Uno dei supremi corpi dello Stato, infatti, la Corte dei Conti, da principio si rifiutò di registrare il decreto di proclamazione dello Stato di assedio in Sicilia; poi a sezioni unite lo registrò con riserva con questo scultorio motivato: «Considerato che il provvedimento eccezionale, com’è definito dallo stesso governo, determinato da ragione politica, esce dai confini della legge scritta, dalla quale non trae norma.»
Si poteva, forse, più esplicitamente di così, dichiarare che il decreto del 3 gennajo, con tutte le sue conseguenze—tra le quali la costituzione dei Tribunali di guerra—è stato illegale?
L’ART. 337 BIS DEL CODICE PENALE MILITARE
Ma il governo stesso, implicitamente, ha fatto la stessa preziosa confessione; imperocchè esso, dando pienamente ragione agli scrittori Arangio Ruiz, A. Majorana, Vidari, Contuzzi, Brusa, Impallomeni, Pierantoni ecc., che in questa occasione dolorosa sostennero non potersi applicare le disposizioni del Codice penale militare che si riferiscono allo Stato d’assedio guerresco, allo stato di assedio politico o fittizio, sì è accorto della lacuna che esiste nelle nostre leggi—che lacuna non è, ma voluto silenzio a garenzia dei diritti dei cittadini consacrati dallo Statuto—e dopo compilato il nuovo codice penale militare mentre era sotto esame della Commissione del Senato, vi ha aggiunto l’articolo 337 bis, che dice: Lo stato di guerra può essere anche dichiarato in caso d’insurrezione o d’imminente pericolo della pace pubblica. Ora se il potere esecutivo aveva già il diritto di equiparare lo stato di assedio guerresco a quello politico, qual bisogno aveva esso di presentare l’articolo aggiuntivo?
A proposito del quale articolo 337 bis, il relatore sul nuovo Codice penale militare, Senatore Costa, osservò:
«Il dubbio che un comandante possa dichiarare lo stato di guerra non deve rimanere nel testo: se mai questa facoltà si volesse ottenere, è necessario escluderla. È facoltà sconfinata, che non è giustificata da alcun principio, che non è imposta da alcuna necessità. È sconfinata e pericolosa, perchè pone alla mercè di un comandante d’armi il potere di costituire un regime eccezionale e l’esercizio di un potere eminentemente politico, che al solo governo, sotto il peso della sua responsabilità politica, deve essere riconosciuto.»
Ammesso, dunque, che il nuovo Codice penale militare col suo articolo aggiuntivo, dichiarato sconfinante e pericoloso da un conservatore, partigiano del governo, e suo dipendente anche—perchè il senatore Costa è un alto funzionario dello Stato—venga approvato dal Parlamento e sanzionato dal Re, è certo ch’esso ancora non è legge e finchè ciò non sarà bisognava e bisogna rispettare il diritto vigente. (Brusa) Resta perciò provato che il Regio decreto col quale si proclamò lo Stato di assedio in Sicilia e gli atti consecutivi del Regio Commissario straordinario coi quali s’instituirono i Tribunali di guerra assoggettando ad essi i civili, violano lo Statuto fondamentale del regno e le sue leggi. Nè valgono a dimostrare il contrario le miserevoli argomentazioni degli epigoni dell’on. Crispi, i quali contorcono la storia e la logica con la speranza di giustificarlo dalla grande accusa di avere violato la Costituzione.
LA COSTITUZIONE NON ESISTE PIÙ
Ora uno dei più eminenti scrittori di diritto costituzionale, il monarchico e dinastico prof. Casanova, nota: «un governo costituzionale cessa di esistere tostochè più non esiste la Costituzione: essa non esiste tosto che fu violata. Il governo che la viola lacera il proprio titolo a governare: da questo istante può ben sussistere in virtù della forza, non già in virtù della Costituzione.»
La più mite e legale illazione di questo canone rettissimo di diritto costituzionale la trassero gli on. Prampolini, Badaloni, Ferri, Agnini e Berenini i quali—più rispettosi delle leggi che coloro i quali se ne dicono i custodi—proposero alla Camera dei Deputati di porre in istato di accusa il ministero presieduto dall’on. Crispi, che aveva violato la Costituzione. E in istato di accusa fu messo in Francia nel 1830 il ministero Polignac per avere violato colle ordinanze di luglio la Carta del 1814.