A quei tempi S. Pietro esortava i fedeli alla costanza della confessione della fede, e dalle sue parole apparisce chiaramente che fin d’allora i cristiani venivano sottoposti alle pene stabilite dalle citate leggi: «Nemo autem vestrum patiatur ut homicida, aut fur, aut maledicus, aut alienorum appetitor. Si autem ut Christianus non erubescat, glorificet autem Deum in isto nomine»[903].

Nella seconda metà del primo secolo Plinio giuniore interroga Traiano circa il da farsi contro i Cristiani: «Nomen ipsum, gli dice, etiam si flagitiis careat, an FLAGITIA COHERENTIA NOMINI puniantur?» Questa domanda, come ognun vede, presuppone una legge, e questa fu lasciata intatta da Traiano colla sua famosa risposta: «Conquirendi non sunt, si deferantur et arguantur puniendi sunt»[904].

Adriano vietò che si continuasse la persecuzione dei Cristiani, per aversi egli potuto accertare che eran essi innocenti dei delitti che a quel nome ritenevansi annessi, e sentenziò: «Iniustum esse ut quisquam sine crimine reus constitueretur»[905].

Lattanzio, Sulpizio Severo, Prudenzio ed Orosio, autori rispettabilissimi, non certo coevi ai fatti, ma non più lontani da quell’epoca funesta che di due o tre secoli al massimo (e quindi più autorevoli di coloro i quali nel secolo nostro e nel passato osarono negarlo), ci dicono pur essi che Nerone emanò decreti di proscrizione del nome cristiano, e che i Fedeli, anche dopo la strage fatta da quel tiranno per l’incendio di Roma, venivano tradotti innanzi ai tribunali e condannati perchè seguaci di Cristo.

È dunque indiscutibile che i Cristiani, in virtù degli editti di proscrizione emanati da Nerone e mantenuti in vigore fino a Costantino Magno[906], furono assoggettati alle pene comminate da quelle leggi ai rei: e poichè fra queste non era ultima la damnatio ad bestias, vediamo se i Cristiani siano stati talvolta dati alle fiere.

Ulpiano (secondo Lattanzio) raccolse le leggi in vigore contro i Cristiani: «Domitius, De Officio Proconsolis, libro septimo, rescripta principum nefaria collegit, ut doceret quibus poenis affici oporteret eos qui se cultores Dei confiterentur»[907]. «Questa collezione di leggi, dice il ch. Lugari[908], noi ora non la troviamo nel Digesto, nè potremmo trovarcela; poichè nel riordinamento della legislazione romana fatto da Giustiniano, tutte le leggi emanate in onta del Cristianesimo furono espulse. Per questa sola riflessione cade la poco seria sentenza di alcuni moderni che ritengono aver errato Lattanzio[909], senza pensare che Lattanzio, avendo vissuto sotto Diocleziano, sarebbe stato testimonio de auditu ed anche de visu di quel che diceva».

Poste adunque le leggi, i contravventori alle stesse dovean esser puniti; e perchè fossero puniti, dovean essere ricercati dalla pubblica autorità, giacchè è dovere di ogni magistrato scovare i delinquenti, onde purgarne la società. Nell’Impero romano non mancò nè potè mancare questa doverosa vigilanza; chè ogni buon preside, dice Ulpiano, «sacrilegos, latrones, plagiarios, fures conquidere debet, et prout quisque deliquerit in eum animadvertere». Balduino[910] commentando un passo di Cicerone, nell’orazione pro Roscio Amerino, esce in queste parole: «Egli è peraltro vero che ai Romani piacque di comandare che in mancanza di accusatori i magistrati stessi facessero la inquisizione dei colpevoli, e fossero nel medesimo tempo accusatori e giudici».

Quel «conquirendi non sunt» di Traiano a Plinio, è una bella conferma della ricerca che facevasi dei rei; e una conferma ancor più chiara la troviamo nella nota fuga dei Cristiani all’inasprirsi delle persecuzioni: fuga di cui ci rendono certi Tertulliano[911], Origene[912], S. Cipriano[913], e S. Giovanni Crisostomo[914].

Alla ricerca dei colpevoli fatta dalla pubblica autorità s’aggiunga finalmente la schifosa genia dei delatores, sì pagani o giudei che cristiani apostati e fratelli rinnegati; e questi ultimi poi erano, come è chiaro, anche più pericolosi dei primi «periculis in falsis fratribus», perchè potevan essi dare alle autorità gentili copiose liste di nomi e minuti ragguagli sulla novella religione.

Ora, presentati che fossero i Cristiani dinanzi ai tribunali; confessato che questi avessero di essere seguaci di Cristo; potevano per avventura evadere le pene comminate per quei delitti che si ritenevano connessi col nome Cristiano? No, ma si deferantur, rispose Traiano a Plinio, et arguantur puniendi sunt; e i delinquenti, se honestiores, venivano per lo più o decapitati od esiliati; e gli humiliores (e talvolta anche gli honestiores) erano o crocifissi o condannati ad bestias.