Il primo criterio di valutazione della testimonianza è, che il fatto raccontato sia verisimile, cioè «che il racconto abbia non solo intrinseca coerenza e non implichi contraddizione, ma anche che abbia verisimiglianza, tenuto conto delle epoche (del tempo), dei costumi, delle circostanze nelle quali si svolse»[170].
Nella verisimiglianza, criterio logico fondamentale della credibilità storica del fatto, il psicologo nota, che pel testimone e pel giudice la verità imputabile penalmente non consiste solo nella materialità dell’avvenimento, ma nei caratteri o nelle circostanze che lo qualificano. Di guisa che, rispetto all’intento repressivo della giustizia, non basta constatare che una morte sia avvenuta, che un oggetto sia stato trafugato; ma che causa della morte e del trafugamento sia stata un’azione perseguibile penalmente.
Nè si opponga, che, quando il giudice siasi persuaso della perseguibilità o meno d’un dato fatto, egli abbia già formato il convincimento della natura criminosa del medesimo e quindi ogni altra ricerca appare superflua; perocchè giova distinguere, negli atti istruttorî, due momenti interessantissimi: il primo, che è quello in cui il magistrato, sulla semplice nozione sommaria del fatto, si induce a promuovere l’azione; il secondo, quando, per le prove raccolte, egli si decide a rinviare a giudizio l’imputato.
La verisimiglianza, quale criterio probatorio, è sufficiente pel primo momento; sarebbe erronea pel secondo, in cui necessita la certezza del convincimento.
3.—Il testimone, percependo direttamente il fatto, crede di essere in possesso della verità tutte le volte che, secondo la effettuale esistenza delle cose, egli presume di uniformarsi alla realtà. Ma, e non è il problema più importante della psicologia quello di sapere come e perchè noi, mercè l’opera dei sensi, ci mettiamo in relazione col mondo esterno e ne rappresentiamo, internamente, la realtà? La logica giudiziaria, che tale fu dal Nicolini appellata la procedura, attenda, dunque, a ben premunirsi contro le difficoltà, ed i pericoli inerenti al modo onde il testimone abbia potuto impossessarsi della verità d’un avvenimento e possa, quindi, riuscire argomento di attendibilità pel giudice.
Tutti gli scrittori, dai giureconsulti pratici ai grandi logici moderni, si sono occupati delle norme di credibilità del testimone, secondo il diverso grado di probabilità logica del suo asserto; ma nessuno, ch’io mi sappia, si è occupato ancora della psicologia del testimone. La legge di rito, ossequente a certi dettami tradizionali, ha creduto di segnalare un certo limite alla importanza giudiziale del testimone, escludendo alcuni a deporre ed altri circondando di guarentigie morali, il giuramento, o legali, la pena per la falsità; ma, pel convincimento del giudice, simili restrizioni non hanno valore; anzi, e non di rado si osserva, chi meno, secondo legge, dovrebbe meritar fede, com’è il caso d’un fanciullo, è cagione irrefutabile perchè il giudice formi tranquillamente la sua decisione di condanna o di assoluzione.
Il testimone dev’essere circondato ed accompagnato da tutte le prevenzioni, onde la scienza ci rende edotti, in ordine: a) al modo normale o difettoso di percepire un fenomeno esteriore; ed al modo, b) onde il fenomeno percepito impressiona la nostra mente, si fissa o registra nella memoria, si riproduce, più o meno fedelmente, nella dichiarazione giudiziale. È regola costante questa, che le nostre percezioni e rappresentazioni del mondo esterno sono in apparenza l’opera dei sensi, ma effettivamente appartengono al nostro stato soggettivo, transitorio o permanente: il senso non è che il semplice tramite di stimolazione della recettività interna, ma la visione della realtà, il ricordo corrispondente, l’apprezzamento, che ne diamo, appartengono al peculiare stato della nostra coscienza, o, meglio, alle condizioni psico-organiche individuali.
Or, confondere, come si è soliti fare, l’asserto d’un testimone con quello di altri, e discernere la maggiore credibilità di ciascuno tenendo sol conto della verisimiglianza logica, ossia dell’argomento di probabilità, è gravissimo errore: molto facilmente s’invertono i termini del giudizio, poichè quanto noi attribuiamo al testimone non è, bene spesso, che modo nostro personale di vedere e di giudicare le cose, le quali, poi, debbono essere i motivi indefettibili per concludere alla responsabilità o alla innocenza del prevenuto.
4.—Prima che si assuma il testimone a prova di convincimento, è d’uopo che il giudice comprenda ed apprezzi la di lui attitudine a percepire la verità d’un fatto, a ricordarne le modalità, a riprodurne la realtà.
Qualunque avvenimento, circa le percezioni che di esso abbiamo, si svolge in dato spazio ed in dato tempo; son questi i due termini storici di maggiore rilievo per precisare la realtà delle cose, e da queste due nozioni deve cominciare ciascuna indagine istruttoria, se non vuolsi vagare nell’incerto e nell’indeterminato.