La donazione spontanea, sì alle persone e sì alla Chiesa, deriva sempre la forma sua dagli statuti dei codici stessi, e viene inscritta nel cartolare del monastero, o nei registri pubblici della città. «Io dimando, a voi eccellente difensore, ed a voi laudabilissimi municipali, di render pubblica la mia donazione.» Ed i magistrati rispondevano: «Qua la carta che hai scritta. — Eccola, è una donazione ch'io fo ad un Musicissimo uomo.» Dopo di che il donante recitava la scritta nelle volute forme, e se tale scritta di donazione era a favor d'un monastero, la formola era quasi sempre la seguente: «In nome di Dio, io e la moglie mia doniam queste cose al monastero, e ne facciamo ad eterna memoria questa scritta:» ovvero: «Io Folberto, con questa carta di donazione, dichiaro che pel riposo dell'anima di Ebertana mia madre, dono un prato o una terra al monastero, ecc.»

V'eran formole altresì pel mandato, per l'immissione in possesso dell'eredità, e per tutti gli altri atti della vita pubblica e privata. La società posava sopra un gran simbolismo siccome a' primi tempi di Roma, e dove una gleba di terra significava la trasmissione del possesso, dove una verghetta fatta in pezzi significava la rottura del contratto o la divisione dell'eredità; l'anello era il segno del matrimonio; non v'erano statuti scritti per la generalità, ma ognuno avea la sua legge, e tutto era personale; appo i Franchi austrasii e quei della Neustria, i figli ereditavano in parti eguali, intantochè il diritto romano ammetteva la primogenitura e la facoltà illimitata nel padre a diseredare i figliuoli.

Le tre legislazioni, il codice romano cioè, le leggi barbariche e i canoni ecclesiastici si facean guerra tra loro, però che ognuna di esse avea uno spirito diverso dalle altre. Il codice romano, piglisi pur come si vuole, era l'espressione d'una civiltà già molto inoltrata; il codice teodosiano e il giustinianeo, le Pandette e le Instituzioni fanno supporre un popolo che abbia già logorata l'energia della sua forza nativa; nelle sentenze poi dei giureconsulti, la sapienza era certamente assai, ma le formole, le eccezioni, le lunghiere erano infinite. Tutt'altramente le leggi barbariche, nelle quali, ritraendo esse dell'antica semplicità delle selve, poche provisioni bastavano a regolare il corso degli atti in quella nascente civiltà. Quanto al diritto ecclesiastico, i canoni e quelle che appresso fur dette decretali, movevano da un principio di umana morale, e il diritto canonico, togliendo le sue regole generali dalle massime del codice teodosiano, le purificava con lo spirito cristiano; quindi la legge romana ammetteva il divorzio, e il diritto canonico non l'avrebbe mai consentito; l'usura era una facoltà legittimamente approvata nel contratto di mutuo, e la Chiesa non avrebbe potuto approvarla, senza porre in non cale le parole medesime dell'Evangelio.

