8.—Avanzandoci nel processo di differenziazione dei caratteri dei delinquenti, comprendiamo che ciò segue un’altra legge, la quale, allontanando i singoli caratteri da quelli della comune degli uomini, ci fa acquistare il concetto più preciso dell’anormalità integrata di ciascuna specie di delinquente. Tale legge la denomineremo di atipicità, appunto perchè per essa il delinquente, differenziandosi dal tipo dell’uomo comune, ne apparisce da questo palesemente dissimile. Quanto più l’atipicità è perfetta, altrettanto si ingenera il tipo antropologico del criminale.

Discutere se questo tipo esista o non esista in forma perfetta, cioè distinto al grado da essere una individualità a sè, è ignorare la relatività delle umane concezioni, delle nozioni scientifiche.—Il diritto penale è il portato della civiltà sociale; esso spunta tostochè le relazioni individuali si tramutano in relazioni collettive, e la idea della difesa personale si allarga fino al concetto di guarentigia dell’ordine giuridico. Eguale processo evolutivo ha subita la idea di delinquente. Dall’inimico individuale al tipo criminale evvi una serie indefinita di concezioni di atipicità, le quali si distinguono a seconda il grado di avanzamento del concetto del diritto di difesa, dalla guarentigia della persona privata, rispetto alla integrità fisica o morale ed ai beni patrimoniali, alla guarentigia delle relazioni tra’ simili e dei bisogni nascenti dallo stato di avanzata civiltà sociale. Dire, dunque, secondo qualcuno, che il criminale rappresenti un tipo a sè e che esso abbia qualità tali da non trovare riscontro se non con folli e degenerati, non altrimenti deve intendersi che nel senso di un essere racchiudente note sì spiccate da indurre se ne abbia speciale concetto antropologico.

9.—Le svolte osservazioni ci agevolano il mezzo onde studiare la psiche del delinquente da un punto nuovo di vista.

Ci siamo sforzati di dimostrare come dalla cenestesi, o sensibilità generale, agli estremi e più complessi atti della coscienza criminosa si proceda per alterna integrazione e disintegrazione, assorbendosi ed assimilandosi i germi malefici ed affievolendosi i poteri morali di arresto, con risultato ultimo di squilibrio funzionale instabile. L’anima del criminale, abbiamo anche detto, si accompagna a forme specifiche di degenerazione; ond’è che molta analogia esiste tra i suoi atti e gli atti di persone affette da affezioni morbose. Anzi alcuni non dissimularono il convincimento che il delitto, in fondo, non sia che una delle tante specie della umana degenerazione, mettendo, così, più in evidenza il lato patologico dello stato psicofisico del criminale, e confondendo questo col pazzo morale e con l’epilettico psichico. Noi, proseguendo il precedente sistema di studi, diciamo che la morbosità del delitto sia un altro lato della genesi e sviluppo di fenomeni psicofisici che, avendo la base in leggi puramente naturali, possono però giungere ad assumere caratteri talmente patologici da costringerci a ravvisarli sotto l’aspetto di vere affezioni morbose. Lo stadio di formazione della psiche criminale, nel processo, dirò, ordinario, non è che graduale trasformazione evolutiva di una energia che, messa in moto dalla dinamica dei motivi, si organizza in istati specifici di coscienza ed è la causa di azioni la cui equivalenza morale è nella negazione della condotta comune informata a principî di ordine sociale.

Ma—dato che il lato degenerativo del delitto si accentui ed affetti sì il delinquente da trasformarlo in soggetto del tutto patologico—la conseguenza è di assistere, non più a processi evolutivi della energia criminosa, ma ad uno stadio di dissoluzione psicofisica. Anche nel delitto, dunque, e negli analoghi stati psichici, ha vigore la legge della evoluzione e della dissoluzione; legge universale degli esseri inorganici, organici e superorganici, ed a cui dobbiamo riferire le nozioni della nostra disciplina se non vogliamo che essa si distacchi dalla conoscenza unitaria fondamento dell’odierno indirizzo positivo scientifico.

Vi sono forme fisiologiche e forme patologiche del delitto; la distinzione serve a farci meglio apprendere il doppio lato dell’identico fenomeno, non che il grado minore o maggiore del germe degenerativo fondamentale del medesimo.

Delle distinzioni, per esempio, fin’ora seguite di delinquente di occasione e di delinquente nato o epilettico psichico o pazzo morale, possiamo ritenere che la prima specie risulti propriamente dalla forma comune fisiologica di manifestazione della energia criminosa: non così la seconda specie che si sostanzia nello stato morboso di evidente dissoluzione della funzionalità psicofisica organica.

10.—In che, psicologicamente considerata, consiste essa mai questa dissoluzione?

Abbiamo detto che lo stato interno normale del delinquente sia contraddistinto da squilibrio funzionale instabile; ne abbiamo inferito che da ciò appunto nasce il carattere di anomalia del delitto. Ora, ammesso il caso di malattia ereditaria od acquisita, che, aumentando l’effetto degenerativo di germi criminosi, giunga ad alterare talmente l’organismo da invertire o pervertire completamente lo stato funzionale psicofisico, si avrà, in conseguenza, che lo squilibrio instabile addiverrà stabile e l’anomalia si convertirà in affezione morbosa.