8.—Indugiandoci, chè ne vale la pena, sulla dinamica coordinatrice o di relazione delle immagini o dei fantasmi a cui, in gran parte, si connette la causalità criminosa, io credo che essa obbedisca alle due leggi essenziali del meccanismo dell’associazione, la legge di rassomiglianza e la legge di contiguità nel tempo e nello spazio. La tendenza di connessione, secondo Stuart Mill, tra idee che si richiamano, dopo che furono pensate insieme, è, sopra tutto, osservabile tra le immagini ed i ricordi fantastici della mentalità criminosa. Il contagio morale del delitto n’è l’esempio ordinario e più apparente.

Le idee, i sentimenti, i giudizî, le rappresentazioni di fatti sensibili, di avvenimenti complessi, sono, bene spesso, i precedenti veri di azioni con le quali la rassomiglianza è equivalenza dinamica di energia causativa; il che può avvenire eziandio in modo incosciente.

Talune persone, ad esempio, molto facilmente perdonerebbero una ingiuria; ma nel loro animo si sveglia il ricordo che altri, in simile contingenza, ricorse alla vendetta consumata in determinata guisa; si affaccia il presentimento della disistima, nella pubblica opinione, a cagione della diminuita dignità personale offesa, e così via discorrendo. Nella prima ipotesi, per seguire l’esempio, la efficacia del ricordo del caso simile si fonde con la efficacia operativa della ingiuria sofferta; l’azione delittuosa altrui si delinea innanzi alla mente con colori fantastici attrattivi e, poco a poco, i due elementi, quello dinamico attuale e quello di ricordo, si unificano ed organizzano in un solo evento psichico ed invadono e preoccupano intero il campo della coscienza. Anzi, evvi di più. La ingiuria subita, forse, di sua natura non avrebbe avuta forza impulsiva, perchè scusata dalla supposizione di un equivoco: ma la suggestione motrice del ricordo è sì potente che, per illusione non guari difficile a verificarsi, noi scambiamo, nel prodotto fantastico, il valore dei due termini mentali e crediamo di sentirci sospinti, all’azione, dalla idea dell’offesa ricevuta, mentre non ci accorgiamo che questa passa in seconda linea nell’associazione, per contiguità di tempo, con la idea dell’avvenimento al quale siamo guidati dalla rassomiglianza dei due fatti presenti al pensiero.

Nella seconda ipotesi, sopra riferita, la connessione fantastica è tra la idea attuale dell’ingiuria ed il sentimento doloroso in noi destato dal presentimento di diminuita dignità o reputazione. Il risultato psichico, derivatone, sarà composto dalla realtà rappresentativa della ingiuria in unione alla coefficienza di sentimentalità associata; ossia, mentre il contenuto sostanziale sarà l’idea della ingiuria, la fisonomia o colorito affettivo corrisponderà al sentimento doloroso inerente al presentimento di dignità personale diminuita di fronte alla pubblica stima.

9.—La dinamica psichica del delinquente rendesi più complessa e più difficile negli atti del volere.

Il Wundt vede, come noi, il fondamento degli atti del volere nei motivi, di cui egli distingue una parte rappresentativa ed una sentimentale, la prima delle quali è detta ragione determinante e la seconda forza impellente. Dalla combinazione di una varietà di motivi, cioè di rappresentazioni e sentimenti, i quali in un composto decorso di emozioni si presentano come quelli che sono decisivi per il compimento di un’azione, sta la condizione essenziale da un lato per lo sviluppo del volere, dall’altro per la distinzione delle singole forme di atti volitivi[75].

Generalmente, nei Codici penali, la responsabilità d’un delitto si fa risalire al fattore soggettivo del dolo, e questo si fa consistere in atti liberi del volere ora avvisato come semplice intenzione ed ora come volontarietà dell’effetto antigiuridico. Sceverando l’estremo grado evolutivo dell’attività psichica criminosa, cioè il volere, dalla serie dei gradi ond’è preceduto, e dando esclusivo rilievo all’evento psichico il più complesso, col trascurarne gli elementi rappresentativi ed intellettivi, si comprende la incertezza del dato giuridico il quale in pratica deve incontrare insuperabili difficoltà di applicazione.

Chi non sa, in vero, in quale buio si versi allorchè, chiamati ad assodare la imputabilità penale d’un reato, ci sentiamo in dovere, anzitutto, di ricercare la esistenza o meno del dolo?

La legge fa obbligo ai magistrati di enunciare nelle sentenze i motivi su cui fondano il loro convincimento; l’art. 45 Cod. pen., pone il cànone fondamentale, che nessuno possa essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce: ma in che consiste la ragionevolezza dei motivi, in che la volontarietà del fatto, staccata dal complesso degli elementi psichici o stati di coscienza, dei quali è il delitto l’esponente ultimo? Dimandatelo al magistrato, ed egli, nelle sue sentenze, si aggirerà tra concetti e giudizî affatto arbitrarî e che, mentre pretendono di rispecchiare cànoni scientifici, sono il riverbero di impressioni fugaci, talvolta passionali, sulla natura dell’atto incriminato e della prova raccolta contro l’imputato. Io mi sono sforzato, in altri miei libri, di assegnare il valore logico al fattore soggettivo del reato così com’è formolato dal patrio legislatore; ma, debbo confessarlo, durante la lunga pratica professionale, ho dovuto, dolorosamente, constatare quale e quanta incertezza resti sempre nell’animo di tutti, giudici, avvocati e pubblico, per riguardo ai criterî di prova sufficiente a ritenere, in singoli reati, il concorso dell’elemento del dolo. Nè altrimenti dovea avvenire. L’opera del giudice non è l’opera dello scienziato; solo a quest’ultimo è affidato il còmpito di mettere in chiaro le norme regolatrici delle umane azioni, ed il modo di interpretarne il significato: voler convertire un codice in trattato di teorie e di cànoni dottrinarî è lo stesso che sottoporre l’alto ed indipendente ufficio del magistrato a restrizioni mentali arbitrarie e pericolosissime. Ed ecco, anche in ciò, la riprova del danno di sistemi aprioristici scientifici, e dell’errore di trascurare, nelle umane cognizioni, il principio logico fondamentale della relatività.