«E perchè li banditi abbino causa di star più dalla lunga, e li officiali ed esecutori di far più volentiera e con più diligenza l'officio loro in cercar di avere nelle mani li delinquenti e punirli, vorressimo da mò innanzi il Capitano de' Balestrieri avesse per la cattura d'ogni bandito in pena capitale quattro ducati, e ciascuno balestriero un ducato, e il Cap. della Ragione che commettesse la esecuzione della giustizia avesse quattro ducati, la qual spesa si dovesse pagare in comune, perchè per comune benefizio avemo pensato questa ordinazione. Fate dunque congregare il Consiglio generale, e proponete la cosa, facendo intendere a quelli nostri dilettissimi sudditi la causa che ci move, ed esortandoli a contentarsi di fare la detta spesa; attento che è da credere che li banditi si guarderanno di praticare in quella nostra provincia per non essere presi, come intendino che sia posto questo ordine, e conseguentemente essa spesa si averà da pagare di rado; e se pur si pagherà spesso, purgherà essa provincia; e così non può il detto ordine essere se non utile, partorire buon frutto a l'uno e a l'altro modo: e se essi uomini se ne contenteranno, come credemo, fate che 'l si registri, e che si ponga in osservanza, e daretene avviso; e se a voi e a' detti uomini paresse che si dovesse construire o maggior o minor mercede a' detti officiali ed esecutori, similmente daretene avviso. Bene valete.

«Ferrariae, IV maij 1522.

«Ego Laurentius filius q. providitoris Antonij a Porta de Castelnovo Carfignanae publicus Apostolica, Imperialique Auctoritate Notarius, de mandato Mag. D. Ludovici de Ariostis de Ferraria ducalis generalis Commissarij provinciae Carfignanae sup. proclama una cum suprascriptis litteris ducalibus de verbo ad verbum sicut in suis originalibus inveni exemplavi, nil addito vel diminuto quod sensum mutet, et quia facta diligenti auscultatione de ipsis exemplis ad eorum originalia sup. utraq. concordare inveni: idcireo in fidem praemissorum hic me subscripsi meisque solitis et consuetis signo et nomine autenticavi.»(l. ✠ s.)

[322]. A scemare il disgusto che fa nascere la brutta formola d'uso generale e qui più volte ripetuta di minacciare la pena della corda, giova osservare che nelli Statuta Castronovi Carfignanae, approvati nel 1505, si ha al lib. IV, cap. 8: «reiterari nemo possit ad torturam nisi praecedentibus novis indicijs, et cum omni moderamine ita quod corpus valeat sustinere: et si persona ultra modum torta decesserit in tormentis, Capitaneus (justitiae) eadem poena debeat puniri.» Questi Statuta (col moderativo del taglione) si conservano mss. nella R. Biblioteca Estense, che li possiede pure volgarizzati e scritti nel 1576 da Francesco Porta Garfagnino, con carattere, lettere capitali e frontispizio, il tutto condotto e figurato sì bellamente, che il libro ne par quasi inciso. Francesco apparteneva alla famiglia del celebre pittore Giuseppe Porta così felice imitatore del suo maestro Francesco Salviati, e che in Venezia contribuì molto ad illustrare co' suoi disegni ed intagli in legno parecchi libri stampati dal Marcolini assai ricercati dagli amatori di belle arti.

[323]. Citata nella Lettera [CXIV] del 20 nov. 1523.

[324]. Di questa calcinaria, o calcinaia, come leggesi alla Grida II, non trovo alcun'altra memoria. Corrisponde forse alla carbonaia, che è lo spalto con fosse che gira attorno de' luoghi murati. Vedi Tommasi, Sommario della Storia di Lucca, nell'Arch. Stor. Ital., T. X, pag. 53 e 66.

[325]. Citata nella Lettera [CXXXI].

[326]. Un'antecedente Grida contro gli assassini di Pontecchio è ricordata nella Lettera [XXXII], p. 52.

[327]. Quantunque Modena non fosse stata ricuperata dal duca Alfonso che nel 6 giugno 1527, approfittandosi del momento che il papa era fatto prigioniero e che Roma mettevasi a sacco da Tedeschi e Spagnuoli, pur non lasciavasi di chiamarlo duca di Modena, come vedesi anche alla Grida III.

[328]. Il ms. ha 1521, che ritengo errore di penna in luogo di 1524.