I Franchi, solerte e bellicosa gente, non situarono altrimenti le città loro nella pianura bagnata e fecondata dal fiume; ma diedero la preferenza alla regione alpestre, alle balze scoscese, che consentivan loro d'innalzar muraglie inaccessibili e torri dove giunger non potesse il dardo nimico benchè da vigoroso braccio scagliato. Vivendo essi di guerra, come viveano, più che altro cercar doveano la difesa, e quindi alloggiavano, come l'aquila e il falco, in sul sommo de' monti. Ond'è che quasi in ogni luogo dove duri qualche orma del passaggio dei Franchi della Neustria e dell'Austrasia, tu vedi qualche resto di muro in cima alle rupi, sotto alle quali, coll'andar del tempo, si venne formando un pacifico villaggio. Le vie di queste città franche erano strette, le case stipate: alcune fonti, saltando di sasso in sasso, attraversavano rapidamente le vie; le mure antiche eran costrutte col cemento romano, la chiesa formava il centro; una piazza comune serviva a raccogliere gli abitanti; qualche resto d'ampio selciato, nascosto sotto i veprai, addita tuttora l'antica via romana; appena è qualche traccia di sentiero su quel ripido pendio, nè su quegli alti gioghi altro più vedi che qualche uccello da preda volare, mandando acute strida, tra le fessure e i rottami delle muraglie appiccate ai fianchi del monte.

La città germanica molto non diversava dalla città franca; i due popoli derivavano infatti dalla stessa origine, nè l'Austrasio punto distinguevasi dall'Alemanno schietto; essi erano, come dir, due vecchi fratelli che si prendevan per mano. Il Franco tuttavia erasi meglio stabilito nelle Gallie che non i popoli germanici sulla terra, però che i Sassoni, ancora si ricoveravano sotto la tenda, nè avevano città proprie, e amavano di stabilirsi con le famiglie e gli armenti, in questa o quella situazione, sì che il viver loro, era più che altro, un continuo campeggiare. In Germania, le fondazioni monastiche furono i primi elementi delle città politiche e commerciali, testimonio Magonza, la sede vescovile di san Bonifazio. Appo i Longobardi, siccome quelli che aveano un'indole più colta, la città prese un andamento rapido, nè mai tribù alcuna ebbe, più facilmente di que' popoli, a provar l'azione delle idee civili. Se in Lamagna dir si può che tutte le città riconobber l'origine loro dalla predicazione cristiana, il medesimo non è a dirsi dei Longobardi, i quali molto crearono, e stabilirono e fondarono; Milano e Pavia furon quasi opera loro; i monumenti d'architettura pigliarono per essi una forma speciale e originale, sorta di miscuglio dello stile romano e del gotico concetto. I Longobardi e i Visigoti furon le due frazioni dei popoli barbari che più si segnalarono per la somma facilità degli edifici loro, e per l'accettazione delle usanze romane.

Il governo dei vescovi visigoti fu un modello d'ordine e di costituzione. Le città della Settimania risplendettero al pari delle medesime antiche città fondate da Roma, senza nulla di barbaro, salvo l'arianesimo che fu inesorabile contro i monumenti dell'arti belle; se non che quando i Saraceni vennero con le loro invasioni a minacciar quelle contrade, i difensori fecero riparo a sè di quelle ruine, e gli antichi templi di Giove e di Venere della città di Arli servirono a ristaurar le mura per difesa della città; il marmo dei circhi fu adoperato a edificar le chiese; le statue degli dei furono infrante, e i sepolcri romani serviron di deposito alle ossa del vescovo, o del santo martire. Così le città della Gotia restaron romane, solo il bisogno della difesa e lo spirito cristiano, modificandone così un poco l'antica struttura; le contrade si fecero anguste e più tortuose; le mura furono innalzate a spese dei monumenti antichi, e la via dei sepolcri servì al cimitero cristiano. Anche l'influenza dei Saracini dovette modificare alquanto il primo aspetto delle città romane, della Gotia, chè i costumi dell'Oriente fanno desiderar l'ombra, in quella guisa che l'Arabo cerca il rezzo della palma nel deserto, e quindi per difendersi dal sole si ebbe ricorso alla forma quasi orientale delle case che vicendevolmente prestavansi l'ombre dei tetti loro, e si piantarono ruine sopra ruine, però che ciascuna invasione era un guasto. I Saraceni introdussero nelle città del Mezzodì e della Spagna l'architettura dei minaretti e delle moschee, che il secolo decimoterzo vide perfezionata.

