5.º Avanzi della famiglia di Carlomagno. — Morte dei due più abili figli suoi. — Carlo e Pipino. — Lodovico il Pio, solo superstite, infemminito dalla meridionale sua residenza. — Scontentezza suscitata dall'associazione di lui alla corona, e sua esaltazione.

SECOLO NONO.

D'una fatica si compiace principalmente l'animo nei gravi studi della filosofia e della storia, e quella è d'indagar che fine abbia avuto l'opera d'un grand'uomo, e di che frutto fosse apportatrice al mondo. Ogni fatto aver debbe, a così dire, la sua genealogia, il suo passato, il suo avvenire; chè anche quando un sovrano intelletto vi ha abbagliato, far non potete di non chiedere quali orme abbia lasciato del suo passaggio nella vita, e in certo modo, di che a lui vada debitore il genere umano. Ma ohimè! ci sono tempi pur troppi negli annali del mondo, che nulla lasciarono dopo di sè, e che amiam tuttavia di contemplare, come se si leggesse un poema epico! Tale si è appunto l'aspetto sotto cui ci facciamo ora ad esaminare il regno di Carlomagno. Dove son l'orme sue, e quali sono l'impronte da lui lasciate nella società con le sue leggi, gli alti suoi, la sua volontà, la sua forza? Malagevole assunto, ma pur necessario a dar l'ultimo compimento alla storia dell'imperator d'Occidente.

Le leggi di Carlomagno, quali trovate le abbiamo nei capitolari, hanno due grandi intenti: o mirano a confermar la legislazione anteriore, svolgendola e coordinandola con certe nuove disposizioni, o procedono da idee inerenti al sistema carlingo, il che forma due ben distinti diritti, l'uno ch'altro non è se non la confermazione del passato, l'altro che appartiene al presente. Le leggi particolari a ciascuna delle barbare popolazioni intatte rimasero sotto i Carolingi, salvo alcune poche modificazioni comandate dai capitolari. Ci avea pur sempre la legge salica, nata in mezzo alla Germania, e compilata da Teoderico re d'Austrasia, la quale, tutta posando sulla composizione, durò, come diritto particolare de' Franchi, anche sotto l'impero di Carlomagno, e poco rileva che la tribù loro si mescolasse nella più general costituzione dell'impero d'Occidente, chè privilegio era delle nazioni soggette a Carlomagno conservare il proprio codice e le instituzioni insieme della patria loro. La legge salica passò dunque per mezzo alla legislazion dell'impero, pochissimo contraendo del carlingo concetto, e lasciò qualche orma di sè fino al secolo dodicesimo, siccome varie scritture comprovano; ma poi si dileguò a somiglianza dei capitolari stessi sotto il diritto delle leggi feudali.

La legge ripense, a par del codice salico, impressa d'un'ammirabil semplicità, conservò sotto ai Carolingi la naturale rozzezza sua, nè le addizioni che Carlomagno vi fece[144] punto le tolsero del suo carattere di personalità, cui conservar seppe insieme con l'origine franca, che vale quanto dir la composizione. I capitolari medesimi soggiacquero a questo diritto. In fatti su quai cardini posavano la legge salica e la ripense? su questi che ogni delitto scontar potevasi con un'ammenda pagabile al fisco, e per composizione e risarcimento al danneggiato. Ora questa legislazione era interamente favorevole all'erario, però che schiudendo un largo campo alle ammende e taglie, il fisco arricchivasi con l'applicazione della medesima legge. Il che giovar dovette a mantener lungamente le dette due leggi, avendo il fisco interesse ad esercitarle, siccome quelle che costituivano la sua ricchezza, e formavano una parte delle sue rendite. Se non che le tracce, come dicevamo, della legge salica e della ripense non vanno oltre il secolo duodecimo, in cui si confondono con gli statuti municipali: e d'altra parte la personalità poteva ella durare, mentre le nazioni primitive svanivano? Sotto i Carolingi distinguevansi bensì ancora i Franchi, i Borgognoni, i Longobardi, gli Aquitani, ma indi queste distinzioni spariscono, chè nuove forme nella società succedono alle antiche; i popoli non vengono più classificati per origine, ma sì per legge e patrimonio, e ci sono nobili, borghesi, servi, grandi vassalli, censuarii, valvassori.

