Nel 1741 la custodia della piccola chiesa della Pietà era affidata a Francesco Boufort (di Parigi), il quale se ne vivea tranquillamente nell’attigua casetta. I dediti alla malavita ed i ladri non vedevano nè potevano vedere di buon animo il Colosseo ben chiuso; e presto tornarono a far pertugi sui muri di chiusura. La notte dell’11 Febbraio dell’anno 1742 il disgraziato Boufort fu vittima degli audaci malfattori. Varî di questi penetrarono nella sua abitazione: gli assestarono sette pugnalate, e gli rubarono i suoi modesti risparmi. Lo sventurato romito sopravvisse miracolosamente alle ferite, ma rimase impedito nella mano destra.
Onde evitare la continuazione di simili eccessi, il generoso papa Benedetto XIV sborsò nell’anno 1743 una vistosa somma; e con questa furono restaurati (ancora una volta) i muri che chiudevano gli archi, e fortificati gli ingressi principali e secondarî; e si restaurò inoltre il piano superiore, sopra ed intorno alla chiesuola.
Il sullodato Pontefice ordinò in pari tempo a Mons. Simonetti, Governatore di Roma, la pubblicazione del seguente
EDITTO.
RANIERO SIMONETTI ARCIVESCOVO DI NICOSIA, DI ROMA E SUO DISTRETTO GENERALE GOVERNATORE, E VICE-CAMERLENGO.
«Invigilando sempre più con pia sollecitudine la Santità di N. S. Benedetto XIV felicemente regnante a fare, che da quest’alma città di Roma, che con il buon esempio deve servire di norma e di regola a tutte le altre del mondo cristiano, venga rimossa ogni occasione di offesa di Sua Divina Maestà e di pubblico grave scandalo, ha considerato essere molto indecente, che l’antico Anfiteatro, volgarmente detto il Colosseo, luogo degno di tutta la venerazione per la memoria di tanti ss. Martiri, che in difesa della fede cattolica, spargendo il proprio sangue, vi hanno gloriosamente riportata la palma del martirio, venga profanato da taluni figli d’iniquità, che prevalendosi dell’opportuno comodo che a lor presentano e la solitudine del luogo e i molti nascondigli che in esso sono, vi commettono gravi eccessi. Quindi è che, con ordine datoci a bocca, ci ha comandato di pubblicare il presente Editto, da durare a beneplacito suo e della Santa Sede Apostolica, con cui, inerendo alle pie pontificie e supreme determinazioni, ordiniamo e comandiamo, che in avvenire niuna persona di qualsivoglia stato, condizione, grado e sesso, benchè Ecclesiastica, Claustrale e Regolare, abbia ardire di trattenersi, sì di giorno che di notte, a mal fine in detto Colosseo, sotto pena, se sarà uomo, di tre tratti di corda da darglisi in pubblico: e se sarà donna, della pubblica frusta, oltre le pene pecuniarie da imporsi all’uno ed all’altra a nostro arbitrio; dichiarando, che per l’incorso di tali pene, sarà sufficiente che siansi portati in tal luogo a mal fine, e così possa legalmente presumersi da altre congetture, e dall’escludersi, che vi siano portati per altra causa.
«Ma se poi questo mal fine avrà avuto il suo pieno effetto, e vi avranno commesso qualche eccesso e delitto, vogliamo che le suddette pene possano estendersi a nostro arbitrio; rispetto agli uomini, alla galera ad tempus, o perpetua, ed in quanto alle donne, alla rilegazione a tempo, o perpetua, ed anche agli uni ed alle altre a quella della vita, secondo la qualità e circostanze de’ casi e dei delitti che avranno commessi.
«E siccome per ovviare a simili inconvenienti, la San. Mem. di Clemente XI fece cinger di muri li primi archi di detto Anfiteatro, e munir di cancelli, quelli, che servir doveano per l’ingresso delle carrette e bestiami che vi portano il letame per servizio della fabbrica de’ salnitri, così la Santità di Nostro Signore, dopo aver fatto riattare detti muri in quelle parti, ove o per l’ingiuria dei tempi o per colpa di chi ha desiderato avervi l’ingresso, erano devastati, ci ha ordinato di dover proibire, come facciamo con il presente Editto, che in avvenire niuna persona di qualsivoglia stato, grado, condizione e sesso, come sopra, abbia ardire di rompere, disfare, anche in piccola parte, per qualunque causa e fine detti muri, e che li carrettieri, stabiaroli, conduttori di bestie, o qualunque altra persona, a cui spetti l’aprire e richiudere i cancelli che vi sono, non possano in alcun tempo, sì di giorno come di notte, tanto nell’entrare che nell’uscire, lasciarli aperti, sotto pena in ambedue li casi di tre tratti di corda, da darglisi in pubblico irremissibilmente, ed altre pene, anche corporali più gravi a nostro arbitrio, secondo la qualità e circostanze de’ casi che potessero darsi, o per causa delle rotture di detti muri, o per li cancelli suddetti lasciati aperti.
«Avverta pertanto di prontamente ubbidire ciascuno a quanto si dispone nel presente Editto, mentre contro li trasgressori si procederà irremissibilmente alle imposizioni delle pene, ancorchè non fossero presi in fragranti dalla corte, ma per inquisitionem, ex officio, ed in ogni altro modo; volendo, che il presente Editto, pubblicato ed affisso ne’ luoghi soliti, obblighi subito ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato».
Dato dal Palazzo della nostra solita residenza questo dì 8 Febbraio 1744.