In mezzo a tutti gli accidenti di questa triplice legislazione, si vuol notare certi caratteri generali, che le distinguono l'una dall'altra. Le leggi barbariche posano interamente sulla composizione, e da per tutto tu trovi in quelle il prezzo del sangue e la ricompera della colpa positivamente statuita. Non v'ha delitto che non redimasi mediante un'ammenda o una composizione; la società non ha rispetto alcuno ai diritti ed alla vita dell'uomo, nè l'omicidio ha pe' Barbari quell'orribile aspetto che tra le nazioni civili. La composizione è il fondamento altresì dei capitolari; tuttavia si voglion notar tre periodi pei quali passa la processura nell'ottavo e nel nono secolo. Il giuramento ha sempre il primo grado nell'ordine delle prove e delle testimonianze, chè in mezzo alle società primitive, quando puri sono i costumi, e semplici gli usi, il giuramento in cospetto di Dio, è una grandissima malleveria; la fede dell'uomo vince allora il personale ed avaro interesse, e il dir giuro, è solennemente obbligarsi alla verità. Ma nel corrompersi dei costumi, chi può fidarsi ancora al giuramento? Esso non è più una malleveria sufficiente, ed altre ne occorrono a guarentir l'interesse pubblico e il privato. La Chiesa quindi, che in tutto interviene, fa di ammantare il giuramento di grandi solennità, onde por freno allo spergiuro, e conduce l'uomo a giurare a piè dell'altare e sulle sante reliquie, con recitazione di preci, e fumo d'incensi, e spegner di faci, e minaccia di scomunica contro chiunque osi violare il sacramento. Nè basta: che chi giurar dee, non è già un individuo solo, ma egli ha da essere assistito da altri suoi mallevadori, i quali tutti vengono appiè dell'altare, e se sono Franchi, il numero n'è minore, però che la lealtà è inerente alla vita silvestre; se sono Longobardi, Italiani, Romani, il numero dei giuranti è maggiore, però che la fede di costoro è vendereccia, e per essi il giurare diventa mestiere. Ond'è che la Chiesa ne piange; non si può contar più su questa solennità del giuramento, essa non è più bastevol garanzia dei contratti; moltiplichinsi pure a migliaia i testimoni: che giova? Quando la fede è ita, non c'è più riparo, e il giuramento non è oramai più che un accessorio del processo.

Quindi nasce e svolgesi il concetto ecclesiastico delle prove, per mezzo del fuoco e dell'acqua bollente; perocchè più fidar non potendo nella fede umana, egli è di tutta necessità avere ricorso ad un modo più efficace; e questo delle prove derivava specialmente dalla fede grandissima che la generazione aveva in Dio e nella celeste giustizia per l'assoluzione dell'innocente e la punizione del reo; sì che per lei era impossibile che Cristo non intervenisse con un miracolo a manifestare la verità. Infatti, le leggende non eran elle un poema epico in onore dell'innocenza? Viveasi in un mondo maraviglioso, e le realità della vita, troppo monotone, parean troppo volgari; Dio, i santi, i martiri mostravansi continuamente per miracoli, onde la Chiesa inferiva che l'innocenza sarebbesi manifestata alla prova. Tutto in quelle memorabili solennità pigliava un aspetto di gravità cristiana. Quando la pubblica voce accusava un ribaldo d'aver rubato l'altrui: «Stringi questo ferro rovente, gli era detto, e se la tua mano è dura tanto da tenerlo, segno è che Dio vuol provare la tua innocenza.» E alla donna incolpata d'adulterio: «Vedi tu quell'anello in fondo a questa caldaia che bolle? Immergivi la mano, e se tu il ricogli senza che l'acqua l'offenda, tu sarai innocente.» Il reo dee tutto raccapricciare all'aspetto del solenne apparato di queste prove, e abbiamo ancora in alcuni salterii del medio evo, le forme e le preci che accompagnavano le manifestazioni della giustizia di Dio, d'onde si vede che quell'atto più tremendo era del giuramento stesso, più grave di ogni promessa scritta, nè forse vi fu cosa mai che meglio di quella consonasse con la grandezza e con la potenza del cattolicismo! Le prove erano un termine medio tra il giuramento e il duello giudiziale, che poi divenne la giurisprudenza, quasi unica, dei secoli di mezzo.

Per gli ecclesiastici adunque, il giuramento sulle reliquie; e per le deboli donne, le prove; ma per l'uomo da guerra, il combattimento, chè egli non conosceva altra forma di processo, nè altro modo a vendicar l'offese. Quanto più alto cercherete nella vita selvaggia dei Germani, e tanto più vi si farà manifesto il principio del duello: «Tu m'hai fatto danno o ingiuria, ed io mi vendico, nulla di più semplice; vita contro vita; siamo del pari; ora a Dio ed alla forza del nostro braccio a giudicare tra noi[122].» La forma del combattimento singolare s'è insinuata in tutte le instituzioni primitive, solo, ne importa notarlo, al medio evo, si son date a questo combattimento le regole del processo. Due uomini, dopo una contesa d'onore o d'interesse, si affrontavano corpo a corpo, è uso antichissimo, e l'Iliade stessa ci reca esempi di duello e di vendette per mezzo del singolare certame; ma cosa speciale è ai tempi caroliniani e massime alla legislazione del secolo nono, che questo certame diventa indi una processura, con tutte le regole sue partitamente stabilite.