La legge burgundica, o de' Borgognoni, passò più ratta che non quella dei Franchi, benchè amendue queste popolazioni avessero una stessa origine. La monarchia de' Borgognoni fu di brevissima durata, nè orma più se ne trova dopo i regni di Gondebaldo e di Sigismondo. Or questa legge, che non posava intieramente sul principio delle composizioni, ammetteva le pene afflittive, non affatto nell'interesse del fisco, onde meglio così venne a mescolarsi e confondersi col diritto romano. La legge salica era tutta distinguitrice, e creava ordini e gradi. Il codice burgundico all'incontro, più benigno ai vinti, regolava gl'interessi dei Romani e dei Borgognoni con un grande sentimento di equità: se insorgeva quistione o lite, essa veniva giudicata da un tribunale di giurati composto metà di Borgognoni e metà di Romani. Il che ci spiega come le tracce di questa legislazione si dileguassero più facilmente che non quelle della legge salica. La stessa osservazione vuole applicarsi al codice dei Visigoti, il quale dominato dalle leggi ecclesiastiche, e deliberato dai vescovi, si mantenne entro i principii della giurisprudenza romana. Noi lo vediamo sparire quasi al tutto fin dal regno di Carlomagno; i capitolari non l'accennano pure, e al formarsi del ducato d'Aquitania, e poi da questo medesimo ducato, del regno di Lodovico, esso vien meno e cade: i concilii l'aveano preparato, e i concilii lo struggono, tanto che al secolo undecimo non si fa più menzione di leggi gotiche, governato già il mezzodì della Francia dal codice teodosiano. Il medesimo avvenne della legislazione longobardica: in fatti come durar poteva il codice dei Longobardi, in tanta vicinanza che si trovavan di Roma, dei papi e di Costantinopoli? Nel tempo che Carlomagno fece sue giunte a quelle leggi, esse eran già quasi al tutto cadute in disuso. Vinti e soggiogati dai Franchi i Longobardi non avean niente più a promettersi da esse, nè interesse più a lasciarsi governar dal codice loro. Sassoni, Bavari, Alemanni tutti eran caduti sotto il giogo del vincitore, ma pur tutti questi popoli aveano maggior vigoria ed alterezza che non i Longobardi; e però l'Alemanno conservò la sua legge, il Sassone ripigliò la silvestre independenza sua, il Bavaro i suoi duchi. Questi separaronsi anzi dalla Francia fin dal tempo di Lodovico Pio.

Queste diverse legislazioni furono, nell'inoltrar dei popoli verso il medio evo, assorbite da altre forme ed altre consuetudini che trionfarono so quelle. La prima a crescere fu la potenza delle leggi ecclesiastiche: false o vere sieno le decretali dei papi, o mentite le compilazioni di Dionigi il Picciolo, questa non è la vera quistione istorica, ma ciò che la filosofia stabilir dee, si è se le decretali, qualunque sia la vera origin loro, rendessero sì o no a quel tempo grande servigio alla legislazione ed alla podestà. Al medio evo il concetto loro fu giusto e forte, e nel generale sminuzzamento della società la raccolta delle decretali fu di non poco giovamento ai costumi e alle leggi. Talun disse già che le decretali affermavano l'assoluta sovranità di Roma e la dittatura de' papi: questo che fa? Non era forse la Chiesa romana che, in que' tempi di confusione e di disordine, dava con la dittatura sua le mosse all'incivilimento del mondo? Le decretali imponevano una moglie sola, stringevano i vincoli tra' padri e figli, proclamavano massime più benigne per lo schiavo, repressioni più forti per l'uomo carnale e violento. Questi statuti del popolo cader fecero i capitolari, e insiem le leggi barbare che aveano contratta un'indole egoistica e troppo personale: la legislazione si venne aggentilendo col porsi universale sotto il comando d'una podestà morale, che era il papa.

