Art. 7. E siccome in conseguenza della cessione che fa l’Imperatore alla Repubblica Francese molti Principi e Stati dell’Impero si trovano privi in tutto o in parte de’ loro possessi, mentre deve l’Impero Germanico collettivamente sopportare le perdite risultanti dalle stipulazioni del presente trattato; si è convenuto fra S. M. l’Imperatore e Re tanto in suo nome, come a nome dell’Impero Germanico e la Repubblica Francese, che in conformità dei principj formalmente stabiliti al congresso di Rastad, l’Impero sarà tenuto a dare ai Principi ereditarj, che si troveranno privati di possesso sulla riva sinistra del Reno, una indennizzazione, che sarà presa nel seno del detto Impero secondo gli accomodamenti, che saranno ulteriormente determinati su queste basi.
Art. 8. In tutti i paesi ceduti, acquistati o cambiati nel presente trattato, si è convenuto, come si era fatto cogli articoli quarto e decimo del trattato di Campo-Formio, che quelli ai quali essi apparterranno, si caricheranno dei debiti ipotecati sul suolo dei detti paesi: ma attese le difficoltà che sono insorte a questo riguardo sopra l’interpretazione dei detti articoli del trattato di Campo-Formio, si è espressamente dichiarato, che la Repubblica Francese non prende a suo carico che i debiti risultanti da imprestito formalmente acconsentito dagli Stati dei detti paesi, o dalle spese fatte per l’amministrazione effettiva dei detti paesi.
Art. 9. Subito dopo il cambio delle ratifiche del presente trattato, sarà accordata in tutti i paesi ceduti, acquistati o cambiati col detto trattato, a tutti gli abitanti o proprietarj qualunque la liberazione dei sequestri posti sui loro beni, effetti, ed entrate a motivo della guerra che ha avuto luogo. Le parti contraenti si obbligano a compire quanto essi possono aver di debito per fondi loro prestati dai detti particolari o dagli stabilimenti pubblici dei detti paesi, ed a pagare o rimborsare ogni rendita stabilita a loro profitto sopra ciascuna di esse. In conseguenza di che si è espressamente riconosciuto che i proprietarj delle azioni del banco di Vienna divenuti francesi continueranno a godere del benefizio delle loro azioni, e avranno gl’interessi scaduti o da scadere, non ostante ogni sequestro ed ogni deroga, che saranno riguardati come non accaduti, specialmente la deroga risultante da ciò che i proprietarj divenuti francesi non hanno potuto fornire li 30 e li 100 per 100 domandati agli azionisti del banco di Vienna da S. M. l’Imperatore e Re.
Art. 10. Le parti contraenti faranno egualmente levare tutt’i sequestri che fossero stati messi a motivo di guerra sui beni, diritti ed entrate di S. M. l’Imperatore o dell’Impero nel territorio della Repubblica Francese, e dei cittadini francesi negli Stati della detta M. S. o dell’Impero.
Art. 11. Il presente trattato di pace, e specialmente gli articoli 8, 9, 10 e 15 seguente, è dichiarato comune alle repubbliche Batava, Elvetica, Cisalpina e Ligure.
Le parti contraenti garantiscono vicendevolmente l’indipendenza delle dette Repubbliche, e la facoltà ai popoli che le abitano di adottare quella forma di governo che i detti popoli giudicheranno convenevole.
Art. 12. S. M. I. E R. RINUNCIA PER SÈ, E PER I SUOI SUCCESSORI IN FAVORE DELLA REPUBBLICA CISALPINA A TUTTI I DIRITTI E TITOLI PROVENIENTI DA QUESTI DIRITTI, CHE S. M. POTREBBE PRETENDERE SUI PAESI CHE POSSEDEVA AVANTI LA GUERRA, E CHE AL PRESENTE GIUSTA L’ARTICOLO VIII DEL TRATTATO DI CAMPO-FORMIO FANNO PARTE DELLA REPUBBLICA CISALPINA, LA QUALE POSSEDERA’ I DETTI PAESI IN TUTTA SOVRANITA’ E PROPRIETA’ CON TUTTI I BENI TERRITORIALI CHE NE DIPENDONO.
Art. 13. S. M. I. e R. tanto in suo nome come a nome dell’Impero Germanico conferma l’adesione già data col trattato di Campo-Formio alla riunione degli inaddietro feudi imperiali alla Repubblica Ligure, e rinuncia a tutti i diritti e titoli provenienti da questi diritti sui detti feudi.
Art. 14. Conformemente all’articolo 11 del trattato di Campo-Formio, la navigazione dell’Adige, il quale serve di confine tra S. M. I. e R. e la Repubblica Cisalpina, sarà libera, senza che l’una parte e l’altra non possano stabilirvi alcun pedaggio, nè tenervi alcun bastimento armato in guerra.