[114]. Ved. nell'Arch. Mediceo, lett. di Giulio Battaglino del 18 9bre 1597, filz. 4086.

[115]. Così nell'op. del Chioccarello, De viris illustribus etc.

[116]. Risc. intorno a questo libro ciò che ne dice il D'Ancona Op. di T. Campanella, disc. prelimin. pag. 135.

[117]. Le notizie dell'orribile fine di fra Antonio da Verona ci risultano dalle Lettere con avvisi esistenti nell'Archivio Mediceo, e dalla Collezione di Avvisi già dell'Archivio Urbinate, esistente nella Biblioteca Vaticana. — 1.º Arch. Mediceo filz. 3623, Lettere di Fr.co M.a Vialardo scritte da Roma dal 1597 al 1602; 27 7bre 1599 «fu fatto morire... a Campo di fiore un frate Antonio già cappuccino Veronese abbrucciato di notte, huomo sceleratissimo che ostinava che Cristo N. S.re non ha redento il genere humano». — 2.º Bibl. Vaticana Cod. 1067 Urbinate, Avvisi dell'anno 1599; a, Roma 28 7bre Sabbato, «Giovedi mattina in Campo di fiore à punto sù l'alba alle nove hore si abbruggiò vivo un tal Veronese con habito da frate Cappuccino, che se bene non era religioso da sè si haveva preso il d.º habito. Il peccato suo era heretico formale ostinato, et fu abbruggiato così di notte perchè l'Amb.re Francese non vuole che avanti al suo Palazzo si faccino simili giustitie, non perchè non voglia si castigano gli Heretici come dicono suoi malevoli, ma per non sentir ne veder quello horrore». b, Anversa li x ottobre, Roma 28 7bre «Giovedi mattina in Campo di fiore avanti giorno un sciagurato di Natione Veronese, fingendosi religioso, era perfido heretico; 8 anni carcerato per l'inquisitione fu abbrugiato vivo senza essersi mai voluto disdire». — Nessuno vorrà prendere sul serio l'assicurazione che questo Veronese non fosse frate, giacchè convenzionalmente, pel rispetto all'abito, si soleva così mentire: del pari nessuno vorrà ritenere alla lettera che egli fosse stato già 8 anni carcerato, poichè tanta precisione di notizie, per cose di S. Officio, non si può pretenderla in un menante. Forse furono 5 gli anni passati in prigione, e basta sapere che la colpa era stata scoperta alcuni anni prima: del resto si conosce che in questi estremi casi indugiavasi alcuni anni perchè il delinquente si decidesse a pentirsi, come fu fatto anche in persona di Giordano Bruno.

[118]. C'importa giustificare quanto abbiamo detto sull'essenza del relapso, e basterà riferire alcune proposizioni di Jacopo Simancas da Cordova, Vescovo di Zamora e di Pax, quali si leggono nella sua opera tanto spesso citata dai trattatisti, «Institutiones catholicae, quibus ordine ac brevitate digeritur quicquid ad praecavendas et extirpandas haereses necessarium est, auctore Jacobo Septimacensi etc. etc. Vallis oleti 1552 cap. 55, fol. 196: Jure relapsi dicuntur qui post abiuratam solemniter haeresim, de qua legitime constabat, iterum in eamdem inciderunt;... Hi quoque relapsi dicuntur, qui propter aliquam haeresim simpliciter vel generaliter, ut moris est, abiurarunt et postea in quamcumque aliam haeresim relabuntur... Sed et is relapsus est, qui vehementer suspectus haeresim publice abiuravit, et postea incidit in eamdem... Demum ille relapsus habetur qui post abiuratam haeresim de qua ante abiurationem, vel postea, legitime constat, haereticos acceptat, deducit, visitat, associat, vel eis munera mittit, aut favorem impendit...». Tale è il senso larghissimo del relapso. Nè si creda che esso appartenga alla giurisprudenza di Spagna e non d'Italia: si può rimovere questo dubbio consultando p. es. Umberto Locato, Vescovo di Bagnorea, già Inquisitore di Piacenza e poi commissario generale del S.to Officio di Roma, nel suo Dizionario intitolato «Opus quod Judiciale Inquisitorum dicitur, Romae 1570»: vi si troveranno registrati appunto i 4 casi descritti dal Simancas, anche con la designazione compendiosa «deprehensi, vehementer suspecti, in quamcumque, fautores in fautoriam». I due ultimi casi a taluni scrittori di giurisprudenza inquisitoriale sembrarono veramente ammessi con troppo rigore, ma non per questo la giurisprudenza mutò. Abbiamo voluto chiarire con una certa larghezza questo punto, giacchè ci pare inteso alquanto diversamente p. es. dal Berti nella Vita di Giordano Bruno, 1868, pag. 291. Ripetiamo che il relapso dovea sempre morire, pur quando si fosse mostrato penitente (ved. anche Eymericus, Directorium Inquisitorum Romae 1578, pag. 387; Masini, Sacro Arsenale, Roma 1639, pag. 308 e 331). E così noi ci spieghiamo che simili disgraziati, tenuti a lungo in carcere stretto ed oscuro, con ceppi maniglie e catena, e continue prediche che ricordavano loro come l'anima sarebbe bruciata anch'essa dopo l'abbruciamento del corpo (secondo le prescrizioni della giurisprudenza inquisitoriale), difficilmente si pentivano, e rimanevano piuttosto esasperati dall'indugio che si frapponeva alla loro morte; onde poi andavano al supplizio con superbo disdegno e con gioia feroce, tanto da dovergli applicare un freno alla lingua che chiamavasi «giova», come di fatto si conosce essere avvenuto incredibilmente spesso.

[119]. Ved. Doc. 401, pag. 482 e 498.

[120]. La proposizione del Naudeo trovasi nella lettera che egli scrisse a Gaspare Scioppio dimorante in Padova nel luglio 1639, quando gli annunziò la morte del Campanella avvenuta in Parigi: «Quas (aemulorum calumnias) nullibi gentium quam hic ubi minime conveniebat expertus est». Ved. Naudaei, Epistolae, Genevae 1667, epist. 82.a pag. 614.

[121]. Ved. Doc. 332, pag. 286.

[122]. Ved. l'ediz. orig.le pag. 52.

[123]. Ved. Doc. 401, p. 479.