In tali luttuose circostanze, a freno di mali maggiori si credette di nominare un governo provvisorio della città e di unire i Collegi elettorali. Tutto derivava dalla lodevole intenzione di ristabilire la quiete. Le savie misure del governo provvisorio, l'imponente attitudine della guardia civica, l'ottima direzione del generale comandante in capo, ottennero l'intento piú presto di quello che si fosse potuto sperare.

Intanto fu proclamata la convocazione de' Collegi elettorali, esclusi però tutti i membri di que' dipartimenti che erano occupati dalle armate alleate (quantunque un rispettabile numero di essi si trovasse in Milano), o dimenticati i dotti e i commercianti degli altri dipartimenti. La prima operazione dei Collegi fu quella di confermare il governo provvisorio, e di estenderne l'autorità agli otto dipartimenti non ancora occupati, colla riserva di aggiungervi altri individui tolti dai medesimi. Ma ben tosto sorpassando ogni confine costituzionale, abolirono e modificarono imposte, annullarono o restrinsero leggi amministrative e giudiziarie, e dichiararono aboliti i primari corpi dello Stato, e fra questi quello del Senato, alla conservazione delli di cui diritti è diretta la presente nota.

A dimostrare la mancanza d'ogni autorità ne' Collegi per tale operazione, basta l'esame delle loro attribuzioni costituzionali e di quelle del Senato. L'unito allegato ne presenta l'analisi.

Le attribuzioni de' Collegi elettorali, come importa lo stesso loro nome, tutte si riducono a nomine, a presentazione di candidati. I Collegi, o sono generali o sono dipartimentali. I primi devono unirsi in tre camere separate di possidenti, di dotti e de' commercianti, e ciascuna camera nella città destinata dalla costituzione. I secondi si uniscono nel capoluogo del dipartimento in una sola camera.

Appare chiaramente dall'esame delle loro attribuzioni, che ambedue i Collegi elettorali di tutto il Regno, uniti nelle forme e nei luoghi costituzionali, non hanno alcun diritto di abolire altri corpi dello Stato voluti dalla stessa costituzione, per la quale essi esistono, e tanto meno poi il Senato, il quale per l'art. XV del sesto statuto costituzionale giudica sull'incostituzionalità degli atti de' Collegi elettorali.

Come mai dunque ciò che non avrebbero potuto fare tutti gli elettori del Regno, uniti legalmente nel numero di 1153, avrà potuto fare una frazione de' medesimi, che non oltrepassò mai il numero di 170? Nel qual proposito è da rimarcarsi che per la validità degli atti de' Collegi si richiede l'intervento almeno del terzo del loro numero totale. Cresce poi l'argomento per la circostanza che la maggior parte de' senatori furono nominati sulle proposizioni de' Collegi generali di tutto il Regno, e quindi al Regno intiero, e non ad una sola frazione appartiene il Senato. Né deve tacersi che la carica di senatore non si perde, se non per quelle cause per le quali si perde il diritto di cittadino, circostanza che rende ancora piú manifesta l'ingiustizia della pretesa abolizione.

Riducendo quindi ai semplicissimi termini la questione, ne emerge il seguente dilemma. O esiste costituzione, e deve esistere il Senato, che è il primo corpo permanente dalla medesima voluto, ed è solo autorizzato dall'articolo XVIII del sesto statuto costituzionale a far conoscere al Re i voti e i bisogni della nazione: o non esiste costituzione, e in tal caso neppure esistono Collegi elettorali, onde nulla e viziosa sarebbe la loro unione.

Le auguste potenze alleate hanno fatto la guerra alla Francia, e non ai popoli, ed hanno altamente proclamato colla pace del mondo l'indipendenza delle nazioni; in tutti i paesi occupati dalle loro armi vittoriose, hanno provvisoriamente conservate tutte le leggi fondamentali e le autorità nazionali sin tanto che nella maturità de' loro consigli determineranno la sorte dei medesimi. Tale è pure l'intenzione di S. E. il signore Maresciallo Conte Bellegarde, che nel Regno d'Italia le rappresenta, come appare dagli articoli IV e V della convenzione 23 aprile, e dal relativo proclama di S. E. il tenente Maresciallo generale Sommariva. Quindi all'acclamata loro imparziale giustizia ed illuminato loro giudizio appoggia il Senato e sottopone le tante e sí chiare ragioni che lo assistono, e conchiude la presente nota con le seguenti riflessioni:

Primo. Il Senato del Regno d'Italia nella sua deliberazione de' 17 aprile altro non vi propose che di venerare gli alti principi delle AA. PP. AA., inviando alle medesime rispettosi omaggi e suppliche per la finale cessazione delle ostilità e per l'indipendenza del Regno.

Secondo. Non può esistere costituzione nel Regno d'Italia, se con i Collegi elettorali non esiste anche il Senato.