Il diritto romano, che non avea cessato mai di dominare sopra una gran massa di popoli nelle Gallie, pigliò quella preponderanza che sempre appartiene a' principii eterni del giusto e dell'ingiusto; abbattè le leggi barbariche; i capitolari cadder d'ogni forza di rincontro alle regole potenti del codice teodosiano; le decretali assorbirono i concilii. Ma quelli che interamente distrussero la legislazione di Carlomagno furono gli statuti locali o municipali, e sopra tutto, il diritto feudale che nacque nella confusione del nono e del decimo secolo. L'esistenza di simili statuti è incontrovertibile, anche nell'apice della potenza imperiale di Carlomagno, il quale, nell'atto che stava preparando l'orditura dell'opera sua, trovava in questi statuti un ostacolo all'unità amministrativa cui intendeva. In questa o quella città, in questa o quella provincia, ci avea questo o quell'antico statuto, gallico o franco, romano o celtico, che regolava lo spirito delle transazioni, le pratiche della vita, e Carlomagno cedeva più d'una volta in cospetto alle picciole consuetudini de' luoghi.

E non è cosa naturale che il diritto municipale trionfasse al secolo decimo, in tempo che sì grande era la confusione, e che la forza centrifica se ne andava? Se le leggi generali non proteggevano la società, era ben d'uopo che le leggi locali guarentissero le sostanze e le persone; onde si fece, come dire, un diritto privato in ogni città, in ogni distretto, e in questo general disordine il concetto dell'unità, a cui avean dato forma i capitolari, soggiacque; e il diritto feudale venne in breve a surrogarsi a tutte le antecedenti legislazioni. E così avvenir doveva, però che questo diritto era in correlazione coi costumi e con le consuetudini: posava sulla gerarchia degli averi e delle persone, e innanzi tutto, sulla pratica del combattimento giudiziario. Non si parlò quindi più di capitolari; nuove idee erano sorte nella società, e nuovi doveri parean sorgere così pel signore come pel vassallo; rotta era la lunga catena delle tradizioni, vennero in campo gli alti feudatari, i vassalli, i valvassori, tutte cose ignote sotto il regno di Carlomagno; le decretali formarono il diritto ecclesiastico, regolato già dai concilii e dai capitolari; gli editti dei re del terzo lignaggio non ebbero più nulla a che fare con la legislazione anteriore. Chi segue la storia degli ultimi Carolingi, vede la legislazione dei capitolari venir meno e cadere; sotto Lodovico Pio hanno ancor forza, si spengono sotto Carlo il Calvo: fannosi rari, perchè l'impero va in minuzzoli, e non ci posson quindi più essere principii generali.

Tuttavia si vuol confessare che questa legislazione non è intieramente morta per tutti, poichè se la Francia, com'era costituita sotto la terza schiatta, estranea rimanevasi al diritto dei capitolari, il medesimo non avveniva in Àlemagna. L'esaltazione dei Carolingi fu un invader che gli Austrasii fecer la Neustria; i fieri figli del Reno, del Veser e dell'Elba, vennero a stabilirsi nelle città neustriane; Carlomagno era il capo lor naturale, il loro creato; essi lo circondavano dell'amor loro, della loro ammirazione, ond'è che al cader dell'impero d'Occidente gli Austrasii conservano i capitolari; e se morta è la progenie del gran Carlo, le sue leggi, le sue instituzioni ancor sopravvivono. In Germania le decretali non furono altrimenti accettate come leggi ecclesiastiche, chè i contrasti fra la casa di Svevia ed i papi impedirono al diritto romano di pigliare una preponderanza naturale fra quella nazione. Le leggi feudali non preparavan ivi quello sminuzzamento del suolo che si vide in Francia; tutto sul Reno rimase carlingo: Carlo Martello era uscito d'Austrasia, e le leggi de' suoi figli tornavano all'Austrasia. Mentre i capitolari non sono oramai più per la Francia che una curiosità storica, un monumento di erudizione degno di studio, in Germania sono entrati all'incontro per la più parte nel diritto positivo; Goldasto li ha raccolti nelle sue Costituzioni imperiali, e da essi traggon origine que' solenni decreti delle diete che reggono la nazione alemanna anche a' tempi moderni. Nella Francia soggetta alla stirpe dei Capeti, i capitolari esser non potevano che una memoria della conquista; in Germania, essi erano in vece la legge naturale degli Alemanni, che li conservarono come uno dei fondamenti del loro diritto pubblico, e come un'antica reliquia degna della loro venerazione.