I Tribunali militari non potevano conoscere dei reati commessi dai civili, perchè gli articoli 70 e 71 dello Statuto octroyè da Carlo Alberto, esplicitamente stabiliscono: «Non si può derogare alla organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie.»

LE FACOLTÀ DEL POTERE ESECUTIVO

Il potere esecutivo, dunque, col regio Decreto del 3 Gennaio col quale affidava i pieni poteri al generale Morra di Lavriano non poteva a lui delegare quelle facoltà, che non aveva. Quando il bisogno esista di modificare lo Statuto o di derogare temporaneamente ad alcuna delle sue disposizioni, questa facoltà non competerà certamente al potere esecutivo, il quale nessuna legge può fare o sospendere (art. 6 dello Statuto) e molto meno può toccare alla legge fondamentale dello Stato (Impallomeni).

Che il potere esecutivo non abbia tale facoltà—ed è evidente che non possa averla in un regime costituzionale—risulta dagli stessi precedenti della nostra storia; infatti esso quando ha sentito bisogno di poteri dittatoriali od eccezionali per ragioni di difesa esterna e di difesa interna ha chiesto quella facoltà ai parlamenti e l’ha ottenuta con la legge del 2 Agosto 1848, con quella del 25 aprile 1859, con quella del 17 Maggio 1866 per le guerre coll’Austria; con la legge chiamata Pica del 15 Agosto 1863 per la repressione del brigantaggio; con la legge 3 Luglio 1875, non messa in esecuzione, per le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia. Onde da questi dati si vede che se i Tribunali di guerra furono stabiliti a Genova nel 1849 ed a Palermo nel 1866, essi furono legali, poichè il potere esecutivo si trovava già investito dei pieni poteri in forza delle cennate leggi speciali del 1848 e del 1866.

VIOLAZIONE DELLO STATUTO

Nè si obbietti, che quei Tribunali possono diventare legali di fronte a casi straordinarî e impreveduti, perocchè il Codice e la procedura penale hanno preveduto l’avvenimento di fatti che in modo straordinario compromettano l’ordine pubblico e li ha preveduti lo Statuto, il quale vietando alle autorità di ricorrere in questi casi a provvedimenti straordinarî, ha provveduto alla propria incolumità. Si può infatti immaginare, che alcuno pensi a creare Tribunali o Commissioni straordinarie—vietate dall’art. 71 dello Statuto—in tempi normali? (Impallomeni).

La storia dell’art. 6 dello stesso Statuto Albertino, corrobora poi pienamente tale corretta interpretazione. Questo articolo, che vieta al Re di sospendere l’osservanza delle leggi o dispensarne, fu copiato dall’art. 13 della Carta francese del 1830, e questo fu alla sua volta desunto dall’art. 14 della precedente Carta del 1814 ch’era così formulato: «Le roi fait les reglements et les ordonnances nècessaires pour l’execution des lois et la suretè de l’Etat.»

I partigiani dell’assolutismo spinsero Carlo X, con una falsa interpretazione di queste ultime parole, a pubblicare le ordinanze del 25 luglio 1830, che sospesero la libertà della stampa, modificarono la legge elettorale e sciolsero la Camera dei Deputati e provocarono pure la rivoluzione. Col trionfo della rivoluzione rivedendosi la Carta del 1814 nel 1830 furono soppresse le vaghe parole: Sureté de l’Etat e aggiunte le altre: sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur execution, per impedire che rinascesse mai la pretesa di paralizzare con decreti le leggi dello Stato. (Pierantoni).

I pareri dei più eminenti giuristi—e basta ricordare tra questi il Mittermeyer—e degli scrittori politici, anche tra quelli non molto liberali, sono concordi in questa corretta interpretazione sui Tribunali militari e sulla sottrazione dei cittadini ai loro giudici naturali, ma nel caso presente si hanno due giudizi alla cui autorità tutti si devono inchinare.

LA CORTE DEI CONTI