6. Magicae artis conscios summo supplicio affici placuit, id est BESTIIS OBIICI aut cruci suffigi.

7. Qui patrem, matrem, avum, aviam, fratrem, sororem, patronum, patronam occiderit, etsi antea insuti culleo in mari praecipitabantur, hodie tamen vivi exuruntur vel ad BESTIAS DANTUR.

8. Lege Julia maiestatis tenetur is, cuius ope, consilio adversus imperatorem vel rempublicam arma mota sunt, exercitusve eius in insidias deductus est; quive iniussu imperatoris bellum gesserit delectumve habuerit exercitumve comparaverit, sollicitaveritve, quo desereret imperatorem. Hi antea in perpetuum aqua et igni interdicebantur; nunc vero humiliores BESTIIS OBIICIUNTUR, honestiores capite puniuntur.

Ora domandiamo: i pagani credettero di rinvenire nei Cristiani qualcuno degli enumerati delitti? Ed in caso affermativo, furono essi damnati ad bestias? E se in Roma furono effettivamente dati alle fiere, in qual punto dell’alma Città eseguivasi la condanna?

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Tutti sappiamo che fino all’impero di Nerone nessuna legge colpì il Cristianesimo; e non v’ha chi ignori che fino a quei giorni fu esso ritenuto dai gentili per una setta del giudaismo. Giunto il funesto momento dell’incendio di Roma, ordinato, come si legge in Plinio sen., Stazio, Suetonio e Dione[895], dallo stesso Nerone; questi, onde liberarsi dall’infamia di cui l’opinione pubblica giustamente avealo marchiato[896], ne incolpò i giudei. Il volgo ritenne per vera quella voce sparsa; e la calunnia si rese ancor più credibile, quando potè accertarsi che l’incendio avea avuto principio dalle taberne giudaiche, site presso il Circo Massimo, e che i quartieri da loro abitati[897] erano rimasti non tocchi dal fuoco. Ma i giudei ben presto si liberarono da quel terribile incubo, poichè Poppea, seguace dell’ebraismo, istigata dai suoi correligionari, perorò la loro causa. Essa ripetè a Nerone le spudorate calunnie già disseminate dai giudei contro i Cristiani; gli descrisse il cristianesimo quale setta empia ed illegale; aggiunse che il Fondatore della nuova religione era autore di una dottrina malefica, e che insegnava i delitti più empî e nefandi[898], e concluse che l’imputazione dell’incendio di Roma non dovesse ricadere sopra i giudei ma sopra i Cristiani, comunemente ritenuti per una setta del giudaismo.

La perorazione di Poppea produsse effetto favorevole per i giudei, i quali, alla lor volta, riprodussero nei tribunali le più sfrontate calunnie contro i Cristiani, accusandoli di seguire una religione nuova e malefica; di usare sacrifizî umani, cibandosi delle carni dei bambini e bevendo il lor sangue; di praticare adunanze tenebrose e turpi[899], ecc.

I seguaci di Cristo procurarono difendersi: addussero convincentissime prove della loro innocenza e dell’onestà delle loro azioni, e dimostrarono esser una spudorata calunnia quella del preteso versamento del sangue dei bambini nei loro sacrifizî. Ma non poterono discolparsene ancor meglio, giacchè la legge dell’arcano vietava loro di manifestare i misteri della Fede e di ponere margaritas ante porcos: e se poterono attestare solennemente l’insussistenza delle azioni nefande nelle loro adunanze, non poterono però negare di radunarsi in luoghi reconditi e sotterranei, e talvolta in ore notturne; nè poterono negare i portenti che Iddio, per loro mezzo, operava a conferma della verità della nuova religione.

Le prove addotte dai Cristiani non valsero a distogliere i giudici dal condannarli; e, guidati da principî erronei, basati sulle false testimonianze dei giudei, violentati dalla volontà del tiranno, conclusero in senso sfavorevole per il Cristianesimo; dichiararonlo religione nuova e malefica[900], affermarono che i suoi seguaci facevano sacrifizi empi e tenebrosi, ed aggiunsero che i cristiani erano conoscitori dell’arte magica, sediziosi e concitatori dei popoli[901].

In seguito a questa dichiarazione, il nome cristiano fu proscritto; e dai tribunali di Nerone in poi, bastava che il Cristiano confessasse di esser tale perchè non potesse parlare in sua difesa; e l’esser seguace di Cristo equivalse ad una sintesi di delitti. «Sed Christianis solis nihil permittitur loqui quod causam purget, quod veritatem defendat, quod iudicem non faciat iniustum, sed illum solum expectatur, quod odio publico necessarium est, confessio nominis, non examinatio criminis quando si de aliquo nocente cognoscitis, non statim confesso eo nomine homicidae, vel sacrilegi, vel incesti, vel publici hostis (ut de nostris eulogiis loquar) contenti sitis ad pronuntiandum, nisi et consequentia exigatis qualitatem facti, locum, modum, tempus, conscios, socios»[902].