Con questo metodo, risalendo alla natura intima e primitiva dell’uomo, si avrà che la discriminante della legittima difesa, piuttosto che poggiare sul godimento di un diritto o l’adempimento d’un dovere, e sulla necessità d’obbedire ad una coazione, sia il risultato spontaneo di una legge dinamica, la quale è costante; presiede a qualunque umana operazione, individuale o collettiva, e si effettua nella prevalenza dell’energia di conservazione dell’essere, in collisione con altre energie che ne vorrebbero distruggere la natura sostanziale ovvero ostacolarne il perfezionamento. La lotta di esistenza o di conservazione, che costituisce la naturale dimostrazione della vita dinamica degli esseri animati, quando vogliasi riguardare nelle relazioni tra gli individui, si converte in prevalenza di energia di conservazione; appunto perchè, come fu da noi accennato, gli esseri individui, e l’uomo segnatamente, sono il prodotto di qualche speciale energia che, per natura propria ond’è differenziata dalle rimanenti, ottiene il sopravvento nella lotta di continua produzione e trasformazione degli esseri, ed impronta di sè la nuova apparizione fenomenica risultatane. L’uomo che, aggredito, si difende, non ha, certamente, il tempo di pensare al diritto o al dovere che gli compete, ovvero di misurare lo stato di coazione in cui versa: in lui l’istinto della conservazione rimugghia potente dall’intimo del cuore, e la reazione è il compimento di un moto meccanico che spontaneamente insorge e si esplica.
Chi ne desideri la prova palese, riguardi a quei nostri movimenti automatici ed incoscienti alla presenza di qualche fatto che all’improvviso e, quasi sempre per caso, minacci il nostro benessere: la mano corre rapida ad allontanare un oggetto che era per riversarsi addosso; l’occhio, pel movimento delle palpebre, è difeso dal pericolo di contatto offensivo con oggetti esterni; la repugnanza dell’olfatto per alcuni cibi vi dice, che questi mal si confanno ai nostri bisogni di nutrizione e di benessere. In questi moti istintivi è la sede della reazione di offesa per respingere la ingiusta violenza, la quale ne minaccia di pericolo; e la ragione per cui appo tutti i popoli e tutte le legislazioni non si dubitò mai dell’origine naturale del moderarne d’incolpata tutela, quantunque discrepanti applicazioni se ne facciano in pratica.
2.—Senonchè, il meccanismo della difesa dell’uomo, per la facoltà di razionalità in lui, quantunque cominci da moto spontaneo, si compie in moti riflessi: alla semplice impulsività iniziale della violenza attuale si aggiungono svariati coefficienti, che conviene classificare in tre ordini; in fisici, intellettivi e morali. Sono fisici tutti quei coefficienti che, dipendendo dalla presenza di un dolore o dall’assenza di un piacere goduto, determinano lo stato psichico conveniente alla scelta del mezzo dell’offesa in preferenza del ricorso alla guarentigia dell’autorità o della legge. È tanto forte la proclività, nello stato di dolore, all’offesa, che qualche volta siamo indotti a respingere, nostro malgrado, colui che, cagionandoci un dolore passeggiero, intende procurarci il risanamento da qualche morbosa affezione fisica. I bruti, che, meglio di noi, sentono la forza degli istinti puramente fisiologici, respingono l’azione dolorosa con reazione altrettanto potente che subitanea.
Sono coefficienti intellettivi quelli che si connettono alla relazione degli eventi, o precedenti o concomitanti o successivi: cioè a dire, che fanno dipendere la prevalenza di una data disposizione dal concorso simultaneo di efficacia psichica di tutte le idee, che abbiano nesso con l’evento verificatosi della violenza e con quello da verificarsi della reazione per respingerla. Sono coefficienti morali quelli che si riferiscono ai sentimenti od alle passioni, le quali preparano o accompagnano il conflitto criminoso dell’attacco e della difesa. Tutti questi coefficienti possono riassumersi in un concetto ed in un sentimento; il concetto di pericolo e quello di timore.
