Che parimenti di prerogativa regia fossero le nomine ai vescovati e la collazione dei benefizii ecclesiastici di padronato regio o comunitativo;

Che medesimamente i gradi e gli onori da darsi agli uffiziali della milizia fossero parte della prerogativa regia;

Che finalmente la medesima prerogativa regia abbracciasse tutto ciò che non era contrario alla legge fondamentale della costituzione;

Che gl'impiegati al servizio della corte o dello Stato non potessero essere ammessi a sedere nelle assemblee nazionali, e neppure i pensionarii, ma che ai medesimi non venisse interdetto il diritto di petizione; fu anche spiegato che non cadessero sotto questa censura gl'impiegati al servizio della comunità.

Giova andare avanti in queste disposizioni di Leopoldo siccome sono da alcuni raccontate. Voleva bensì che la prerogativa di far grazia fosse riservata al granduca, ma solamente per diminuire o commutare le pene afflittive corporali ai delinquenti già condannati, ma non già le pecuniarie. Intendeva e voleva che fosse intieramente nel granduca soppressa la facoltà di rompere le sentenze dei tribunali nelle cause civili, e per tale modo veniva estirpato quell'enorme abuso, che ancora viveva e vive in certe monarchie, di violare a favore o pregiudizio di questo o di quello le decisioni della giustizia. Non sono da trasandarsi le parole veramente auree, se vere sono, che Leopoldo scrisse nel preambolo di questa sua legge constitutiva:

«Che solo un despota imbecille o malvagio può credersi superiore alla legge; ch'ella è fatta per regolare i diritti tra privati, e che il far nascere la legge in grazia di una parte non è altro che un abuso di potere, o l'effetto d'imprudenza di volubilità o di ignoranza di quei giudici che introdussero questa nuova specie di grazia, che non può aver luogo senza un torto o un'ingiuria verso dell'altra parte, a cui la legge in quel momento sta in favore.»

Seguono alcune sicurtà, perchè in ogni tempo la costituzione salva ed intatta conservare si potesse;

Che i successori al trono dovessero accettare e promettere l'osservanza della costituzione prima di assumere l'autorità e la corona;

Che i principi della famiglia regnante non potessero essere investiti di benefizii ecclesiastici di padronato regio, nè ammessi ad impieghi a servizio dello Stato, o civili fossero o militari;

Che lo stesso interdetto abbracciasse espressamente anche i principi di famiglie regnanti estere;