Ma—si aggiungerà—e qual’è la differenza tra anomalia ed infermità? Comincio con l’accettare quanto scrive il Maudsley a proposito della nota zona intermedia tra pazzia e stato di ragione, e che essa sia popolata da così fatti equivoci che mette bene studiare. «A nostro avviso—la conseguenza d’un simile studio, sebbene a tutta prima sembra miri a cancellare distinzioni da tutti accettate, e a rendere incerto ciò che prima appariva sicuro, non può che riuscire ad una reale utilità. L’esperienza giornaliera ci addita come molte persone, senz’essere pazze, presentano talune originalità di pensieri, di sentimenti, di carattere che le fan ben spiccare dalla comune degli uomini e le rendono oggetto di rimarco. Può darsi che queste persone divengano o non divengano mai pazze, ma esse discendono da famiglie in cui esiste o la pazzia o qualche altra affezione nervosa; esse, infatti, portano nel loro carattere l’impronta della loro peculiare eredità: hanno un temperamento nervoso particolare, una certa nevrosi, e talune altre ancora un temperamento più peculiarmente pazzo, vale a dire una nevrosi mattesca» [31].
Ritenuta la continuità di processi psicofisici dallo stato normale all’esquilibrato ed al patologico, a meno che non ricorrano casi spiccati e tipici da non farci dubitare del grado cosciente di azione nella perpetrazione del delitto, il criterio da seguire, in pratica, credo che debba, a posteriori, attingersi da una nozione estranea alla diretta indagine del delinquente, dalla nozione della pena. Il perito, il magistrato, invitati a pronunciarsi sulle condizioni fisiche e morali d’un delinquente, sono obbligati, mercè il cumulo di fatti che potranno assodare, di risolvere il quesito, se, nella specie, trattisi di fatto imputabile e punibile penalmente, ovvero se trattisi di atti che si rapportano ad una causa morbosa, priva delle qualità necessarie perchè si ricorra a mezzi repressivi. Assunto gravissimo, siccome ognun vede; ma che, con l’uso dei mezzi sperimentali o peritali, onde disponiamo, può essere conseguito con speranza di molta esattezza.
Il criterio della pena, innanzi enunciato, è criterio, oltre che giuridico, sopratutto psicologico; perchè esso implica il concetto che, e riguardo all’individuo e riguardo alla società, sia vano ricorrere a mezzi repressivi nel caso che l’individuo, incapace a comprenderne e risentirne la efficacia, non ne otterrebbe alcun utile; e la società, in contemplazione della incoscienza del soggetto, ne risentirebbe piuttosto pietà e repugnanza. Anzi, il criterio psicologico ne avverte che la pena, in esseri degenerati o mentecatti, è nuova cagione di danno all’individuo e di pericolo alla società; all’individuo che, nell’ambiente propizio del carcere, perverrebbe al risultato di definitiva dissoluzione psichica, ed alla società che da un essere di simile specie dovrebbe, in avvenire, temere maggiori delitti. Non sarà mai proclamata abbastanza la verità, che rischiarar deve l’attenzione di ognuno sulla necessaria instituzione di ricoveri di cura di uomini la cui eccezionale natura degenerata attende dalla scienza e dalla pratica illuminata i pronti rimedî! La legge repressiva, la pena per costoro non ha effetto di sorta, quando pure non concorra ad esserne di nocumento. Il pubblico, che assiste nelle aule di giustizia, il magistrato che pronuncia la sentenza, pur troppo si accorgono della differenza onde la pena è accolta da molti condannati: essi ciò chiamano cinismo, depravazione morale!—Nessuno, o qualcuno appena, si accorge che il presente stato di indifferenza cinica sia causato da incoscienza; da sì profondo ottundimento morale che non lascia neppure il modo, al disgraziato, di comprendere quanto avvenga a lui dintorno. Non una, ma tante volte, dopo grave condanna, il detenuto è stato condotto via tra la curiosità ed i lazzi del pubblico: il dì seguente—dopo 24 ore!—recatomi in carcere a porgere la parola di conforto al misero, che indarno io cercai dimostrare ai giudici trattarsi di epilettico o di pazzo morale, egli, tra lo stordito e l’apatico, mi ha dimandato quale condanna si abbia ricevuta, non avendo nulla compreso della sentenza del tribunale!
