Che dalle assemblee provinciali si eleggessero deputati per intervenire all'assemblea generale, e ad essi si consegnassero tutte le petizioni che vi erano state ammesse o decretate come voto provinciale, e così venissero abbracciate tanto le petizioni comunitative quanto le provinciali;
Che i deputati provinciali formassero l'assemblea generale, che dovesse adunarsi senza intimazione o invito in determinato tempo ogni anno, e risedere prima in Pisa, poi in Siena, poi in Pistoia, e finalmente in Firenze, incominciando la volta ogni quattro anni;
Che per Livorno si stabilisse una norma particolare;
Che le assemblee in tutte tre i gradi fossero pubbliche;
Che la legge si potesse promuovere dalle assemblee generali, e dovesse ricevere la sanzione del granduca, come egli la poteva proporre all'assemblea, e col voto di quella la legge venisse creata;
Che il conto generale delle finanze si dovesse esaminare in pubblico nell'assemblea generale, ed il ministro delle finanze dovesse produrlo e dare tutte le notizie o spiegazioni occorrenti;
Che al medesimo modo esaminare si dovessero i conti comunitativi e provinciali;
Che gli aumenti di stipendio agl'impiegati dello Stato dovessero passare per due voti concordi, e così parimente le pensioni e gratificazioni per titoli degni di straordinaria ricompensa;
Che qualunque impiegato di qualunque grado al servizio dello Stato che fosse dichiarato di non avere la soddisfazione del pubblico, si dovesse dimettere, e non si potesse altrimenti impiegare; ma che per tale atto dovesse concorrere il voto unanime della piena assemblea generale senza bisogno del voto regio;
Che tutte le nomine degl'impiegati appartenessero alla prerogativa regia, e però tutte dal granduca si facessero;