Che la truppa fosse tutta civica, nè che si potessero fabbricare fortezze, e quelle che già esistevano non potessero contenere artiglierie, nemmeno in forma di conserva.
Che le assemblee non solo potessero, ma dovessero esser guardiane della costituzione, ed obbligate fossero a denunziare le infrazioni ed a contrastarle, regolando in quali modi ed in quali forme speciali per tali casi essi dovessero procedere.
La pretesa suprema legge continuava dicendo: che non si potessero creare feudi, e quelli che venissero a decedere, non si potessero più conferire;
Che la libertà del commercio fosse un articolo di legge costitutiva, e che ad essa in nissuna maniera si potesse derogare, nè che limitare si potesse, nemmeno a tempo, nè direttamente nè indirettamente, nè con imposizioni o tasse, od altro qual si volesse vincolo o restrizione;
Che non si potesse creare debito pubblico nè per lo Stato, nè provinciale, nè comunitativo oltre di quello che già vi fosse;
Che neppure alcun debito creare si potesse sul patrimonio della corona, che si dichiarava inalienabile, indivisibile e incapace d'ipoteca.
Che, oltre i beni attribuiti a questo patrimonio, fosse instituito un supplemento sull'erario pubblico pel decorso mantenimento del granduca e della famiglia; ma che tale supplemento fisso fosse, nè mai aumentare si potesse;
Che lo Stato non potesse mai essere obbligato a supplire nè alle doti, nè alle spese pel mantenimento delle principesse, nè per lo stabilimento e promozioni dei principi della famiglia;
Che fosse proibito dalla costituzione il vendere o il dare in appalto le tasse, gabelle od imposizioni quali fossero o quali si volessero, e che parimente fosse dalla costituzione vietato il concedere in privativa alcun mercimonio o manifattura, neppure col profitto dell'erario.
Quanto poi alla legge politica rispetto agli altri Stati, non era fuggito dall'animo a Leopoldo il desiderio che la Toscana fosse in perpetua neutralità con le nazioni anche barbaresche così per mare come per terra, qualunque i tempi fossero, o quali le contingenze. Per la qual cosa stabilì: