Sarà poi cura dei sagrestani ogni mattina e sera il far de’ profumi, quando se ne conoscesse il bisogno, intorno agli altari ove si celebra e nella sagrestie, e certo non tralascino di farlo ai confessionarj. Anche intorno a questi sarà necessario mettere allora qualche sbarra o steccato o altro impedimento con panche, sicchè si trattenga la gente dall’accostarsi al confessore. Anzi allora dovranno star assai radi fra loro e in una competente distanza dal sacerdote, al quale non s’avvicineranno se non chiamati da lui. Oltre alle grate perforate di ferro, il costume è di tenere ai confessionarj una membrana o sia una carta pecorina, o almeno una carta ordinaria ben incollata, con telajo che chiuda ben le fissure; perciocchè con essa benissimo s’ascoltano i penitenti e restano difesi dal pericoloso lor fiato i confessori. Gioverà il rimutare e profumare di quando in quando tali membrane. Fuori del confessionale (il che facilmente allora può accadere e si dee permettere dal vescovo) il confessore potrà ascoltare i penitenti in distanza di tre o quattro braccia, badando che il sito non sia esposto alle orecchie altrui. Tanto prescrisse S. Carlo ne’ suoi piissimi e prudentissimi regolamenti intorno alla peste, pubblicati nel concilio V provinciale di Milano. Per purificare le dita dopo aver comunicato il popolo, si tenga aceto in cambio d’acqua; e i sacerdoti che comunicano, si tengano il più che possono lontani dalle persone che prendono il sacramento, procurando ancora di star sempre in mezzo a due torce accese, acciocchè venga purificata l’aria. Non diasi abluzione, non si metta tovaglia alcuna, siccome nè pure per qualunque festa o funzion che si faccia, non si dovranno ornare con paramenti le mura delle chiese. Anzi han praticato i saggi di levare insin le panche da esse chiese e le portiere e simili altre robe che possono facilmente pigliare infezione. Qualora abbiano i confessori della carità da ascoltare infermi appestati, prima d’andarvi prendano qualche antidoto preservativo interiore ed esteriore; e alquanto prima d’entrar nelle stanze d’essi, facciano aprir le finestre, acciocchè l’aria sventolando disperga quei cattivi effluvj, o per dir meglio, facciano ben profumare, se si potrà, quella stanza. Ad ogni buon fine però v’entrino essi sempre con un profumo davanti o pure abbiano in mano una torcia accesa, che terranno fra la bocca loro e quella dell’infermo. I beccamorti ed espurgatori entrando nelle case infette sogliono coprirsi il naso e la bocca con un fazzoletto bagnato in aceto, ove sia stato dell’aglio in infusione potranno i confessori cautelarsi in altra somigliante maniera. In Firenze l’anno 1630 un sacerdote esposto, andando a sacramentare infetti, pigliava una spugna divisa pel mezzo ed allacciatasela agli orecchj con due nastri, bagnatala prima con aceto rosato fortissimo, l’accomodava in maniera che pigliava tutta la bocca e le narici, correggendo così l’aria che respirava; invenzione non men felice che ingegnosa, poich’egli si conservò sempre senza male. L’esempio è da notarsi ed imitarsi. Se poi si può senza intollerabil incomodo degl’infermi, il confessore li faccia venire in luogo aperto o in un cortile, o alla porta, o alle finestre della casa, o all’uscio della camera che potrà star chiuso e ascoltarsi anche bene la confessione. Il P. Filiberto Marchino insegna che potendo gl’infetti uscir di letto e venire all’aria aperta o tenere altra via di confessarsi senza pericolo della vita del paroco, e non volendolo fare, esso paroco non è tenuto ad entrare in lor casa per ascoltarli. È interesse del pubblico e degli altri parrocchiani che i pastori si conservino illesi. In Firenze si servivano tali confessori di un certo strumento di legno o di ferro, atto a ripararsi dal fiato pestifero degl’infetti. Nel portare il Viatico al malati, usino i sacerdoti veste corta con cotta e stola, lasciando stare il piviale, in cui vece terranno sopra la cotta una veste di tela incerata. Anzi nè pur la cotta sarà necessaria e nè pure la stola secondo la sentenza di Leandro; e il vescovo potrà dispensar da tal obbligo, massimamente per i lazzeretti, ne’ quali i sacerdoti sogliono accostarsi agl’infermi colla lor sola veste incerata e col Santissimo chiuso in una borsa con piccola pisside, pendente dal collo e con ombrella di cuoio, la quale anche per città si terrà nel portare il Viatico, bastando una o due torce accese per accompagnamento del Signore, e senza far precedere suono di campana o di campanello. Abbiano sempre seco una spugna bagnata in aceto per purificarsi le dita.

Ma chi dei sacerdoti è obbligato ad amministrare i Sacramenti agli appestati? E a che son tenuti allora i parochi? Regolarmente parlando, i semplici sacerdoti, tanto secolari come regolari, cioè quelli che non han cura d’anime, non sono tenuti a ciò per debito di giustizia. Possono solamente venirvi obbligati da qualche caso d’estrema necessità del prossimo, perchè allora entrano a comandarlo loro le leggi della carità cristiana. La sentenza è comune. In quanto ai vescovi e parochi, certo è ch’essi in tempo di peste hanno gravissima obbligazione di risedere nella lor parrocchia e di non abbandonare per conto alcuno la loro greggia. Veggasi il Barbosa con altri autori. Ma per quel che riguarda l’amministrazione dei sacramenti alla gente infetta è stato disputato fra i teologi, se i curati sieno a ciò eglino obbligati, ancorchè con troppo verisimil pericolo della lor vita. Il Molfesio e alcuni altri tengono di sì, stante la gran necessità d’essi sacramenti per la salute del prossimo, e stante il diritto che hanno le pecorelle di chiedere e d’ottenere il cibo dell’anima dai proprj pastori. Ma il Marchino, il Diana ed altri esentano il paroco da obbligo tale, a condizione però che vi sia altro sacerdote che in luogo di lui supplisca al bisogno degl’infetti. E all’opinione loro può starsi, perchè il Barbosa ed esso Diana sì nella Somma come nel tomo II delle sue opere e il Tamburino citano le risposte date a S. Carlo dalla sacra congregazione il dì 10 di dicembre del 1576, con approvazion del Santissimo che sono del seguente tenore: Parochi tempore pestis teneantur omnino residere in suis ecclesiis parochialibus; et si non resideant, agendum contra eos, etc. Ministrent vero parochianis peste infectis sacramenta pœnitentiæ et baptismi per alios. Et hoc ad commodum parochianorum, qui verisimiliter nollent conversari cum parochis euntibus ad infirmos peste. Et licet Alciatus diceret, quod ex duobus ultimis verbis videatur prohiberi, ne parochi, etiam volentes, per se ipsos hæc duo Sacramenta ministrent: tamen tota congregatio dixit, quod ista erat mens Sanctissimi in prohibendo hæc parochis ad commodum parochianorum, qui sani essent; hi enim universaliter nollent conversari cum parochis cuntibus ad infirmos peste.

Il Benzoni prova a lungo e seco s’accordano altri antichi teologi che il vescovo e il paroco non pecchino fuggendo dal luogo della peste, purchè provveggano il grege loro di un vicario o sostituto sufficiente, e mancando questo, ne somministrino un altro o tornino essi alla lor residenza. Ma stante il suddetto decreto non è più da seguitare una tal sentenza. Anzi è da avvertire col Marchino e con altri essere tenuti alla residenza in tempi tali ancora i confessori di monache, gli abati, i priori, guardiani ed altri capi di case religiose. Dal suddetto decreto parimente si ricava che ogni qual volta il paroco abbia o pure il vescovo deputi (siccome egli ha da fare e fu fatto anche nel contagio di Modena del 1630) altri sacerdoti che amministrino i sacramenti ai parrocchiani appestati, egli sarà esente da tale obbligazione, e dovrà allora attendere alla cura dei soli sani o infermi, ma non di peste, cioè ai più della sua parrocchia. Nulladimeno accadendo che manchino tali sacerdoti sussidiarj, allora esso paroco sarà tenuto egli in persona, ancora con pericolo della vita, a soccorrere gl’infetti, non solamente per debito di carità, stante la necessità delle sue pecorelle, ma ancora per obbligo di giustizia a cagione del carico ch’egli ha come pastore; poichè in tal caso non mancherà via agli altri parrocchiani non infetti di ricevere i sacramenti da altra mano, non essendo questi in eguale necessità, potendosi più facilmente trovar sacerdoti che soddisfacciano al bisogno del popolo intatto dalla peste. Di più il paroco è tenuto a ricercare chi stia in pericolo o articolo di morte e se abbia bisogno di confessarsi. Che se mancassero ministri idonei per l’amministrazione de’ sacramenti, sarà tenuto il vescovo a provvederne anche con sua grave spesa. Così tengono S. Tommaso, il Bagnez, il Sa, il Benzoni. Dovranno però anche i parochi contribuire una porzione delle rendite loro, e non bastando nè il vescovo nè i parochi a tale spesa, i parrocchiani dovrebbono somministrar dell’aiuto. Avvertasi col Marchino e con altri autori, non esser bene che il vescovo vieti la fuga ai parochi sotto pena della scomunica, ma bastare che intimi pene pecuniarie, perdite di frutti o la privazione del benefizio, benchè per altro non sia lecito al paroco in tempo di pestilenza nè pure il rinunziare alla sua chiesa. Io non ho veduto, ma so esserci un libricciuolo di Francesco Lazzaroni de privilegiis parochorum tempore pestis, stampato in Venezia dell’anno 1631 in ottavo. Il Benzoni col Turrecremata, in caso che non si trovassero sostituti, stimerebbono bene che il vescovo tirasse a sorte tre o quattro parochi, i quali assistessero agl’infetti, restando gli altri al servigio de’ sani, e mancando i primi, succedessero gli altri. Parimente nelle terre e castella ove non sia che un solo sacerdote, il vescovo dovrà mandare almeno un altro coadiutore, acciocchè l’uno attenda ai sani e l’altro agli appestati, e se il coadiutore non vorrà per carità ministrare i sacramenti ad essi infetti, allora questo carico apparterrà per giustizia al curato. Mancando i parochi, sarebbe di dovere il subito conferire la lor chiesa al sostituto che avesse con generosa carità preso a servire agl’infetti; anzi potrebbe il vescovo per tempo ricercare dal sommo pontefice la facoltà di stabilire una spezie di coadiutori, a’ quali si conferisse tosto la chiesa, accaduta la morte del paroco, meritando tal grazia il pio coraggio di simili sacerdoti. Che se il curato o altro prete fosse solo, allora potrà egli più discretamente governarsi nel ministrare i sacramenti, affinchè mancando lui, non manchi l’aiuto spirituale a tanti altri che possono averne bisogno, essendo egli in parità di circostanze tenuto più ai molti che ai pochi. Ma non si credesse alcuno esentato dall’obbligo di confessare gl’infetti per quella sola ragione che da taluno è stata addotta, cioè perchè essi possono fare un atto di contrizione, e salvarsi senza l’attual confessione ed assoluzione del ministro di Dio. Imperocchè tal sentenza è troppo pericolosa, lasciando esposti i peccatori ad un evidente rischio di non pentirsi come debbono, e perciò di dannarsi. Per altro chi infermo di peste non ha confessore, è tenuto a formare un atto di contrizione, e potendo aver confessore è tenuto a non differire di confessarsi.

Appresso è da notare che il ministrare l’Estrema Unzione agli appestati sarà sempre bene, e si dee procurar loro, per quanto si potrà, questo spirituale aiuto e conforto; tuttavia non essendo esso un sacramento necessario alla salute, dicono i teologi che non è obbligato il paroco sotto rigoroso precetto ad amministrarlo allora. Il che però secondo il Diana ed altri si dee intendere quando l’appestato si sia prima confessato ed abbia ricevuta l’assoluzione; altrimenti s’egli non avesse potuto confessarsi per aver perduta la favella, converrà dargli almeno questo sacramento. Per altro essendo da amministrare, per quanto si può ancora questo sacramento, si avverta per parere del Chapeavilla, Silvio, Layman, Diana ed altri essere lecito l’ungere una sola parte del corpo, e fare una sola unzione, unendo poi nella forma delle parole l’udito, la vista e gli altri sensi dell’uomo. Per sentenza ancora de’ suddetti teologi, del Marchino, Suarez, Barbosa ed altri sarà lecito ungere gli appestati con una lunga bacchetta, in cima alla quale sia bombace intinto nell’olio sacro che dovrà subito o almen poco dopo bruciarsi. In oltre tengono il Filiarco, il Marchino, il Tamburino ed altri, appoggiati anche al suddetto decreto, che purchè l’infetto sia legittimamente confessato, non son obbligati i parochi a ministrargli con tanto lor pericolo il Viatico, siccome non necessario alla salute; e nè pure il sacramento della Penitenza, quando si fosse moralmente certo che l’infermo non avesse peccati mortali. Così ancora tiene il Benzoni vescovo di Recanati. Avvertasi però che questo ultimo non si dee presumere senza gravissime ragioni. Vedi il Molfesio e il Diana alla parola Communionis minister e parochus. E per conto del Viatico bisogna far quanto si può per ministrarlo; essendo poi non solo lecito, ma obbligo di non darlo, quando il paroco fosse solo e la sua morte potesse ridondare in danno di tanti altri. Mancando i sacerdoti o non volendo essi dare l’Eucaristia, per comune sentenza potranno ministrarla i diaconi. In caso poi che nel distribuir le sacre particole mancasse all’improvviso di peste il sacerdote, le altre particole si hanno non già da bruciare, ma da conservare o pur debbono distribuirsi a persone infette o assumersi da qualche sacerdote esposto. Qualora sovrasti pericolo di morte a molti appestati, basterà che ciascuno dica qualche peccato al confessore, acciocch’egli possa assolverli di tutti. Così insegnano il Coninco, Diana, Suarez, ecc. E basterà ancora, quando non si possa far di meglio, che mostrino segni di penitenza a fine di poterli assolvere. Parimente tengono non pochi teologi, cioè Zambrana, Granado, Laiman, Conioco, Hurtado, Turriano, Suarez, Diana, ecc., che si possa assolvere l’appestato colla confessione non intiera, quando il confessore probabilmente tema d’infettarsi anch’egli, come sarebbe o pel troppo fetore, o per la troppa dimora dell’infermo, con assicurare il malato che una tal confessione è sufficiente, restando nondimeno l’obbligazione, guarito che sia, di confessarsi di quei che tralascia. Queste sentenze sembrano anche a me tutte ragionevoli e da osservarsi in pratica. Che poi i semplici sacerdoti non approvati per le confessioni possano in tempo di peste confessare e assolvere dai peccati i sani, è sentenza del Marchino, del Corneo, di Polidoro Ripa e dell’Homobono, perchè, dicono essi, allora gli uomini sono moralmente posti tutti, benchè sani, in pericolo di morte; e per conseguente secondo il loro parere cessa allora anche la riservazione di tutti i casi e delle censure. Il Diana, il Benzoni, il Bossio tengono il contrario. Io qui distinguerei: Se la peste fosse di quelle fierissime che in un momento fanno cader morte le persone, come è qualche volta accaduto, ed allora la persona sana non avesse in pronto un confessore approvato, in tal caso ogni semplice sacerdote potrà confessarla, ed assolverla da tutto, con obbligo però che ella si presenti subito che potrà ai superiori, caso che avesse censure. Anzi il Preposito, il Laiman e il Diana tengono per opinion probabile che anche il semplice chierico e il laico stesso possano assolvere non già dai peccati, ma sì ben dalle suddette censure chi è posto in articolo di morte; e il Marchino scrive che tal sentenza non solo si può, ma si dee praticare in casi di tanto bisogno. Quando poi la peste sia tale che dia, siccome d’ordinario accade, tempo di poter cercare confessori approvati, e questi sieno nel luogo della peste, allora non sarà lecito ai semplici sacerdoti, sieno secolari, sieno regolari, senza l’approvazione del vescovo, l’ascoltare ed assolvere penitenti sani. Per chi è gravemente infermo o in pericolo di morte, ove il paroco o altri confessori legittimi mancassero, allora qualunque sacerdote ha facoltà di dargli l’assoluzione da ogni peccato e censura. Questa è cosa chiara.

Alcuni teologi hanno scritto che in tempi di contagio è stato in uso, ed essere lecito il porgere alle persone infette il santissimo Viatico sopra un foglio di carta, lasciandolo ivi prendere ad esse, con poi bruciare la carta; o pure si può porgerlo in un cucchiajo d’argento o con legno lungo formato a guisa d’una foglia di palma, nella cui sommità incavata a guisa di patena si mette l’ostia sacra, o pure in altre guise. Ma il Diana con alcuni altri disapprovano tutti questi ripieghi, come poco decenti, adducendo per ragione che la Chiesa ha i suoi usi, e questi non è convenevole mutarli, e che S. Carlo nel concilio provinciale V riprovò tali industrie della paura. Contuttociò si vuol qui riflettere, doversi per quanto si può provvedere ai pericoli altrui e conservare la salute de’ poveri sacerdoti o parochi, essendo ancor questo un debito della carità e della giustizia de’ superiori, i quali senza precisa necessità non debbono esporre a rischio manifesto la vita dei pastori, e ciò anche per bene delle lor pecorelle. Ora quando si possa con qualche onesto ripiego ministrare agl’infetti l’Eucaristia, e provedere nello stesso tempo all’identità di chi la ministra, tenendolo lungi dal pericolosissimo fiato degli appestati, c’è una ragion troppo gagliarda di non rigettare questo partito e di non esigere troppo dalla debolezza altrui. Bisogna qui facilitare il santo ministero e figurarsi non di essere a decidere ad un quieto tavolino, ma in mezzo a quella gran tempesta; nè si dee camminar con un rigore che potrebbe tirar addosso a’ poveri sacerdoti la morte e spaventar gli altri da così pio e caritativo impiego. Qui poi non c’è divieto preciso della Chiesa in contrario; le costituzioni, o, per dir meglio, le istruzioni di S. Carlo, sono bensì venerabili, ma da sè sole non hanno forza d’obbligar tutti i fedeli; anzi son tali che possono molto bene interpretarsi in questo caso per non obbliganti a peccato grave nè pure i sudditi di quella metropoli. Oltre di che non bisogna misurare coi riti del tempo placido quei che possono convenire alla necessità de’ tempi miseri e stravaganti d’una peste. Nè v’è indecenza, ma solamente ve la fa nascere la nostra immaginazione in alcuni di questi ripieghi, e molto meno vi sarebbe, se gl’infermi si prendessero in sè il sacro Viatico posto sulla patena, la qual poscia si potrebbe purificare. Nei primi secoli non credette mai la Chiesa che fosse indecente il porgere l’Eucaristia in mano agli uomini e sopra un fazzoletto alle donne che si aveano da comunicare, per tacer d’altre usanze che una volta erano lodate o permesse. E tanti autori che tengono per lecito ad un laico il ministrare il Viatico ad un infermo o pure a sè stesso, in caso di estrema necessità, non trovano già indecente un tal atto. Il che sia detto per modo di disputa, poichè qualora i vescovi ordinassero in contrario, dovranno ubbidire i sacerdoti loro sudditi, e tutti poscia ubbidire, se dalla S. Sede uscisse decreto su questo punto. Intanto reputo io questa sentenza per molto probabile, sì per le ragioni addotte, e sì perchè l’approvano o non la disapprovano il Possevino, il Mancino, il Vettorelli, il Bonacina, il Venero, il Marcanzio, il Gavanto, il Tamburino ed altri teologi.

Oltre a ciò si osservi che i fanciulli poco fa nati, qualora sieno o infetti o pure sospetti per essere nati da madre infetta, si dovran tosto battezzare da sacerdote deputato, con farli portare all’aria aperta e adoperando acqua pura; ovvero saran battezzati in caso di bisogno da altre persone, per far poscia le cerimonie della Chiesa a suo tempo, se resteranno in vita. In caso di estrema necessità, affinchè un’anima non perisca, è tenuto sotto grave peccato ciascuno a soccorrerla, anche con pericolo della sua vita. Questa è sentenza comune. Battezzati che sieno i fanciulli, si dovrà subito registrare il nome loro nel libro de’ battesimi, o pure battezzandoli qualche laico, avverta egli di por al collo, se è possibile, un bullettino di carta pecora o almeno di ordinaria, ove sia scritto il giorno ed anno in cui sono nati e battezzati col nome del padre e della madre. Sono ancora consigliati i parochi, secondo l’istruzione di S. Carlo, a guardarsi dall’indurre gl’infermi a far testamento, quando questo non si richiedesse per atto di carità, cioè per bisogno dei figliuoli o parenti. In oltre si asterranno, per quanto possono, dallo scriverlo essi, e non condescenderanno a ciò se non in caso di particolar necessità. Comunque poi sia, fuggano ogni ombra d’interesse e di guadagno sordido, e non convertano in loro pro le disgrazie altrui. Nè persuadano voti dispendiosi, ma più tostò que’ voti che riescono più facili e di maggior profitto spirituale dell’anime. Anche le città in que’ tempi debbono andar con riguardo ad obbligarsi a certi voti di spesa grande, perchè o questi malamente si eseguiscono poi, o pure elle hanno bisogno di soddisfare ad altri debiti antecedenti, (e se ne fanno e se ne debbono fare assaissimi anche in tempo di contagio) e la giustizia vuole che questi si paghino e si sgravi per quanto è possibile il popolo dagli oneri imposti loro dalla necessità e dalle disgrazie de’ tempi. Alle volte noi trattiamo con Dio e coi santi, come se li supponessimo dediti all’interesse a pari di noi. Così è da invigilare che alcuni allora non facciano guadagno, ed altri non facciano abuso di certe divozioni esteriori e di qualche amuleto sacro da portare addosso, con riporre in essi una tal fidanza che poi si trascurino le cautele umane prescritte per guardarsi dal prendere e dall’attaccare ad altri la pestilenza, e si disubbidisca senza positiva necessità ai comandamenti de’ superiori spirituali e temporali. Il miglior preservativo e la più soda divozione allora, e sempre, sarà la vera penitenza e il darsi ad una vita santa e caritativa, con fiducia in Dio e con ricorrere anche all’intercessione dei santi, senza però ommettere le diligenze e precauzioni prudenti per sicurezza propria e d’altrui. Queste ancora le ama e le comanda Dio che non vuol fare de’ miracoli sensibili a capriccio nostro.

CAPO V.

Carità verso il prossimo quanto essenziale al cristiano, e massimamente nelle calamità d’una peste. Obbligazione de’ secolari in tempi tali di soccorrere il prossimo. Varie maniere di esercitare la carità. Confraternità della misericordia. Lode di chi assiste alla cura de’ suoi parenti infermi.

Sempre siam tenuti ad avere in noi la regina di tutte le virtù, cioè la carità verso Dio e verso il prossimo nostro, e ad esercitarla secondo le occasioni; ma nessun tempo ci è, in cui sia più da accendersi in noi e da praticarsi questa celeste virtù, quanto ne’ tempi della pestilenza. Allora il bisogno della repubblica e dei privati suol giungere al sommo; e però il dar loro quel soccorso che ognuno può secondo le forze e il grado suo, non è per lo più solamente una lodevol cosa, ma è anche un’obbligazione precisa, ed obbligazione non solo di cittadino, ma ancora di cristiano. Tutti siam tenuti a difendere ed aiutare la patria nelle necessità, per un patto stabilito dalla natura e dal diritto delle genti, allorchè entriamo nella società degli altri uomini. Ma molto più, e più largamente fu, ed è imposto a noi questo debito dalla legge santissima di Cristo, legge a noi mandata dal cielo, spezialmente per introdurre e dilatare fra gli uomini lo spirito della carità. Nulla più ci comanda, o ci raccomanda il nostro divino Salvatore e maestro, per bocca sua e degli apostoli suoi, quanto l’amar Dio, e dopo Dio l’amarci l’un l’altro, l’aiutarci, e il mettere anche la vita nostra in soccorso de’ nostri fratelli, sì se vogliamo distinguerci dalle bestie irragionevoli, dai gentili e dai pubblicani. E il suo santo apostolo Paolo scrive che potremo forse avere molte e molte virtù, e divozioni; ma che se non avremo ancora, e in primo luogo, la carità, noi non saremo niente buoni e nulla faremo di bene; perciocchè in questa virtù è riposta l’essenza, non che la perfezione della vita cristiana. Amare Iddio, e amare il prossimo per amore di Dio, sono i due precetti massimi della nostra santa legge, e chi gli eseguisce sarà salvo, sarà beatissimo. Il perchè, ben considerate le angustie, alle quali in tempo di peste è soggetta la patria e il prossimo nostro, ognuno dee allora maggiormente ravvivare in sè le fiamme santissime della carità, e fissarsi bene in mente e in cuore che quello è più che mai il tempo di farsi conoscere per buon cittadino alla patria, e per vero seguace e discepolo di Gesù all’afflitto prossimo suo. Divozione più accetta a Dio in que’ tempi, nè che tanto possa impegnare la divina sua misericordia a preservarci illesi, anche in mezzo agl’infermi e ai cadaveri, non ci è, quanto questo applicarsi alla carità verso la patria e verso i nostri fratelli, con far del bene e porgere aiuto, per quanto sarà in nostra mano, ai corpi e alle anime loro.

Da questi principj deriva l’obbligazione che hanno i nobili cittadini, e i meglio stanti di far certe guardie ed ufizj che non possono farsi dai poveri e dagli artigiani, perchè intenti a guadagnarsi il vito, e che debbono farsi da gente piena d’onore, la quale si presume incapace di lasciarsi corrompere. Quindi anche viene l’obbligo de’ medici, cerusici e d’altre persone, di assistere allora in persona ai bisogni del pubblico. Chi fa questo, senza fallo esercita un atto di nobile carità cristiana; e indirizzando a Dio l’offerta di tali sue fatiche in pro del suo prossimo non si può dire quanto sia per dar gusto al nostro comun padre Iddio. Tutti gli altri poi, se hanno sentimenti di vera carità verso Dio, debbono anch’essi in qualche altra guisa porre in opera la carità verso il pubblico e verso i privati, impiegandosi o colla persona o colle facoltà, e meglio poi se in tutte e due queste forme, per sovvenire agli altrui bisogni. È incredibile la spesa che allora dee fare un comune. E come farla, se mancassero i fondi e l’erario del pubblico, e non soccorressero i cittadini? Bisogna allora alimentar tutti i poveri, mantenere i lazzeretti, provvedere agli altri infermi, pagar medici, cerusici e tanti altri o ufiziali o serventi. Mille altre cure ed impensati aggravj si debbono sostenere, uno però dei quali non vo’ lasciar di accennare, cioè, che non pochi degli operai, degli artigiani e de’ servitori restano allora senza traffico e senza padroni che li licenziano, riducendosi con ciò alla mendicità e per conseguente al bisogno di essere nutriti dal pubblico. Ora in tali casi non è solamente un consiglio, ma è un precetto chiaro chiarissimo della dottrina cristiana, registrato da tutti i teologi che cadauno, secondo la sua possibilità, ha da concorrere al mantenimento degli altri cittadini bisognosi e impotenti a guadagnarsi il vitto in sì miseri tempi, ed è tenuto in coscienza a contribuire in aiuto altrui il suo superfluo, e talvolta ancora parte di ciò che è a lui necessario, se fosse in urgente ed estremo pericolo di morir di fame e di stento uno de’ nostri fratelli in Cristo. Anzi in sì gravi bisogni hanno i maestrati da fare quanto possono di bene, e usare gran carità insino ai poveri Giudei, creature anch’essi di Dio e prossimi nostri. Santamente fecero in Roma nel contagio del 1656 que’ maestrati nell’aiuto che diedero anche agl’infelici Ebrei, fra i quali poi fu osservata, per attestato del cardinal Gastaldi, questa carità, cioè che quei d’altre città d’Italia sane spedirono non leggieri soccorsi di danaro all’università appestata degli Ebrei di Roma. Sicchè chiunque ha viscere di carità cristiana e stimolo d’onore, come può essere che potendo soccorrere non soccorra al miserabile e compassionevole stato di tanti suoi concittadini, che non per loro colpa, ma per la costituzione del tempo, si veggono esposti ogni momento a morir di fame o pure di peste, e a cagion della loro miseria? Perduto è quello che si dona al lusso e ai peccati: non è così di ciò che s’impiega in sollevare le altrui calamità. Prescindendo anche dalla legge cristiana, non ci può essere secondo le leggi del mondo azione più gloriosa ed eroica che il sovvenire ai bisogni della patria e del prossimo. Quanto più dunque dovrà ciò farsi da chi seguita Cristo, il quale nel dì del giudizio null’altro più dimanderà agli uomini, quanto se abbiano usata carità e misericordia verso dei bisognosi? Oltre a ciò egli ha detto in S. Giovanni al cap. XIII, 35 (e ce ne abbiam da ricordare tutti, e sempre) che un distintivo d’essere vero cristiano e suo buon seguace, consiste nell’amarci l’un l’altro. In hoc cognoscent omnes, quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem. E questo santo amore, senza il quale non saremo riconosciuti nè dagli uomini, nè da Dio per veri cristiani, non ha già da essere un amor di sole parole, ma un amore di fatti; e ce ne avvisò il suo diletto discepolo Giovanni nella epist. I, cap. III, 18, con quelle parole: Filioli mei, non diligamus verbo, neque lingua, sed opere et veritate. Cioè: miei cari figliuoli, amiamoci non colle parole, e colla sola lingua, ma colle opere e colla verità. Certo poteva il Signore Iddio fare che chi ora è comodo e ricco, nascesse, e durasse per tutta la sua vita nel numero dei pezzenti e del povero volgo. Non l’ha fatto per sua bontà. Ora che ingratitudine non sarebbe mai, se in così evidente incredibile necessità i benestanti non sovvenissero col superfluo loro ai bisogno e ai guai dell’infelice plebe? Questa giustizia l’esige Dio; questa gratitudine l’aspetta quel benefico Signore da tutte le persone comode, e da quel remuneratore potentissimo ch’egli è; non mancherà poi di ricompensarla con centuplicata mercede in terra, difendendo spezialmente la vita dei caritativi, e poi d’infinitamente premiarla, quando a lui piacerà, nel suo beatissimo regno.