Numerose popolazioni eransi ricoverate in queste città, e il metodo delle ville carolingiche avea raccolto grandissima moltitudine di operai ed altri uomini di diverse professioni, che in quei poderi lavoravano d'ogni mestiero; ma pur l'artiere preferiva il domicilio della città, siccome quella che godea vari privilegi, ed era difesa da mura. Ciascuna città infatti, aveva i suoi magistrati, i suoi difensori, i suoi collegi delle arti, con preminenza dell'autorità episcopale sull'altre autorità tutte. Bello sarebbe descriver la storia dell'episcopato nei tre primi secoli delle barbariche invasioni; il vescovo era il conservatore del diritto municipale, l'uomo tutto città, il magistrato vigilante che la preservava da ogni flagello, il suo procuratore, il suo negoziatore; all'avanzarsi degl'inesorabili vincitori, il vescovo usciva incontro a que' Barbari, trattava e patteggiava pe' cittadini, e tanta era l'efficacia della sagace sua mediazione, ch'egli ottenea quasi sempre di far sotto il pastorale inchinare il capo ai più altieri Sicambri. Leggete le storie di Prudenzio, di Sidonio Apollinare, di san Remigio, e vedrete que' nobili magistrati del gallico municipio difender la città, i suoi privilegi, e salvar più d'una volta la libertà e la civiltà del popolo.

Il vescovo, in questa sua prevalenza nella città, era sussidiato da una quantità di ufiziali eletti fra le varie condizioni del popolo, che sotto il titolo di difensori e d'avvocati, tutti concorrevano a formare il municipio romano; nè punto è a dubitare che un difensore del municipio ci fosse pure al tempo de' Carolingi, quel medesimo che poi sotto la terza stirpe prese il nome di maire[121]. Insiem con esso i centurioni, i giurati, eletti del popolo, amministravano la cosa pubblica, a modo dei tempi antichi delle colonie, intanto che i conti erano i rappresentanti dell'imperatore, e i pubblici magistrati, ad imitazion dei prefetti del reggimento romano. Coteste forme municipali erano in ogni luogo sotto i Carolingi ben prima del sedizioso irrompere del Comune, ed erano pe' cittadini un aggravio piuttosto che un privilegio, non potendo alcuno esimersi dagli obblighi della curia sotto i vidami, i prevosti, gli scabini, i buoni uomini o i savi, che tutti esercitavano press'a poco i medesimi ufizi. La massa del popolo avea conservato le consuetudini romane; ciascun individuo manteneva la personalità sua, e reggevasi con la sua legge; solo la division generale, sotto i centurioni e i decurioni, rimanea come forma di governo pel corpo della società, chè ben era necessario vi fosse, accanto della podestà municipale, un'autorità che venisse a confinar coi conti e coi messi regi, delegati del principe.

La personalità delle leggi seco traeva sostanzialmente quella delle consuetudini; poche tra le formole municipali son quelle che si dipartano dalle regole proclamate dal codice teodosiano, e tutte ne serbano il colore. Gli atti della vita e dell'avere procedevano dai codici promulgati dai Romani, e ti basta legger le carte e i diplomi di quei tempi, per indi persuaderti che il diritto teodosiano regola pur sempre le private transazioni, quelle in ispezialità che si riferiscono alla terra. I codici, secondo che essi furon dai giuristi classificati, comprendono tre parti distinte: 1.º le persone; 2.º gli averi; 3.º il modo di regger questi ultimi, e di trasmetterli. La qual classificazione troppo esatta era e troppo filosofica per l'uso dei Barbari; l'invasione avea per ogni dove gittata una grandissima confusione, ogni popolo era affezionato a' suoi privilegi; il Franco alla legge salica e alla ripense, il Visigoto a' suoi concilii diocesani, il Romano al suo codice teodosiano ed alle decretali; e pur nondimeno siffatta classificazione reagisce sullo stato generale della società.

La legge de' cherici, quasi sempre uniforme, veniva dai papi e dai concilii; il tutto consistea per loro nella vita religiosa: battesimo, matrimonio e morte. Niuno pone pur dubbio che non ci fossero a quel tempo classi nobili; ce ne avea nelle città e nelle colonie, e ne formavano il senato, ed esercitavano quasi sole gli ufizi supremi del municipio. Le idee di famiglia e di trasmissione delle stirpi, potenti erano appresso i Germani; gli uomini liberi erano tributari, o interamente franchi. Ma senza contrasto poi, la schiavitù era dappertutto, e formava come uno stato sociale; quando gli uomini liberi recavansi alla guerra, i coloni e gli schiavi restavano a coltivar la terra, e i vinti erano posti in catene dai vincitori; tale essendo a que' giorni la legge inesorabile della vittoria. Ancor ci durano alcune formole di emancipazione o manumissione, da cui sappiamo che quest'atto di franchigia facevasi in chiesa o dinanzi alla curia, e per solito la formola con cui faceasi libero lo schiavo, era questa: «In nome di Dio, e per rimedio dell'anima mia, io voglio che questo servo sia fatto libero; onde qui dinanzi alla chiesa, in presenza de' sacerdoti, ed appiè dell'altare io lo sciolgo da tutti i vincoli della servitù per modo che, oggi e sempre ei sia tenuto come nato e procreato da parenti ingenui.» Queste manumissioni assai si multiplicarono sotto il regno di Carlomagno, in tempo che la schiavitù era il diritto comune, l'affrancamento l'eccezione, nè la vendita dell'uomo era per nulla contraria alla legge civile, lo schiavo essendo cosa del padrone. In una di queste formole, quasi contemporanea, si legge d'un bambino trovato di notte alla porta della chiesa, il quale, mercè un prezzo pattuito, è venduto a un Franco, che lo alleverà e il terrà poi cosa sua. L'origine di questo bambino, ch'erasi trovato ravvolto in pannicelli sanguinolenti, era ignota, e interrogatine i vicini, nessun seppe additarne il padre, onde colui che l'avea trovato il vendeva ad un altro alle dette condizioni.

