nello stesso tempo eseguisce le incumbenze di pubblico accusatore innanzi ai tribunali, e di primo magistrato di polizia. L'infamia del suo primo mestiere lo siegue in questa più ragguardevole carica. L'uomo probo si vergogna di avere relazione di qualsiasi sorta col bargello, d'avere da lui ricevuto qualche servigio: a fronte di ciò qualunque cittadino sente continuamente che la sua riputazione, la sua libertà, la sua vita, dipendono dalle segrete informazioni di quest'ufficiale. Non avvi persona che possa dirsi sicura di non essere arrestata nel cuore della notte nella sua propria casa, legato, tradotto in lontano paese, in forza della sola autorità di quest'uomo, che dà conto del suo operato al solo ministro di polizia, o al presidente del buon governo[381]. L'Italia è probabilmente il solo paese del mondo, in cui l'infamia legale, invece di essere incompatibile col potere, sia una condizione richiesta per esercitare una certa autorità.

Sarebbe così turpe cosa e vergognosa l'esporsi ad essere paragonato ad un bargello, ad un birro, che un Italiano di qualunque condizione, quando non abbia perduto ogni buon nome, non concorrerà giammai a tradurre un delinquente nelle mani della giustizia. Un impudente furto, uno spaventoso omicidio, potrebbero eseguirsi in mezzo alla pubblica piazza, che la folla, anzi che moversi ad arrestare il colpevole, si aprirebbe per lasciargli adito alla fuga, e si richiuderebbe per trattenere i birri che lo inseguissero. Il testimonio interrogato intorno ad un delitto commesso sotto i suoi occhi si reputa offeso, perchè si tenti di farlo parlare come un delatore. Così viva è la compassione che eccita il prevenuto, così universale la diffidenza della giustizia del giudice, che ben di rado i tribunali ardiscono sprezzare questa generale opinione e pronunciare una sentenza capitale. Ma ciò non torna a vantaggio dei prevenuti; questi languiscono talvolta nelle prigioni molti anni, o sono rilegati in paesi di cattivo aere, dove la natura fa lentamente e dolorosamente ciò che il giudice non ebbe il coraggio di fare; ma l'esempio della pena che segue il delitto, è perduto affatto pel pubblico.

In quasi tutta l'Italia il giudizio delle cause civili e criminali trovasi abbandonato ad un solo giudice. Forse saranno andati errati negli altri paesi, credendo di moltiplicare i lumi col moltiplicare i giudici; ed egli è il vero che quanto più ristretto è il numero de' giudici, tanto più ognuno di loro sente crescere la propria responsabilità, e si fa debito di attentamente studiare quella causa nella quale il solo suo suffragio può avere tanta influenza; ma si snatura un tribunale ristringendolo ad un solo uomo: più non gli si lascia il mezzo di separare i suoi privati affetti, le sue passioni, i suoi pregiudizj, dalle opinioni che va formando come uomo pubblico; si espongono le parti ad essere danneggiate dal suo cattivo umore e dalla sua impazienza, e gli si toglie il freno salutare che gl'impone la necessità d'esporre i suoi motivi ai proprj colleghi per guadagnarli alla propria opinione. Il cuore dell'uomo viene frequentemente agitato da movimenti contrarj alla giustizia o alla morale, i quali contribuiscono alle sue determinazioni senza ch'egli se ne accorga. Anche colui che li sente ne conoscerebbe tutta la turpitudine, ed arrossirebbe di assoggettarsi alla loro influenza, se fosse costretto a manifestarli. Come mai un giudice si ridurrebbe a dire ad alta voce: «Quest'uomo ha una fisonomia che mi spiace; questi è colui che mi rispose insolentemente, e che mi negò il saluto; è quegli di cui io aveva preveduta la cattiva riuscita; quegli di cui io aveva uditi elogj tanto ridicoli ed inquietanti, e mi è ben caro che sia caduto in errore?» Eppure questa gioja di vederlo colpevole è pur troppo reale, e dispone a trovare tutte le prove bastanti per condannarlo.

Ad ogni modo il prevenuto deve ancora riputarsi felice, quando il solo giudice innanzi al quale deve presentarsi, siede regolarmente sul suo tribunale; ma qualunque volta l'accusatore gode buona opinione presso il presidente del buon governo, o che questi non vuole affatto perdere il colpevole, o che l'accusa verte sopra falli non contemplati da veruna legge, o che trattasi di punire opinioni o sentimenti sepolti nel segreto del cuore, oppure che il ministero vuole spalleggiare la domestica autorità d'uno sposo sopra la consorte o di un padre sopra i figli, il ministro della polizia dà al vicario o al bargello l'ordine di formare il processo per via economica. In questi processi, chiamati economici o camerali, l'accusato non viene ammesso a difendersi, non gli si partecipano nè l'imputazione, nè le prove addotte contro di lui, e tutt'al più ha occasione d'indovinare il titolo dell'accusa dal suo interrogatorio, se pure si dà il caso che venga interrogato. La stessa sentenza contro di lui pronunciata, non dal giudice istruttore, ma da quello della capitale, non è motivata: d'ordinario questa non eccede la prigione in propria casa, o in un convento, la rilegazione o l'esilio; per altro non pochi sciagurati vennero da una sentenza camerale chiusi nel fondo di una torre, o rilegati in paese malsano, per combattere colla febbre pestilenziale delle Maremme; e ne' tempi di politiche turbolenze, si videro ordinati in forma economica molti infamanti supplicj.