Il pericolo o è fisico, e produce la costrizione di allontanare una causa disorganizzatrice del nostro benessere fisiologico; o intellettivo, ed è la sintesi di tutte le idee che sono il frutto della istruzione ed educazione, non che delle prescrizioni legali ed etiche e della misura o proporzione tra il danno, che si cerca di evitare e quello che ne deriverà dall’appigliarci, con preferenza, all’uso della forza privata, e non al mezzo della legge o dell’autorità competente. Il pericolo, in fine, se è morale, si muta in sentimento di timore, il quale consiste in un turbamento psichico, ovvero in un disordine di facoltà con aumento delle energie istintive di conservazione e diminuzione di energia delle attitudini acquisite e delle cause che loro si riferiscono.
Nel contrasto di tendenze, ogni energia istintiva piglia il sopravvento; la cagione è perchè le facoltà da noi acquistate o, meglio, sviluppate, per lo stato sociale, presuppongono, perchè abbiano peso, la condizione di ordine giuridico; la quale condizione, laddove sparisca con la eccezionale evenienza di non poterci avvalere della protezione delle leggi, mena seco l’indebolimento o la sparizione del potere dei motivi che ci contengono ad agire nei limiti della legalità e del rispetto dell’altrui diritto. Chi fino a questo punto ci ha seguito, nell’analisi della teorica dinamica in materia criminale, intenderà facilmente, che lo stato di necessaria difesa sia il contrapposto dello stato di delinquenza punibile. Pel delinquente evvi prevalenza di energia criminosa con scelta, più o meno cosciente, di mezzi adatti al fine di dar corso all’efficacia del motivo, il quale si è convertito in iscopo; per chi legittimamente si difende, la prevalenza di energia è per una azione di ordine ovvero di ristabilimento dell’equilibrio, naturale e civile, contro cui è dirizzata la violenza dell’aggressore. Se, dunque, vi sono delle leggi che puniscono il primo, perchè non vi deve altresì essere una legge che assolva il secondo?
3.—Parlandosi del timore, fondamento naturale di legalità della reazione, alcuni ne vollero, come pel pericolo, formolare un precetto esclusivo, il quale si adottasse quasi regola logica e costante. Si disse, quindi, che siffatto precetto fosse deducibile dalla natura del danno, che ci vien minacciato; dalla gravezza ed inevitabilità dello stesso, e dalla specie dei mezzi di che facciamo o potevamo far uso, nel respingerlo. Il Carrara, per esempio, scrive[156], che, perchè al timore si accordi questo potente effetto di rendere legittimo un atto violatore dei diritti altrui e materialmente contrario alla legge, è in tutti i casi necessario per regola assoluta, che nel male minacciato si trovino questi tre requisiti: 1o ingiustizia, 2o gravità, 3o inevitabilità. E, parlando del requisito di inevitabilità, aggiunge: «Certamente, se al male, che ci minaccia, potevamo sottrarci altrimenti che col violare la legge, la violazione deve rimanere punibile; perchè l’arbitrio dell’agente non era più ristretto fra la scelta di due mali ugualmente gravi; e la legge dell’ordine poteva essere osservata, purchè egli eleggesse il mezzo innocente col quale avrebbe evitato e il danno proprio e l’altrui. Sottrarsi altrimenti dal male, che ci è minacciato, si può o con previsioni anteriori, o con provvedimenti successivi, o con ripari concomitanti. Perciò la inevitabilità nel pericolo, che indusse ad agire o reagire, si desume da tre criterî distinti: 1o che sia improvviso; 2o che sia presente; 3o che sia assoluto»[157]. Ecco un ragionamento il quale pecca di eccesso: perchè, quando anche si giunga a definire il significato di ciascuno dei tre distinti criterî, non si arriverà mai a precisare, nella indefinita serie dei fatti, la ipotesi in cui o l’uno o l’altro, o tutti insieme, abbiano a riscontrarsi. Il Berner[158], partendo dalla necessità di proteggere un diritto aggredito, che vuol mantenersi contro un assalto ingiusto ed attuale, conclude molto più logicamente, che «non è necessario che lo assalto sia impreveduto, nè che il diritto difeso sia irreparabile. Se si mantiene la legittima difesa nel suo concetto semplice, che il diritto, cioè, non deve piegare davanti una ingiustizia, risulta evidente che essa è applicabile anche per un diritto risarcibile». Esagerando in sistemi restrittivi, si giunge a creare delle norme troppo astratte ed arbitrarie, le quali, se accontentano lo scienziato, non possono a meno che essere dannose pel giudice, che, non della imputabilità, ma della imputazione è chiamato a decidere, ed ha l’obbligo di tenere presenti tutte le circostanze le quali accompagnano il fatto e ne modificano l’indole; lo attenuano o lo aggravano.
