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XXI.
I TRIBUNALI MILITARI[61]

Il fatto più esorbitante dello Stato di assedio proclamato in Sicilia è nella constituzione dei Tribunali di Guerra ai quali non solo furono sottoposti i civili, ma, con una violazione aperta del diritto lo furono anche per quei reati commessi avanti la stessa proclamazione dello Stato d’assedio. Onde si può dire che quei tribunali servirono come efficacissimo strumento di reazione.

I PRECEDENTI

Giova rilevare anzitutto col Brusa che, a uno a uno, i precedenti in fatto di Stato di assedio, nè autorizzavano nè consentivano, in maniera qualsiasi, la manomissione delle leggi, e degli articoli espliciti dello Statuto, per la quale solamente fu possibile la istituzione dei Tribunali militari.

Nello Stato d’assedio proclamato a Genova nel 1849, a Sassari nel 1852, in Sicilia e nel Napoletano nel 1862, in Sicilia nel 1866, non si rinviene cosa alcuna che possa considerarsi come un precedente di quello che si fece nel 1894 in Sicilia e nella Lunigiana.

Le condizioni politiche di Genova, nel 1849, erano talmente gravi ed eccezionali che non si può in nessun modo paragonarle a queste di Sicilia del 1894, eppure all’articolo 9 della regia ordinanza che le impose lo Stato d’assedio era detto: «Continueranno i giudici, i tribunali e i magistrati ad esercitare la loro giurisdizione a seconda delle leggi vigenti, salvo nei reati contro la sicurezza dello Stato ed in quelli per il porto e la ritenzione d’armi, i quali potranno essere giudicati da un Consiglio di guerra, che applicherà le pene portate dal codice penale militare e, nei casi da esso non previsti, quelle stabilite dalle leggi penali comuni.»

Questa prima constatazione vale a priori a dare una idea della esorbitanza del Regio Commissario straordinario che istituì i Tribunali di guerra e della illegittimità dei medesimi. La illegittimità e la incompetenza loro risulta altresì evidente per una serie di ragioni e di osservazioni, che sono costretto a riassumere, non potendo estesamente esporle in un lavoro, che non ha indole giuridica.