1.—Tutti i fenomeni da noi percepiti sono accompagnati dal carattere essenziale di reciproca coordinazione o di continuità. La distinzione che sogliamo fare tra l’uno e l’altro fenomeno, tra l’uno e l’altro modo di esistenza, tra la vita psichica e la fisica non serve che alla nostra conoscenza, la quale, stante la relatività di sua natura, non potrebbe apprendere il vero delle cose se non procedesse per singole nozioni. Questa legge suprema dell’umana conoscenza, detta legge di continuità, impera ancora nella genesi e nella serie evolutiva dei fenomeni psicofisici. La vita mentale e la corporea sono due lati di un unico processo integrativo con gradi ascendenti di maggiore distinzione e complessità: dagli atti puramente automatici, dalle semplici azioni riflesse alle alte concezioni del pensiero non vi è che progresso ininterrotto per gradi infinitesimali.
Chi, dunque, si accinga a studiare qualunque fenomeno psichico non deve arrestarsi alle sue forme estreme; deve, invece, saper cogliere la genesi ed apprezzarne il graduato sviluppo dagli elementi primigenî al più alto esponente della intelligenza.
La seconda legge, base anch’essa della evoluzione organica, è quella di correlazione tra l’essere ed il suo ambiente; la quale legge è espressa, secondo Spencer, dal cànone, che la vita non sia che corrispondenza.
2.—Il delitto sottostà egualmente alla legge di continuità e di ambiente. La continuità riguarda più intimamente l’elemento soggettivo; ossia lo stato di coscienza sintesi di tutti i coefficienti interni i quali concorrono a far sì che la energia criminosa si effettui esternamente mercè l’azione antigiuridica. È da osservare che, essendo il delitto azione anomala in confronto alla media della comune condotta, anche la legge di continuità, nella correlazione dei fenomeni psichici del delinquente, debba subire qualche variazione, di genesi e di sviluppo, da distinguersi, per chi ne analizzi gli elementi informativi, da ciò che avviene per l’uomo normale. La differenza di genesi è analoga alla natura propria della energia criminosa ed ai fattori fisici che ne originano il primo grado di apparizione. La differenza di sviluppo è in relazione specialmente all’azione dei motivi onde la energia criminosa è determinata.
3.—Noi non abbiamo nozioni esatte circa i fattori fisici del delitto; il funzionamento psicofisico anomalo del delinquente sfugge all’analisi diretta permessa col sussidio dell’esperienza.
Ciò avviene per tre ragioni: a) perchè non è concesso di riprodurre a nostro beneplacito il fenomeno del delitto; b) perchè nel momento in cui questo fenomeno si manifesta l’opera riflessiva dello scienziato non può aver luogo; c) perchè, sottostando la produzione del delitto alla influenza dell’ambiente, questa è relativa alle circostanze accidentali e fugaci ond’è accompagnata. Quindi le seguenti norme, le quali vanno ricordate in materia di prova della genesi fisica del delitto: 1a Non essendo permesso sul delinquente che l’uso del metodo a posteriori, ossia quel metodo che dalla constatazione di qualità permanenti organiche risale, per supposto, all’accertamento di ciò che nel momento del delitto sia avvenuto, in definitiva non ci è dato apprendere, della genesi fisica del delitto, che nozioni affatto probabili; 2a La certezza induttiva, sul riguardo, non superando il valore d’ipotesi, è motivo per cui nell’affermazione della imputazione e nella commisurazione della pena evvi un limite abbandonato all’arbitrio del giudice il quale sappia, mercè criterî di esperienza personale, integrare la prescrizione repressiva di legge con la relatività di colpa del delinquente.
4.—Gli elementi psicofisici del delitto si risolvono in tanti equivalenti della natura intima, ereditaria o acquisita, del delinquente, in concorso con gli stimoli, esterni od interni, efficaci a mettere in moto la energia criminosa. Lo studio dei detti elementi ci apprende: a) che il delitto, avvisato come entità giuridica, sia il composto di fattori diversi la cui analisi deve precedere la sanzione repressiva; b) che il delitto, considerato siccome la risultante di coefficienti psicofisici individuali, ha bisogno di prove, le quali raccolgano, in sintesi logica, quanto sia necessario pel convincimento del magistrato. Così per lo studio del lato giuridico che per quello del lato psicofisico del delitto ci occorre un concetto fondamentale che sia punto di partenza della nozione dei fatti: concetto, per quanto logicamente semplice, altrettanto obbiettivamente adatto a fissare l’idea di normalità e quella di anormalità nel dominio morale. La esistenza di energia criminosa importa funzionamento difforme alla natura normale dell’uomo, cioè alla media di rettitudine di condotta in conformità a norme imprescindibili di ordine sociale o giuridico.
Questa difformità è conseguenza d’un interno stato di squilibrio o disturbo di armonia di stati di coscienza e contrasto col mondo esterno configurato nella vita di relazione con i proprî simili. L’adattamento, per intima tendenza ereditaria e per qualità acquisite, apporta nel ritmo degli stati di coscienza un funzionamento di regolarità che noi chiamammo di equilibrio, secondo il quale i fatti psichici rappresentativi, emotivi e volitivi si svolgono con nessi, di successione e di simultaneità, integrativi, ossia con la legge costante di corrispondenza al grado ed alla entità degli impulsi che imprimono il moto iniziale all’azione. Siffatto stato di equilibrio, permanendo nei successivi atti esterni, si trasforma in tanti altri stati che, prendendo il nome dalla sfera di azione in cui appariscono, sono altrettanti fulcri di vita individuale o collettiva e corrispondono a differenziata sanzione preventiva o repressiva. Indi abbiamo la prima forma di stato giuridico di equilibrio nell’ordine della famiglia; poscia in quello delle differenti specie di società create dalla legge od imposte dalla esigenza di assicurare e garantire i mezzi per l’esplicamento dei nostri bisogni; per ultimo, in quello più ampio ed universale che dalla idea di nazione, di umanità arriva fino al concetto di giustizia assoluta.
Sono stati di equilibrio, il cui fondamento va sempre riposto nell’armonia di facoltà e di atti, di funzioni e di leggi: dall’individuo all’uomo collettivo il processo è unico, garantire il ritmo del funzionamento cosciente, non fallire all’intento di perfezionamento progressivo che assicuri il benessere proprio con quello degli altri.
5.—Lo stato di squilibrio è di natura opposta a quella esaminata. Indi la nozione di stato anomalo, ovvero contrario al funzionamento normale dell’uomo.