Oppressi gli emuli e date di sè medesimo felici speranze, Paoli, se avuto avesse la smania di tanti che abusano della confidenza che in loro collocano i popoli, avrebbe potuto fare i Corsi servi e porre sè in cima di tutti. Ma prevalse in lui un pio desiderio e si diè a battere altra strada.
A' tempi del generoso uomo, i Corsi distinsero per suo consiglio l'autorità pubblica in tre potestà; la legislativa, la esecutiva e la giudiziale. Sedeva la prima nel parlamento, o, come la chiamavano, la consulta generale, che rappresentava l'intero corpo della nazione, e la componevano circa cinquecento membri, denominati procuratori, ed eletti parte dal popolo, parte dal clero sì secolare che regolare. I procuratori in consulta adunati avevano la facoltà di fare e di annullare leggi e di stanziare la somma annua da potersi spendere per lo Stato. Ed oltre alle leggi facevano certi magistrati, di due ordini, uno giudiziale, l'altro esecutivo, cioè un ministro di giustizia per ciascuna delle nove provincie della Corsica, e nove membri del supremo governo esecutivo, uno pure per ciascuna provincia.
Il supremo governo esecutivo, cui chiamavano eziandio supremo magistrato, o supremo consiglio, composto, come abbiam veduto, di nove membri o consiglieri, aveva per presidente il generale Paoli, dalla consulta a quella maggioranza eletto. Avevano questi consiglieri diritto d'intervenire alla consulta, e di proporre per bocca del presidente di lei quanto loro paresse giusto, o necessario, o conveniente.
Paoli aveva titolo di generale del regno e capo del magistrato supremo di Corsica. Nelle sessioni, sedeva sotto un baldacchino coi consiglieri in qualche distanza da lui. La sua tavola ed il mantenimento dalla casa erano a spese della nazione, senza limitazione alcuna di somma, lasciandosi interamente, perchè potesse tener grado, lo spendere a sua discrezione. Poteva disporre del denaro pubblico come gli pareva più spediente, purchè non oltrepassasse la somma fissata dalla consulta. Grande era la sua autorità, e forse eccessiva, se le contingenze del tempo, e le turbate e incerte cose della Corsica non la scusassero; imperciocchè per la milizia e pel mare godeva di una potestà assoluta, e per tali faccende non era nemmeno obbligato di domandar il parere dei consiglieri; e quando spontaneamente il domandava, la loro voce si aveva solamente per consultiva, non per giudicativa. Poteva trattare con qualunque potenza di pace, di guerra, o di alleanza, ma non concludere senza l'assenso dei consiglieri, avendo in tutti questi casi un solo voto come gli altri, con questa eccezione però che nei casi di vita o di morte, se si trattasse di condannare, avesse un voto solo, se di assolvere, due.
Aveva intorno per la guardia del suo corpo circa ottanta soldati, i quali per ordine espresso della consulta il dovevano accompagnare ogni qualvolta che in cospetto del pubblico o per ufficio o per altra causa comparisse. I funesti casi di Sampiero e Giampiero, ed altri tentativi di assassinio fatti contro di Paoli stesso, a tale deliberazione avevano sforzato la consulta. Ma ciò egli detestava come segno di tirannide, affermando e protestando volerne veder la fine tosto che la Corsica un volto genovese più non vedesse. Nella sua anticamera, nè nella camera, nemmeno di notte, nessuna guardia di uomo voleva; ma era meglio e più fedelmente custodito che da uomini. Sei grossi cani corsi stavano sempre, terribili custodi, alla porta dell'anticamera, e nella camera stessa. Con lui dormivano, con lui vegliavano, e se alcuno di notte a lui accostato si fosse, in mal punto venuto vi sarebbe; perciocchè sarebbe stato incontanente da quelle orrende bocche lacerato a pezzi. Molto Paoli gli accarezzava, ed essi il conoscevano e l'amavano, e ad ogni suo cenno pronti l'obbedivano: dolcezza e ferità in loro si accoppiavano. Trovo scritto, seguita a dire uno storico famoso, che per tal costume Paoli ritraesse dell'antico; così, al dir d'Omero e di Virgilio, Patroclo, Telemaco ed Evandro avevano i loro cani; al dire degli storici, Siface i suoi.
Era stabilito per legge della consulta sotto pene gravissime che nessuno parlasse o scrivesse contro il supremo consiglio, meno ancora contro il generale, credendo quegli uomini gelosissimi la libertà delle lingue e delle penne un veleno pestifero.
Quanto alla potestà giudiziale, abbiamo veduto come i procuratori delle province eleggessero un ministro per provincia, al quale si dovea ricorrere nei casi di maggiore importanza, quelli di poco momento essendo giudicati da' giudici o podestà di ciascuna città o aggregazione di villaggi. Questi ministri potevano condannare a multe ed anche a pene corporali; e fu loro eziandio data autorità sopra il sangue; ma quando ne usavano, erano in obbligo di mandare il processo al supremo governo che confermava o annullava la sentenza.
Crearono poi pei giudizii delle cause civili, il cui importare oltrepassasse cinquanta lire, imperciocchè sotto di questa somma le sentenze de' ministri sopraddetti erano terminative, una ruota composta di tre legisti, la quale sempre doveva fare la sua residenza nella città di Corte. Da questa ruota vi era appellazione al supremo consiglio, ma solamente quando constava che alcuno fosse stato molto aggravato.
Questi ordini giudiziali non erano certamente perfetti, ed ancora li bruttava l'infame uso della tortura. Ma intenzione del generale era di perfezionarli col tempo.
I comuni si regolavano per gli uffiziali municipali, e li chiamavano padri del comune. Erano eletti dai padri o capi di famiglia.