E per tal modo il salutare effetto che la giustizia doveva operare sulla moralità del popolo fu interamente perduto in tutta l'Italia, e produsse anzi sulla maggior parte un effetto affatto contrario. Ogni suddito trema innanzi ad una autorità non risponsabile delle sue azioni, che non va soggetta a veruna legge, che, almeno per conto di alcuni suoi ministri, non lo è neppure a quelle dell'onore; ognuno si crede sempre circondato da delatori e da segrete spie, e non potendo mai trovare sicurezza nel testimonio della propria coscienza, si vede forzato a diventare abitualmente dissimulatore, cortigiano e vile. Il castigo non gli sembra giammai una necessaria conseguenza del delitto; i supplicj, non altrimenti che le malattie, diventano ai suoi occhi colpi di un fatalismo che opprime l'umana natura; onde il timore di subirli mai non lo distorna dal cammino del delitto; ed un assassinio non lo priverà nè del pubblico favore, nè degli asili per così lunga età offerti dalle chiese[382], nè di quelli che offrono anche a' dì nostri i vicini numerosi confini dei piccoli stati, ne' quali è divisa l'Italia. Infatti, ad eccezione della Spagna, verun altro paese non fu giammai macchiato da maggior numero di assassinj quasi sempre impuniti.

A tutte queste cagioni d'immoralità, d'uopo è aggiugnervi le abitudini di ferocia, date fino quasi ai presenti giorni dallo spettacolo della tortura. Questo supplicio dei prevenuti, assai più crudele che quello de' colpevoli, era sempre destinato all'esempio, sebbene verun esempio sia forse più funesto che quello dei tormenti di un uomo, contro il quale non si ha alcuna prova, e che deve sempre presumersi innocente. Il governo pontificio prendeva le convenienti misure a fine che, durante il carnevale, si desse ogni mattina un colpo di corda ad un certo numero di prevenuti, riservando tutte le pene capitali per lo spettacolo della settimana grassa, che chiude questi allegri giorni. Questo terribile cumulo di supplicj veniva appoggiato al desiderio di premunire il popolo contro il pericolo delle passioni nel principio di cadauno di que' giorni consacrati al tripudio; ed il popolo, sempre avido di commozioni, non vi cercava che dei dolori fisici, che in appresso andava a cercare nuovamente nei combattimenti dei tori sul molo del sepolcro d'Augusto. Allora Roma moderna non poteva invidiare le pugne de' gladiatori di Roma idolatra: che se l'arena non era bagnata da tanto sangue, più crudeli invece e più lunghi erano i patimenti che formavano lo spettacolo.

La morale influenza della civile legislazione non ha la forza della criminale sopra coloro che sono colpiti dall'ultima; ma la prima è più universale, siccome quella che tocca tutti gl'individui. Tra i sudditi tutte le proprietà si distribuiscono secondo le disposizioni delle leggi civili, e questa distribuzione fu mutata nella circostanza della soppressione della libertà. I principi, creandosi una nuova nobiltà, vollero rendere indipendente da ogni vicenda il patrimonio di quelle famiglie; a tale oggetto incoraggiarono i padri a fondare per testamento perpetue sostituzioni, primogeniture, commende, dando loro in tal maniera, anche dopo la morte, un diritto sulle loro proprietà, spogliandone le susseguenti generazioni, e riducendole a non godere che il fedecommesso di un diritto limitato dall'autorità de' loro antenati, e dall'aspettativa de' loro discendenti. Le più fatali conseguenze non tardarono ad emergere da quest'innovazione nella legislazione, che diseredava i vivi a favore degli estinti e de' figliuoli che non erano ancora nati; furono queste tanto evidenti, che nel diciottesimo secolo i più saggi principi cercarono di abolire i fedecommessi favoreggiati dai loro predecessori. I detentori de' terreni, più non considerandosi che come usufruttuarj, parevano farsi un dovere di danneggiare un fondo di cui non potevano disporre a voglia loro: la loro fortuna più non essendo proporzionata all'estensione de' loro beni, uno stato d'angustia e di miseria, piuttosto che uno stato di opulenza, diventò ereditario colle grandi proprietà; i creditori, ingannati dalle grosse rendite di cui godeva un grande proprietario, trovavansi spogliati, quando esso proprietario moriva, del danaro sovvenutogli. Tale ingiustizia incoraggiava i sovventori all'usura, i sovvenuti alla mala fede, e complicò ed accrebbe all'infinito le procedure tra gli uni e gli altri.