La legge romana del giuramento e la legge ecclesiastica delle prove cadono quindi in disuso, nè di tutto ciò più altro resta che il duello giudiziale, il quale non è solo una vendetta dell'ingiuria, ma sì pure un mezzo di manifestar la ragione. «Tu hai usurpata la roba mia, la mia terra, il mio feudo, ed io ti sfido.» E ora facevasi alla presenza dei delegati del conte, ora con l'intervenimento della Chiesa medesima, e di mano in mano veniva formandosi e svolgendosi un codice di doveri e di eccezioni; la vedova, la donna, debole com'è, risponder non può nello steccato, nè a tanto vale la tenera mano del pupillo, nè alla Chiesa è lecito armare i suoi sacerdoti, onde tutti questi esenti son dal combattere, ed elegger possono campioni e difensori che combattan per loro. Tutta una legislazione abbiamo nel medio evo, relativa ai campioni, ma essa non giunge alla maggior sua perfezione prima che sotto alla terza stirpe[123].

Un certo colore di formalità caratterizza il periodo carlingo, e ci si sente l'influsso di Roma. Noi non siamo ivi ancor giunti alla feudalità universale, nativa, barbara; il diritto romano regge quasi tutta quell'epoca, le carte scritte e i diplomi vi spesseggiano, tutto si lascia e trasmette per iscritto; e quando v'è una scrittura, non v'è più uopo di singolar certame nè di prove; nè però quegli atti sono senza complicazioni, e le processure sono una mescolanza del codice teodosiano e dei concilii della Chiesa. In ogni luogo dove predomina il diritto romano, il municipio è in tal qual modo il tribunal comune che decide tutte le cause della città; quasi tutti gli atti si fanno dinanzi ai difensori, ai buoni uomini, agli scabini, ai rachimburghi della città. Che se trattavasi d'un delitto interessante la società generale, il conte interveniva, e dinanzi a questo tribunale pronunziavasi la condanna del reo, coll'assistenza dei buoni uomini, specie di tribunale ambulante; la liberazione dei servi, le donazioni, i testamenti eran pur soggetti a questa registrazione nei protocolli della città, il che ricorda il diritto canonico, i codici romani e le forme consacrate nell'Instituta di Giustiniano.

Di questo modo nel periodo carlingo ancor mostravasi il contrasto delle diverse legislazioni, e nulla ci avea d'uniforme, nulla di netto. Il territorio non era altrimenti base invariabile al diritto privato; ognuno aveva la sua consuetudine, ed a questa individualità delle leggi, attribuir per avventura si dee quel ritaglio infinito di codici, che resse più tardi il diritto delle provincie. Nello studio appunto di queste private consuetudini e nell'esame degli usi della vita cercar si dee la storia del medio evo; sono preziosissimi documenti, e la vendita d'un feudo o d'un caval di battaglia, ben meglio insegna lo spirito e i costumi d'una società, che non le più ardite e speciose osservazioni sull'indole generale della storia. Le scritture dei cartolari del periodo carlingo sono rilevanti invero; ma lo spirito di sistema se n'è impadronito; la teorica s'è cacciata fin dentro alle formole di Marcolfo, per trarne regole universali, e questa superba smania di generalizzare, non corrisponde per nulla allo spirito semplice di un tempo che invoca il cielo con le prove, e il giudizio di Dio col certame singolare.

CAPITOLO XI. CRONICHE, CARTE, DIPLOMI E MONUMENTI DEL REGNO DI CARLOMAGNO.