Il provvedimento di Federigo (1224) si legge nelle Costituzioni, lib. I, titolo 80, presso Bréholles, Hist. diplom., etc., II, 445, dove si adoperano come sinonimi le denominazioni di papiri chartae e chartae bombycinae. L’uso grande che si faceva in Sicilia di questa maniera di carta, è attestato dal diploma del 3 gennaio 1329, presso De Vio, Privilegia urbis Panormi, pel quale è approvata la spesa di due once d’oro, già erogate per copiare in pergamena, secondo le leggi del regno, il volume delle Consuetudini della città, le quali “cum scriptae sint in cartis de papiro.... erant quodammodo quasi deletae et minus honorifice factae.”

L’inventario della Cappella Palatina di Palermo, dato il 1309 e pubblicato nel Tabularium, etc., n LXIII, fa menzione, a pag. 100, lin. 7, 27, 30 e pag. 103, lin. 11, di parecchi titoli di concessione, non che d’altre scritture in carta de papiro, dal XII al XIV secolo. E tralascio i due celebri diplomi della medesima Cappella, scritti a lettere d’oro, in carta bombicina: il primo dei quali, dato il 1139, fu pubblicato dal Montfaucon, Paleographia graeca, pag. 380, 408; poi, su le orme sue, dal Morso, Palermo antico, 2ª edizione, pag. 301, 397; e in ultimo ristampato nel detto Tabulario, n. IV, pag. 10. Noi n’abbiamo già fatta menzione nel cap. i di questo libro, pag. 354. L’altro, in carta bombicina azzurra, è dato dal 1140 e citato nello stesso Tabulario, n. V, pag. 11, nota 1.

[1135]. Le prove di questo fatto si veggono nella erudita Dissertazione dell’Huillard-Bréholles, che uscì nelle Mémoires de la Société impériale des Antiquaires de France, tomo XXIII, col titolo Sur l’emploi du papier de coton, etc., Paris, 1856, in 8º pag. 13 segg., dell’estratto.

[1136]. Il Bréholles, op cit., pag. 28, nota A, dicendo non aver trovate prove della esistenza di opificii di carta in Sicilia, ricorda, per mostrarne la probabilità, che il cotone si coltivava negli Stati italiani di Federigo.

[1137]. Ibn-Haukal, nel Journal asiatique, di gennaio 1843, pag. 98.

[1138]. Debbo qui correggere un errore corso nella traduzione del trattato che stipulò, il 1290, Kelaun, sultano d’Egitto, coi re di Sicilia e di Aragona. La versione italiana, che io ho pubblicata nella Guerra del Vespro siciliano, ediz., del 1866, vol. II, pag. 335 segg., ha all’art. XI, che fosse lecito al sultano di trarre dagli Stati de’ principi contraenti “ferro, carta e legname.” Io seguii la rispettabile autorità di M. De Sacy, rendendo “carta” la voce arabica biiâdh, ossia “bianco,” alla quale veramente i dizionarii arabi dan questo, tra molti altri significati. Ma, riflettendoci meglio, or mi pare che in questo patto i principi di Casa d’Aragona prometteano di contravvenire al divieto generale dell’esportazione del ferro, armi e legname ne’ paesi musulmani, divieto prescritto, come ognun sa, nel Concilio Laterano del 1179, e replicato da varii papi. Non è dubbio, dunque, che biiâdh qui significhi armi o acciaio: e forse v’ha qualche relazione tra questo traslato e quello di “armi bianche,” che noi usiamo per opposizione ad “armi da fuoco.” Può servire d’interpretazione autentica a cotesto articolo del trattato del 1200, il provvedimento che di fatto lo abrogò, cioè il capitolo LXXXII di Federigo l’Aragonese re di Sicilia, promulgato dopo i noti accordi col papa e con Casa d’Angiò, per lo quale fu vietato di portar “armi, ferro e legname” nei paesi musulmani.

[1139]. Si vegga il Gregorio, Considerazioni, lib. II, cap. ix e lib. III, cap. viij, e si riscontrino le relazioni con Venezia nelle Fontes rerum Austriacarum, vol. XII, n. xxj seg.

[1140]. Pietro il Venerabile abate di Cluny, tra le lodi che fa a re Ruggiero per la sicurezza di cui godeasi viaggiando e dimorando ne’ suoi dominii, cita gli “onustos pecuniis et diversibus mercibus mercatores,” presso Caruso, Bibl. sicula, pag. 977, 978.

[1141]. Capitolo ij del presente libro, pag. 402, 403, 406, 410, 418; cap. iij, pag. 466; cap. ix, pag. 624, 629, 632, 640, 649, 651, 655. Si vegga anco il libro V, cap, vij, a pag. 189, di questo medesimo volume.

[1142]. Leone Affricano, presso Ramusio, Navigationi et Viaggi, Venezia, 1563, vol. I, fog. 7, dice che gli Arabi della Barbaria occidentale davano i loro figliuoli in pegno a’ Siciliani per averne in credito del grano, e che que’ giovani, non soddisfatto a tempo il prezzo, diveniano schiavi.