Il magistrato, ricordando i principî sui quali noi abbiamo creduto di riporre la discriminante in parola, sarà oculato nell’apprezzare molto scrupolosamente i fatti, e nel ritenere, in casi molto eccezionali, la ipotesi di giustificazione per delitti commessi da chi invoca lo stato di necessità di un pericolo che altri correva. La carità, l’amore del prossimo non distinguono individuo da individuo se non pel riguardo di maggiore bisogno di ciascuno; il quale dettame suona ingiustizia allorchè il bisogno, non che essere giustificato da ragionevole opinione di torto o di ragione, è motivato da eventi fortuiti ed accidentali, a cui nessuno degli individui versanti in pericolo ha dato causa.
CAPO XV.
Psicologia della prova del delitto.
1. Dovere del giudice in materia penale; le leggi di rito e le idee teoretiche del delitto.—2. La verità storica del fatto; il criterio di verisimiglianza.—3. Necessità d’una psicologia del testimone; guarentigie logiche della prova testimoniale.—4. Qualità del testimone; importanza del suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico: il suo fondo sensitivo.—5. Lato intellettivo del testimone.—6. La relatività delle leggi logiche nella prova testimoniale.—7. Il temperamento individuale ed il tempo, dall’avvenuto delitto, son le due principali cause modificatoci dell’opera del testimone.—8. L’ufficio del giudice, esigenze psicologiche cui egli è sottoposto.
1.—Avvenuto il delitto, importa alla società di punirlo. Ma, prima che questo ufficio si adempia, è mestiere che il giudice, organo di funzionamento della giustizia, si renda conto sia della verità storica del fatto imputabile, che della sua speciale natura violatrice della legge. Anche in questo, alla stessa guisa che per la serie di nozioni e per l’ulteriore e definitiva conoscenza dell’evento psichico del delitto, noi ci troviamo dinanzi a problemi d’indole psicologica e che, risoluti, agevoleranno il lavoro logico di indagini affidate al giudice.
In generale, egli è a notare, che il progresso delle norme di rito è in ragione della conoscenza più o meno scientifica ed approfondita del fenomeno del delitto. Quando, in vero, il delitto consideravasi una infrazione, più che della legge penale, dei supremi principî morali e religiosi, il rito inquisitoriale, affidato all’ufficio pratico d’incerta casistica, esagerò talmente i suoi metodi di ricerca e di estimazione della prova da scuotere il sentimento della umanità a protestare ed a ribellarsi: nè interviene altrimenti oggi in cui, per gli errori e le preoccupazioni di falsa dottrina metafisica, tuttavia seguìta dalla maggioranza, abbiamo un’errata procedura giudiziaria causa, oh! come frequente!, di ingiustizie irreparabili.
2.—Dicemmo, che il primo obbligo del giudice sia quello di rendersi conto della verità storica del fatto. Egli, cioè, deve accertarsi che il fatto violatore della legge abbia avuto esistenza reale e non sia, invece, artificiosa invenzione di persone interessate a creare falsi addebiti. La logica, di accordo con la psicologia, ci insegna, che i fatti naturali si assodano, di regola, con la immediata percezione.
«Per assodare un fatto storico—scrive il Masci—occorre, nell’immensa maggioranza dei casi, affidarsi alla percezione che altri ne ebbe, e valutare il grado di certezza che si può attribuire a questa, cioè occorre avere, non solo la testimonianza, il racconto, ma anche la possibilità di apprezzare la sua conformità al fatto raccontato. E poichè ciò non può farsi col paragone del racconto col fatto, che più non esiste, e (se potesse essere fatto renderebbe inutile la valutazione della testimonianza), così ogni valutazione di una testimonianza è, in fondo, la valutazione di un indizio, di un segno del fatto, e si fonda sul presupposto logico generale, che, se taluno attesta qualche cosa, la ragione più naturale di questa attestazione è che il fatto asserito sia realmente accaduto, e che la testimonianza sia la traccia, il segno, che il fatto storico ha lasciato di sè nella memoria di quegli che l’ha percepito»[169].