Ma questi timori si sono mostrati vani e infondati nel caso disgraziato, che esaminiamo? Questo sarebbe stato certamente l’ardente desiderio di ogni italiano; ma pur troppo i fatti corrisposero alle sinistre previsioni e il Brusa, temperatissimo uomo e alieno dalle lotte politiche, è stato costretto di fronte alle sentenze dei Tribunali di guerra ad esclamare: À la guerre comme à la guerre! e: «odio o vendetta entrano soltanto in iscena quando al Te Deum laudamus si mesce il Vae victis

L’ordine venne ristabilito in Sicilia e i vincitori poterono ringraziare Iddio; l’odio e la vendetta hanno fatto il resto a danno dei vinti!

Dopo la quistione della legalità e della presunta ingiustizia dei giudizi dei Tribunali di guerra, quella della retroattività della loro competenza è la più importante. E su questo terreno non solo furono violate le leggi e i principî più inconcussi del diritto, ma si riuscì anche alle più manifeste contraddizioni nelle dichiarazioni e negli atti dei Regi Commissarî straordinarî in Sicilia e in Lunigiana.

In ordine a queste contraddizioni sta che il generale Morra di Lavriano negli editti dell’8 e del 20 gennaio 1894—coi quali veniva istituita la giurisdizione straordinaria dei Tribunali di guerra in Sicilia—disse: «saranno deferiti al giudizio del Tribunale di guerra ecc. ecc.»; dunque previde reati che nel futuro dovevano essere deferiti al Tribunale di guerra, non reati dei quali il Tribunale avesse l’obbligo di prender cognizione al momento della promulgazione dell’editto. (Impallomeni). Più esplicito era stato il generale Heusch in Lunigiana. In seguito al decreto del 17 gennaio, che istituiva la giustizia marziale vi fu la circolare del 20 che ad essa attribuiva la competenza pei reati commessi dopo la proclamazione dello Stato di assedio. Ma il Tribunale penale di Massa e Carrara dichiara la propria incompetenza nella causa Molinari e il 25 lo stesso generale Heusch con altra circolare annulla quella del 20 e proclama la retroattività! Il Generale Morra di Lavriano, più furbo, non constatò la propria contraddizione, ma non vi sfuggì.

CONTRADDIZIONI STRIDENTI

Che cosa pensare di queste contraddizioni stridenti? «Legge e stabilità o identità di pensiero legislativo sono termini, che si richiamano a vicenda indissolubilmente. Volere e disvolere a un tempo, cioè a distanza di soli cinque giorni, sarà consentito, e richiesto forse, nell’ordine interno degli ufficî amministrativi, e le circolari interne così talora fanno. Ma la maggiore offesa, che possa recarsi ad un legislatore—e lo erano i due Regi Commissarî straordinarî di Sicilia e di Lunigiana—sarebbe proprio quella di ritenerlo capace di fare egli pure altrettanto, e segnatamente di prevalersi di semplici circolari, cioè di atti inefficaci, per determinare, se già non fossero determinati, o per alterare poi, rapporti giuridici, precisamente affine di determinarli o di alterarli.»

«Sarebbe poi assurdo e barbaro, perchè niente vi ha di più contradittorio in sè e contrario alle norme di giustizia, che l’apprestare agli abitanti le garenzie maggiori dalle sorprese terribili di una repressione straordinaria ed eccezionale durante il tempo più calamitoso della guerra vera, per riservarne di minori ed insufficienti durante quello di un semplice così detto stato d’assedio politico fittizio: vale a dire quando appunto la coesistenza dei rapporti generali del tempo di pace, tuttora rimasti, rende sopratutto necessario avvertire bene che si applicheranno, e in quale misura, anche norme eccezionali proprie solo dello stato di guerra.» Così il prof. Brusa.

LA RETROATTIVITÀ

A parte questa contraddizione tra gli atti e le dichiarazioni dei Regî Commissarî straordinarî, resta pur sempre che la retroattività è violatrice delle nostre leggi e dei principî del nostro diritto. L’articolo 2º delle disposizioni generali premesse al Codice civile consacra il canone supremo della irretroattività delle leggi; ed in proposito giova ricordare che nella discussione della Commissione generale per la revisione dei Codici nel 1865 si fece cancellare un inciso che c’era nel progetto presentato dal Ministero in cui si accennava al caso in cui la si potesse ammettere quando la legge così espressamente disponga.

Il senatore De Foresta ritenne indecoroso per l’Italia che una sua legge potesse ammettere la retroattività; e l’on. Bonacci aggiunse che «sarebbe sconveniente e quasi scandaloso il ricordare tale eccezione nel nuovo Codice italiano, perchè si potrebbero così ridestare le tristissime memorie dei caduti governi della penisola, che violavano tante volte per mire politiche il sacrosanto principio della non retroattività delle leggi.»