Come, egli non si era mai smentito, non aveva mai avuto un momento di titubanza, non aveva mai vacillato?

Ormai era incarcerato da mesi, aveva subìto interrogatorii dagli ufficiali della polizia, dai ministri processanti, e alla pubblica udienza.

E sempre, a gran distanza di tempo, si erano riscontrate in lui le medesime, identiche incoerenze. Esse non potevano essere frutto di simulazione, corrispondevano bensì ad una condizione permanente, immutabile, dello stato mentale, morboso dell'individuo.

«Vi fu chi scrisse—osservò l'avvocato Arzellini—un libro intitolato: Della Ciarlataneria degli Eruditi. Dopo ciò che i periti fiscali dissero sulla potenza ragionativa e intellettiva dell'inquisito, si potrebbe a quel libro aggiungerne un altro, intitolandolo: Della Ciarlataneria della Medicina Legale!

«Leggo a pagina 180 negli atti del processo:

«Si ripose in atti una relazione dei medici fiscali signor dottor F***
M*** e dottor F*** S*** del tenore ecc.»

«E leggo più oltre:

—«Presentata la suddetta relazione dai nominati signori dottor F*** M*** e dottor F*** S*** medici fiscali, ai quali letta di parola in parola, e a loro chiara e piena intelligenza come asserirono, quella e suo contenuto con la viva voce, tanto unitamente che separatamente confermarono e ratificarono in tutte le sue parti, con giuramento per me deferitogli, e da essi rispettosamente preso tacta imagine C. J., asserendo di averla firmata di proprio pugno e carattere.»—

«Non era questo il metodo, o signori, che doveva tenersi coi periti nella loro qualità di testimoni. Essi ratificarono prima, e dopo giurarono, e il testimone deve prima giurare, e poi deporre, mentre egli giura de veritate dicenda, e non de veritate jam dicta.

«I periti udiron leggere la loro relazione dall'Attuario, e concordarono i fatti, vale a dire, produssero in atti un attestato scritto, nè come testimoni alle legittime interrogazioni deposero, lo che non ne' giudizii civili, non ne' criminali è permesso.