7.—Fin qui secondo quello che, come ho detto, ebbi a scrivere parecchi anni or sono. Nondimeno, son di avviso, che la dottrina del dolo, enunciata nelle linee generali o in termini di principî teoretici, nella pratica non abbia che valore molto relativo. Se ne accontenterà lo scienziato, ma il giudice non ne avrà nessun giovamento; anzi potrebbe, nè è raro il caso, esser per lui motivo di difficoltà ed incertezza quando volesse farne scrupolosa applicazione ai fatti sui quali debba dare il giudizio.

Invece, tornerà utilissimo prescindere dalle nozioni puramente dottrinarie intorno al dolo in genere, ed approfondire l’analisi delle qualità e degli elementi proprî di questo o di quel dolo specifico; vale a dire dedurre i coefficienti psicofisici di ciascun evento soggettivo criminoso dal genere e dall’indole di ogni singolo delitto.

E non basta. Alla stessa guisa che in medicina, così in tema di imputabilità, più che fissarsi alle norme generali scientifiche, molto giova osservare e curare l’individuo. Nella disparità irreducibile, perchè eminentemente mutabile, di qualità psicofisiche individuali, l’obbligo del giudice è di non dipartirsi dalle accidentalità di fatto e dagli elementi soggettivi che lo prepararono e lo causarono. Però, siccome con l’abbandonarsi, egli, ai mutabili ed indefiniti concetti accidentali, molto facilmente incorrerebbe nel sistema d’una casistica pericolosa, stimiamo porre dei limiti alle indagini, noti, non che per le nozioni finora svolte, per le osservazioni che aggiungeremo.

8.—Il fondo psicofisico o soggettivo dell’individuo è racchiuso nella specie del suo temperamento. Gli antichi ne compresero l’importanza e si adoperarono, con teorie e distinzioni a sufficienza esatte, di delinearne il concetto scientifico. Il Wundt osserva, che «ciò che l’eccitabilità è per rapporto alla sensazione sensoriale, è il temperamento per rapporto alla emozione ed all’istinto. Noi possiamo discernere una eccitabilità permanente e, in ricambio, delle oscillazioni continue di questa eccitabilità; parimenti, il temperamento apparisce, si manifesta sia come permanente, sia sotto forma di accessi variabili, i quali possono dipendere da cause esterne ed interne»[134]. Il temperamento è la risultante di fattori individuali; non è solo la somma di questi fattori, ma la caratteristica che investe e dirige le nostre tendenze e le facoltà ad agire in quel modo onde l’una azione dall’altra è differenziata.

Il Béhier avvertiva di doverci guardare dal confondere il temperamento con la costituzione e la idiosincrasia. Son tre espressioni che soglionsi scambiare, perchè esprimono insieme uno stato generale dell’economia; ma la parola temperamento esprime la predominanza d’un sistema funzionale sugli altri; esso può ben avere della influenza sulla costituzione; questa, però, offre dei tratti speciali. Per costituzione deve intendersi lo stato generale che risulta dall’azione collettiva dei differenti atti dell’economia e nel quale l’influenza del temperamento entra per la sua parte. L’idiosincrasia, al contrario, è una disposizione generale, che determina una tendenza particolare, più o meno accentuata, a contrarre o ad evitare tale o tal forma patologica. Il temperamento, la costituzione, verisimilmente, concorrono al suo sviluppo; ma questo è affatto ipotetico, e, al di fuori di queste due ultime influenze, si ritrova la idiosincrasia, che noi non possiamo in verun modo riconoscere a priori, che giudichiamo per i suoi risultati sovente sì straordinarî e costituenti un fatto la cui causa ci è interamente sconosciuta.

9.—Il fatto imputabile è noto al giudice in forma o espressione sintetica. Egli non lo conosce che per quanto gli vien riferito per testimoni o gli è appreso per documenti. Come farà ad estimarne le circostanze, onde risalire alla conoscenza della esistenza, qualità e quantità del dolo?

Il giudice ha dinanzi a sè due metodi, dei quali debba servirsi: l’uno obbiettivo, l’altro subbiettivo. Il metodo obbiettivo consiste nella raccolta ordinata di tutte le circostanze, che precedettero, accompagnarono e seguirono il fatto delittuoso; nel fissare il motivo od i motivi, i quali agirono a suscitare il desiderio o la spinta dell’azione, il grado approssimativo di importanza del motivo o dei motivi medesimi, nonchè le prove apparenti onde il soggetto ebbe a dimostrare di averne risentiti gli effetti. I precedenti del delitto sono riducibili alle cause, o permanenti ovvero occasionali, di nuovi rapporti interceduti tra l’autore del fatto e chi ne fu la vittima; tra lo stato psichico dell’agente, prima che in lui si destasse il desiderio o la spinta al mal fare, ed il tempo in cui l’interno mutamento si verificò; tra il primo impulso criminoso e la serie degli atti esterni rivelatori della lotta sostenuta per schivare od evitare il delitto; tra il grado di efficacia del motivo o dei motivi e la energia criminosa addimostrata nel momento dell’azione.

Le circostanze concomitanti formano il cumulo degli argomenti per stabilire, non che il genere e la specie del delitto, la prova di relazione causale tra il motivo od i motivi e l’azione; ciò che induce la mente a ravvicinare i due punti estremi del decorso storico del delitto, il momento della genesi soggettiva del proposito ad agire in controsenso alla legge, ed il momento in cui la interna energia si appalesa nell’attività esterna. In fine, le circostanze susseguenti al fatto, tuttochè sovente non abbiano interessante relazione con gli atti incriminabili, debbono, nondimeno, ben investigarsi, perchè possono essere indizî o prove sicure di ciò che il delinquente ha voluto conseguire col suo operato. Si ricordi, che nel processo logico del delitto il motivo ad agire si trasforma in intento dell’azione; di guisa che la prova del fine d’una serie di atti interni ed esterni è per noi il materiale logico per non smarrire la via nel risalire, dall’ultimo atto operato, alle prossime e lontane cagioni che ci spiegano il perchè ad agire.

10.—Il metodo subbiettivo poggia sull’uso della induzione aiutata dallo sforzo di connettere le proprie rappresentazioni del fatto alla serie delle circostanze storiche dello stesso.

La induzione—e chi lo ignora?—ha la base sul principio di uniformità dei fenomeni della natura; il che avviene, non soltanto in senso generale, ma eziandio particolare, nel senso cioè, secondo Bain, che nella uniformità della natura vi hanno delle categorie le quali sono, per dir così, radicalmente distinte l’una dall’altra: di guisa che la espressione legge della natura dev’essere considerata come l’equivalente di due affermazioni: 1o che la natura sia uniforme; 2o che questa uniformità comprende un gran numero di uniformità distinte[135].