4.—L’errore degli scrittori, che posero a fondamento della legittima difesa la teorica della coazione, è nell’avere trasformata la nozione del timore da idea soggettiva e relativa in criterio imprescindibile ed obbiettivo. Indi si adottarono dei concetti di gravezza e di assolutezza non sempre congrui alla realtà delle cose, anzi il più delle volte troppo ipotetici. Il timore, causa morale dell’azione difensiva, non è a staccarsi dalle altre cause fisiche ed intellettive che determinano la scelta e l’uso della forza privata e non della forza pubblica e delle leggi. Fino a che il pericolo è puramente fisico, non sarà difficile il ricorrere a mezzi legali, reprimendo l’atto della istintiva reazione; parimente avviene nel pericolo dall’aspetto intellettivo, perchè vi è l’agio di rafforzarsi nell’intenzione di non reagire pel concorso opportuno di tutte le idee che sono la fonte del diritto e del dovere; ma non è più così pel pericolo addivenuto timore, perchè in questo caso l’equilibrio morale o è indebolito o distrutto. Tornerà chiaro quanto qui è detto se si esaminano alcuni esempî. Tizio è minacciato da Caio per azione involontaria o colposa. Il pericolo per Tizio è già fisico, perchè qualche cosa si è realizzata, la quale mette in dubbio l’animo sulla conservazione della nostra integrità corporale; eppure Tizio sarà facile che non reagisca.
La ragione è perchè egli sa con certezza, che il fatto delittuoso non dovrà ripetersi; epperò non richiede che sia antivenuto o prontamente represso. E del pari: Tizio minaccia Caio di morte; questi, se la esecuzione della minaccia non è immediata, non crederà dì reagire usando della propria forza, perchè riflette alla opportunità di aver comodo a mettersi in condizione, nell’avvenire, di non cadere vittima dell’avversario, e di prendersi la giusta vendetta, che a lui competa, dal soccorso punitivo della legge. Ma non è lo stesso quando il pericolo fisico, vincendo ogni freno intellettivo, si converte in sentimento di timore e giunge ad impossessarsi del nostro animo. Il turbamento, che ne segue, distrugge in pochi istanti l’opera faticosa di buona e lunga educazione, di virtù ereditarie di rispetto della legge; fa scomparire o attenua la forza proveniente dal convincimento di incorrere in possibile responsabilità, dovendosi un giorno dar conto del proprio operato sebbene non delittuoso.
Sapere, però, comprendere l’intimo nesso tra le energie psicofisiche, e vederne poscia lo stato di turbamento, è solo contemplare in apparenza il problema psicologico del moderarne d’incolpata tutela. La maggiore difficoltà è quando ci facciamo a studiare la relazione disorganizzatrice tra l’energia del motivo, causa del pericolo, trasformata in sentimento di timore ossia in causa di esquilibrio (perchè non coerente alla nostra abituale natura), e le facoltà psicofisiche armonizzate ad unità razionale e tendenti alla conservazione dell’ordine giuridico, il quale rispecchia esternamente il nostro ordine interno. È d’ogni stato di squilibrio affettivo l’indebolimento o l’obliterazione della coscienza; ond’è che neppure dal lato meramente morale, o soggettivo, l’azione criminosa commessa nel descritto stato avrebbe sufficiente e plausibile argomento di responsabilità penale.