1.—Lo stato passionale, che abbiamo detto esser causa di tendenza impulsiva al delitto, non dovea trascurarsi dal legislatore chiamato a proporzionare la responsabilità al grado della forza soggettiva dell’azione, diminuita da alcun motivo che ne abbia turbato il naturale funzionamento. È legge fondamentale dinamica, che a qualsiasi azione corrisponda uguale reazione; com’è istintiva nostra inclinazione di respingere l’offesa con l’offesa pel risentimento contro chiunque attenti al benessere personale od alteri l’economia psicofisica della vita. Da ciò la prima specie di giustizia repressiva affidata alla vendetta personale, ed il primo apparire di quella lotta pel diritto, la quale è guarentigia di conservazione della propria esistenza. Da ciò il dovere, nell’aggregato sociale, di limitare l’attività individuale con apposite prescrizioni, che, degradando la responsabilità dei malefici scusati dal turbamento della passione, sanciscano una pena col fine di impedire l’irrompere sconfinato degli istinti brutali della vendetta, e di ristabilire l’imperio del reciproco rispetto tra’ consociati.

Il concetto della provocazione, com’è fermato dal nostro legislatore con l’art. 51 Codice penale, fa sì che noi ci rifacessimo alquanto indietro col ricordare quanto si disse circa la origine delle emozioni, massimamente di quelle dell’ira e dell’odio, e delle leggi dinamiche onde in noi si producono gli stati affettivi di coscienza e son cagione di atti esteriori contrarî al buon ordine sociale. Dobbiamo, primieramente, rammentare, che qual si sia specie di sensazione non è che cangiamento di movimento, il quale dal di fuori si trasforma nel nostro interno ed è indizio d’una forza che agisca in conflitto od in concorso con le altre forze esteriori.

«La sensazione—scrive il Fouillée—non è un riflesso passivo della realtà: essa è la realtà medesima in travaglio e che senta il suo travaglio. Il tutto non avverrebbe affatto, nel mondo, al modo usato, se non vi avesse alcuna sensazione, ma solo dei movimenti non sentiti. Nella ipotesi che questi movimenti fossero stati sufficienti a produrre i medesimi effetti che oggi si producono, per preservare gli esseri organizzati contro le influenze distruttive del di fuori, per assicurar loro il vantaggio della lotta per la esistenza, le sensazioni, essendo inutili, non si sarebbero punto prodotte, ed i fenomeni meccanici non avrebbero provato il bisogno di aggiungersi questo estraneo epifenomeno»[145].

Il bisogno, che qui il Fouillée ricava da un ragionamento di logica conseguenza, non è che l’esponente della legge biologica di azione delle forze sulla materia organica, non che dell’altra di reazioni della materia organica sulle forze[146], nel senso, cioè, generale, che la forza incidente sul nostro organismo, mentre ne altera la precedente economia, deve essa stessa soggiacere ad una corrispondente differenziazione.

2.—Il legislatore, attribuendo la ragion di scusa, della provocazione, al momento dell’impeto passionale di ira o di intenso dolore, suppone che il giudice non trascuri gli stati precedenti affettivi dell’animo dell’agente; anzi vuole che egli debba farne minuta analisi per concludere, in singoli casi, se e fino a qual punto la passione abbia degradata la coscienza e la libertà degli atti, sì da richiedere che non si applichi la pena in tutta la estensione voluta dalla legge. L’uomo può esser considerato come un complesso di fenomeni, che tendono in una certa misura a sistematizzarsi: ciascuna sua parte fisica o morale tende ad organizzarsi per suo conto, e sovente questa organizzazione d’una parte si opera a spese d’un’altra parte (Paulhan). Il che, a ben considerare, è la fonte della nostra spontanea attività, che, a cominciare dal preservare l’economia organica, è immanente in tutti gli atti della esistenza e, mentre si appalesa nei fenomeni della vita interna ed esterna, acquista vigore dalla lotta con i perenni ostacoli che incontra. È accettabile, quindi, il concetto di coloro i quali nel fenomeno affettivo non scorgono che una tendenza arrestata, o, in altri termini, secondo il Paulhan, un’azione riflessa più o meno complicata, che non può riescire al termine verso il quale riescirebbe se la organizzazione de’ fenomeni fosse stata completa, se vi fosse armonia completa tra l’organismo o le sue parti e la loro combinazione di esistenza, se il sistema, formato a cagion dell’uomo dapprima e poscia a cagion dell’uomo e del mondo esteriore, fosse perfetto[147].

3.—Dopo ciò, egli è a concludere, che il primo elemento ed il più importante della scusa sia l’atto ingiusto, che ebbe a disorganizzare l’equilibrio delle nostre facoltà, convertendosi in motivo di arresto di quel normale funzionamento psichico che è condizione imprescindibile del proprio benessere. Il quale atto, secondo che prescriveva l’abolito Codice sardo e ritengono gl’insegnamenti della dottrina, deve essere valutato in modo soggettivo al provocato; ondechè, al dire del Carrara, «purchè la non sia irragionevole del tutto e bestiale, anche la credulità erronea di aver patito un oltraggio, di avere ragione di temere imminenti percosse o danni nella persona, deve nei congrui termini valutarsi. Altrimenti si farebbe l’uomo responsabile della ignoranza del proprio intelletto, o di un errore involontario. Se, desto ad un rumore notturno, io veggo introdursi nelle mie stanze furtivamente un estraneo, e, credendolo un ladro od un assassino, esplodo un’arme contro di lui, non sarò io più scusabile se viene poscia a verificarsi che nè un ladro nè un assassino era colui, ma sibbene un infelice sonnambulo, oppure l’amante occulto della fantesca, che aveva sbagliato di camera?»[148].

La giustizia o la ingiustizia dell’atto è in relazione ad un concetto variabile desunto dalla somma delle circostanze che lo occasionarono, ed in ragione al grado di sensibilità con cui l’atto fu appreso dal soggetto passivo. Indi l’infrascritto cànone: il grado di efficacia del motivo provocatore è indicato dalla serie delle circostanze, le quali influirono ad aumentarne la ingiustizia e ad eccitare la sensibilità di chi ne risentì la influenza.

Dal quale cànone dipendono i due seguenti corollarî: 1o il grado di efficacia del motivo provocatore s’innalza per le circostanze che meno scusano l’ingiustizia dell’atto e favoriscono la proclività a reagire; 2o diminuisce per circostanze in contrario senso.

La ingiustizia dell’atto e la sensibilità del soggetto, ecco i due termini i quali, componendosi in unico stato transitorio di coscienza, debbono servirci per concludere alla scusa di imputabilità in chi, reagendo, fu trasportato a commettere un maleficio. Il primo termine è appreso dal soggetto con rapido giudizio, che si estende a constatare la contraddizione tra l’operare altrui ed il proprio diritto al rispetto; la niuna necessità dell’offesa, la diminuita dignità personale, la costrizione a far ciò che non si avea in animo di fare. Elementi o modi, questi, d’un solo giudizio, che preoccupa l’attenzione ed, affievolendo ovvero ottenebrando ogni contrario fattore sentimentale ed ideale, assorbe tutta l’energia in uno sforzo reattivo, con l’oblio fin del pericolo cui si va incontro.

4.—Per sensibilità intendiamo il potere di recettività o di passività del soggetto; ossia il grado di attitudine a ripercuotere in sè le impressioni con maggiore o minore tonalità sentimentale, colorito fantastico, senso affettivo.