[90]. La legge salica, la ripense, la borgundica e la visigotica furono i quattro maggiori codici dei Barbari. Le leggi longobardiche appartenevano più particolarmente all'Italia.
[91]. La legge salica e la ripense non eran, di loro natura, imparziali, e stabilivano alcune distinzioni tra i Franchi e i Romani, anche solo che fossero commensali, o seguaci del re: Si Romanus homo conviva regis fuerit; pel Romano benestante, qui res in pago ubi remanet proprias habet, la composizione era solo di cento soldi.
[92]. Non ho mai potuto trovar l'origin vera di questa parola breve, a significar terra o tenuta, e tuttavia pigliar non la si può che in questo senso[93].
[93]. I Latini usarono brevia, al plurale, a significar secche, renai, un luogo sterile in somma: egli è quindi probabile che indi venisse il nome di breve ad una terra o tenuta de' monaci, che prima era brutta ed incolta e poco men che un renaio; se pur non si volle, per la picciolezza del podere, far un'antitesi al latifundium dei Romani, od anche, più probabilmente, applicare alla cosa il nome del modo in che veniva acquistata, da che, a quei tempi, chiamavansi Brevi (Breves recordationis) gli atti che a' dì nostri si chiamano istromenti o scritture. Il Traduttore.
[94]. La corvee, dalla voce latina curvada o curvata, che viene dal Guérard spiegata nel modo seguente: opera agrestis plerumque unius diei, maxime aratoria, ad sationes agrorum faciendas, a rusticis dominis præstita. (Glossarium peculiare.)
[95]. Specimen Breviarii rerum fiscalium Karoli Magni in I. G. Eckardi, Comment. de rebus Franc. orient. t. II., pag. 902-910.
[96]. Questa biblioteca religiosa non altro conteneva che i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. (Appendix, p. 297.)
[97]. «Le manomissioni si faceano o per carta, o per testamento, o dal vescovo pubblicamente in cornu altaris.» Così il cavaliere Luigi Cibrario, alla pag. 64, vol. I. seconda edizione della pregevolissima opera sua intorno all'Economia politica del medio evo. Il Traduttore.
[98]. Vedesi chiaro qui che la terra costituisce il debito del servigio; i benefizi e le mense obbligano altrui alla milizia.
[99]. Centenier. Così traduce l'autore il centenarius dei capitolari, che significava un capo e giudice di cento, e chiamavasi anche con altro nome, sculdassius. A me parve di voltarlo in centurione, per accostarmi all'uso di non pochi comuni d'Italia, che sotto questo titolo serbarono per gran tempo que' magistrati. Il Traduttore.