Il matrimonio era un atto al tutto cristiano, e la Chiesa raccomandavane l'unità, ma la legge romana consentiva il divorzio, chè secondo i giureconsulti del Foro, la moglie altro non era che la schiava, e anzi la cosa del marito. «Egli è certo, dice una formola, che questa donna, anzichè essermi di sollievo, altro non fa che annoiarmi; noi diventiamo l'un dì più che l'altro nemici, e però non possiamo più vivere insieme; siam quindi venuti dinanzi ai buoni uomini (la podestà) per separarci di comune accordo, in modo che s'io voglio tôrre altra donna, io possa liberamente farlo, e così ella tôrre altro marito.» Quest'atto di divorzio sì freddo, scritto in termini sì asciutti, bastava a disciogliere il matrimonio. Oh! quanto più nobile e più soave questa unione quando marito e moglie viveano in comune! Essi potevano allora farsi reciproche donazioni: «per contraccambiarci, come dicean le carte, una vicendevole testimonianza d'amore, noi ci facciamo in iscritto questa donazione affinchè gli eredi non abbiano nulla ad opporre. Io t'ho sposata col consenso de' tuoi parenti e dei nostri amici comuni, onde mi piace di donarti parte dei miei beni, il che io fo qui in presenza della podestà civile e della Chiesa.»

Il testamento era pur esso un atto personale della libertà, non essendo lecito ad alcuno il testare se non era libero, e questo facevasi in presenza di testimoni, e spesso pubblicamente, in cospetto della città medesima. «Il presente testamento fu fatto da me, e sarà, dopo la morte mia, riconosciuto legittimo al sigillo ch'io vi posi dinanzi ai magistrati municipali della repubblica nella basilica di San Profetto, da me stesso fatta edificare, e alla presenza dei nobili e del popolo.» Dove si vede conservata la formola dei testamenti romani, il diritto di testare essendo, per così dire, una facoltà politica che collegavasi col diritto di città; con che spiegasi il concorso dei magistrati a ricevere e convalidare il testamento. Il possesso d'uno stabile non traeva seco la facoltà di tramandarlo dopo morte, e solo per indulgenza speciale il diritto romano lasciava che il possesso continuasse anche uscito di vita il possessore. Talvolta il testamento disponeva della totalità de' beni con pia intenzione, e diceva: «Io Rufina, rimasta vedova senza figliuoli, lascio al carissimo mio fratello, Eufemio abbate, la parte dei beni avuta da mia madre, onde participare delle sue orazioni. Al quale effetto, io, sua sorella Rufina, ho firmato il presente testamento.»

Il possessore dello stabile potea spodestarsene in due modi: per trasmissione a titolo oneroso, che era la vendita, vale a dir la cessione per prezzo della cosa posseduta, o per donazione, che era un atto consimile, a titolo gratuito. Le formole romane regolan pur sempre le vendite sotto la prima e la seconda stirpe, e v'intervengono con ogni lor minuto accessorio, e con le parole sacramentali. Il codice teodosiano regola i contratti; e il cartolare di Sithieu, che sale al secolo ottavo, comprende parecchi atti di vendita, nei termini seguenti: «Al venerabile in Cristo padre Ardrado, abbate del monastero di Sithieu compratore, io Sigeberta venditrice. Per queste lettere fo fede io, che non per imaginario diritto, ma per mio proprio volere, ho al medesimo e al suo monastero venduto lo stabile chiamato Frisigen, riservandone a me la misura di circa una giornata; salvo la quale, campi, case, boschi, prati, pascoli, tutto, è come sopra da me venduto al detto monastero pel prezzo di cento soldi d'oro, per modo che diventi interamente proprietà sua. Che se io o alcuno de' miei eredi, ciò che io non credo, ricorrer volessimo contro questa vendita, essa rimanga pur tuttavia, per cura de' magistrati, inviolabile. Fatta pubblicamente nel monastero di Sithieu a dì 10 giugno, l'anno ventesimo del regno di Carlo nostro gloriosissimo signore.» La quale scrittura, minutissimamente particolarizzata, porta chiaramente l'impronta del diritto romano; tutto ivi entro è notato, la misura, il contenuto, la derivazione, il prezzo; d'onde si vede che il codice teodosiano e le decretali esercitavano una grandissima autorità sui giuristi e sulle forme di quei tempi.