Le guardie carcerarie, se dotate di alquanta coltura e sano discernimento, hanno intimo il convincimento della inutilità della pena per la maggior parte dei detenuti. Essi sanno che costoro, nelle carceri, sono il tormento dei superiori: la disciplina, per loro, è motivo non di freno ma di intemperanza, di stranezze, di atti pazzeschi. Molte volte, per liberarsene o aver tregua, li assegnano nelle infermerie dove il detenuto è trattato da infermo, mentre non ha mali apparenti; trova, però, la calma relativa, vivendo lontano dagli incentivi ad esaltarsi, a commettere atti pericolosi verso le persone con cui tratta.
14.—È utile aggiungere alcune altre osservazioni, che riflettono sopratutto il modo onde generalmente si suol procedere alle perizie psichiatriche su delinquenti il cui stato di mente offra dei sospetti di infermità. Oggi, in generale, i cultori di psichiatria comprendono il dovere di erudirsi negli studi di psicologia per le ricerche da praticare sugli stati mentali dei soggetti loro affidati. Ma, oh quanto talune perizie lasciano a desiderare di esattezza scientifica e di chiarezza di vedute!—Ordinariamente gli esami procedono piuttosto bene nella constatazione delle misure antropometriche, delle rilevanti note somatiche, della vita psichica minore (sensibilità, emotività, affetti, sentimenti); ma quando si passa alla vita psichica superiore, a dover assodare la maniera onde funziona la coscienza, la intelligenza, la volontà, i periti psichiatri, se non posseggono soda coltura psicologica, incorrono in inesattezza ed errori da meritare il biasimo del giudice, chiamato, sui lumi da essi forniti, a decidere sulla imputabilità del prevenuto. Lo stesso Lombroso, che con l’ultimo suo libro dal titolo «La perizia psichiatrico-legale» si è proposto di assegnare i cànoni ed i metodi da seguire nell’esame peritale dei delinquenti, è abbastanza limitato nella parte psicologica. Egli dà molto rilievo alla scrittura, alla pronunzia, alla misura dell’emozione e riflessi vasali; alla attenzione; alla suggestibilità visiva; alla misura del campo appercettivo; alla memoria, ed a niente altro! Dovremmo concludere che, a seguire i dettami peritali del Lombroso, ben scarso materiale psicologico avrebbe a sua disposizione chi volesse risolvere, nei singoli casi, il problema della responsabilità.
15.—L’ultima conclusione, cui deve tendere il perìto psichiatra, nel campo psicologico, è di risolvere il problema giuridico col constatare se nel fatto in esame esista o non esista punibilità per colui che n’è autore, tenuto conto del suo stato di mente. Acciò si riesca nell’arduo còmpito, è necessario che, prima di qualunque altra nozione, il perito abbia il concetto esatto del contenuto giuridico degli art. 46 e 47 del nostro Codice penale. Nel primo articolo è detto: «Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei proprî atti». La parola mente, giusta quando scrisse il Zanardelli, va intesa nel suo più ampio significato, sì da comprendere tutte le facoltà psichiche dell’uomo, innate ed acquisite, semplici e composte, dalla memoria alla coscienza, dall’intelligenza alla volontà, dal raziocinio al senso morale. Il legislatore, con la formola sanzionata, non ha voluto, dunque, indicar altro se non uno stato psichico affetto da tale malattia che tolga il funzionamento di qualcuna o di tutte le facoltà onde promana la consapevolezza dell’atto antigiuridico e la libera esplicazione della volontà. Chi non ha compresa la natura criminosa di ciò che operava o, per forza irresistibile impulsiva, non era in condizione di far uso dei poteri inibitorî, non deve rispondere penalmente del suo operato: egli è un povero infermo, non un delinquente.
