E il primo Console della Repubblica Francese a nome del Popolo Francese il Cittadino Giuseppe Bonaparte, Consigliere di Stato. I quali dopo aver cangiati i loro pienipoteri hanno decretato i seguenti articoli:
Art. 1. Vi sarà in avvenire, e per sempre pace, amicizia e buona intelligenza fra S. M. l’Imperatore e re di Ungheria e di Boemia, stipulante tanto in suo nome, quanto a nome dell’Impero Germanico e la Repubblica Francese, obbligandosi la detta M. S. a far dare dal detto Impero la sua ratifica in buona e dovuta forma al presente trattato. Sarà usata la più grande attenzione dall’una parte e dall’altra al mantenimento d’una perfetta armonia, per prevenire ogni sorta di ostilità per terra e per mare, sotto qualunque causa e qualunque pretesto che ciò possa essere, attaccandosi con premura a mantenere l’unione felicemente ristabilita. Non sarà dato alcun soccorso e protezione sia direttamente, sia indirettamente a quelli che volessero portar pregiudizio all’una o all’altra delle parti contraenti.
Art. 2. La cessione delle inaddietro Provincie Belgiche alla Repubblica Francese, stipulata nell’articolo 3 del trattato di Campo Formio, è qui rinnovata nella maniera la più formale, in modo che S. M. I. e Re per sè e per i suoi successori, tanto in suo nome, quanto in nome dell’Impero Germanico, rinuncia a tutti i suoi diritti e titoli alle dette Provincie, le quali saranno possedute in perpetuo, in tutta sovranità, e proprietà dalla Repubblica Francese con tutti i beni territoriali che ne dipendono.
Sono egualmente cedute alla Repubblica Francese da S. M. I. e R. e col consenso formale dell’Impero: 1.o il contado di Falckenstein colle sue dipendenze; 2.o il Fricktal, e tutto ciò che appartiene alla casa d’Austria sulla riva sinistra del Reno, fra Zurzach e Basilea; riservandosi la Repubblica Francese a cedere quest’ultimo paese alla Repubblica Elvetica.
Art. 3. Egualmente in rinnovamento e conferma dell’articolo sesto del trattato di Campo-Formio, S. M. l’Imperatore e Re possederà in tutta sovranità e proprietà i paesi qui sotto segnati, cioè: l’Istria, la Dalmazia e le Isole in addietro Venete dell’Adriatico e dipendenze, le bocche del Cattaro, la Città di Venezia, le Lagune, e i paesi compresi fra gli Stati ereditarj di S. M. l’Imperatore e Re, il Mare Adriatico, e l’Adige dalla sua uscita dal Tirolo fino alla sua imboccatura nel detto mare, servendo di linea di confine il Thalweg dell’Adige; e siccome con questa linea le Città di Verona e di Porto-Legnago si troveranno divise, saranno stabiliti nel mezzo dei ponti delle dette Città dei ponti levatoj che marcheranno la separazione.
Art. 4. L’articolo 18 del trattato di Campo-Formio è egualmente rinnovato, in quanto che S. M. l’Imperatore e Re si obbliga a cedere al Duca di Modena in indennizzazione dei paesi che questo principe, e i suoi eredi avevano in Italia, il Brisgaw, che egli possederà colle stesse condizioni, con cui possedeva il Modenese.
Art. 5. Si è inoltre convenuto che S. A. R. il Gran Duca di Toscana rinuncia per sè e suoi successori, e aventi causa al Gran Ducato di Toscana, ed alla parte dell’Isola d’Elba che ne dipende, come pure a tutti i diritti e titoli risultanti dai detti Stati, i quali saranno posseduti in avvenire in piena sovranità e proprietà da S. A. l’Infante duca di Parma. Il Gran Duca otterrà in Alemagna una indennità piena ed intiera de’ suoi Stati d’Italia.
Il Gran Duca disporrà a suo piacere dei beni e delle proprietà che egli possiede particolarmente in Toscana, provenienti sia da acquisto personale, sia per eredità da acquisti personali del fu S. M. l’Imperatore Leopoldo II, suo padre, o del fu S.M. l’Imperatore Francesco I suo avo. Si è altresì convenuto che i crediti, stabilimenti ed altre proprietà del Gran Ducato, come pure i debiti debitamente ipotecati su questo paese, passeranno al nuovo Gran Duca.
Art. 6. S. M. l’Imperatore e Re tanto in suo nome come in quello dell’Impero Germanico consente che la Repubblica Francese posseda d’ora in avanti in tutta sovranità e proprietà i paesi e dominj situati sulla riva sinistra del Reno, e che facevano parte dell’Impero Germanico; di modo che in conformità di quanto si era espressamente convenuto al congresso di Rastad dalla Deputazione dell’Impero, e si era approvalo dall’Imperadore, il Thalweg del Reno sarà d’ora in avanti il confine tra la Repubblica Francese e l’Impero Germanico, cioè dal distretto in cui il Reno lascia il Territorio Elvetico, fino a quello in cui egli entra nel Territorio Batavo.
In conseguenza di che la Repubblica Francese rinuncia formalmente ad ogni possesso qualunque sulla riva dritta del Reno, ed acconsente a restituire a chi appartiene le piazze di Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philisburg, il forte di Cassel, e altre fortificazioni in faccia a Magonza sulla riva dritta, il forte di Khel, Brisacco Vecchio, sotto l’espressa condizione, che queste piazze e questi forti continueranno a restare nello stato in cui si troveranno al tempo dell’evacuazione.