Il perito, usando delle cognizioni tecniche, desunte dalla psichiatria, ha il dovere, primamente, di constatare l’esistenza d’una malattia, fisica o psichica, che affetti il funzionamento cosciente ed affettivo del soggetto; e non basta: dopo di aver fatto questo, egli entra nel dominio esclusivo della psicologia, perchè è chiamato a dire se e fino a che punto lo stato morboso abbia agito sugli atti coscienti e liberi. Poichè, o lo stato morboso è sì grave da far scomparire completamente la imputabilità penale dell’atto, e quindi la responsabilità, e si versa nella ipotesi dell’art. 46; ovvero esso è tale da scemare grandemente la imputabilità, senza escluderla, e si versa nella ipotesi dell’art. 47. Riassumendo, dunque, il problema complesso, la cui soluzione formar deve il còmpito del perito, diciamo che questi debba: a) intendere chiaramente il disposto di legge, sulla cui base il giudice è necessitato di far ricorso al di lui giudizio tecnico; b) indagare se nel soggetto si riscontri, o non, una malattia la quale interessi il suo funzionamento psichico; c) determinare la facoltà lesa o, meglio, quale regione cerebrale e quale serie di atti psichici ne risentano la patologica influenza; d) dire il grado maggiore o minore della malattia e della sua influenza; e) esaminare se la detta influenza si versi nel campo della coscienza od in quello della volontà, e se produca l’effetto di alterare, di restringere, di sopprimere il primo, annullandone la interna visione; od anche di turbare il secondo sì da abbattere e distruggere il potere della pienezza di arbitrio.
A prescindere dalle cognizioni tecniche attenenti alle forme molteplici di malattie che affettano la sensibilità, la ideazione, l’attenzione, la emotività, la personalità, la volontà, la libera o spontanea esplicazione degli atti interni; il perito, nel risolvere il problema psicologico, cioè il problema del funzionamento normale o meno della coscienza e della volontà, non che il grado di responsabilità soggettiva dell’atto formante obbietto d’imputazione, deve a) aver chiare ed esatte nozioni psicologiche sulle leggi onde si producono e si effettuano tutti i fenomeni interni, dalla sensazione all’ideazione, dall’attenzione al giudizio, dalla riflessione alla volizione, dalla consapevolezza dell’io alla sua spontanea manifestazione nel mondo esterno; b) saper cogliere il motivo vero dell’azione incriminata, misurarne ed apprezzarne l’efficacia dinamica in relazione agli stadî di coscienza del prevenuto; c) mettere in palese, non solo il rapporto logico tra il motivo e l’azione, ma ancora lo stato funzionale della coscienza e della volontà circa l’effetto esercitato dal motivo o isolatamente (ipotesi di responsabilità) o in concorso con cause patologiche (ipotesi di irresponsabilità), per concludere alla normalità o non degli atti psichici ed alla spontaneità (libertà) dell’azione, ovvero al carattere di necessità della medesima.
16.—Donde trarrà il perito le cognizioni utili ed i metodi per riuscire nell’intento di risolvere il problema concernente lo stato psichico del prevenuto, non che le condizioni di responsabilità per l’atto da lui compiuto? Dai sommi scrittori di psicologia. Ma non è sufficiente; chè, in complesso, i risultati della odierna psicologia, per quanto ammirevoli, non sono poi tali da suffragare abbastanza tutte le esigenze pratiche a cui deve giungere l’esame peritale. Per provare l’asserto e perchè nello studio del delinquente si abbia il concetto dei giusti confini, entro i quali debbono limitarsi le pretese del perito, ci permetteremo, a compimento di questo capo, di tracciare sommariamente le nozioni alle quali deve farsi ricorso se vuolsi avere i criterî scientifici in materia di coltura generale psicologica.