Adesso, i governi caduti, on. Bonacci, sono stati riabilitati dal governo italiano che il principio ha impunemente violato precisamente per mire politiche, a malgrado che per pudore, trent’anni or sono, i nostri giureconsulti non abbiano voluto ammettere nemmeno la possibilità che ciò si potesse fare anche in forza di una legge!
QUEL CHE DICONO GLI EPIGONI
Non si danno per vinti i tristi difensori dell’arbitrio sfrenato e della prepotenza militaresca, e facendosi forti anche del parere del Carrara,—che pur si sa quanto avversasse la ingerenza del potere politico nelle cose della giustizia—e di altri eminenti giureconsulti, non esitano a dire che il principio della non retroattività delle leggi non è applicabile alla procedura e alla competenza «a quelle leggi cioè, che stabiliscono le forme dei giudizî e la ripartizione della giurisdizione tra i varî magistrati in quanto questa ripartizione ha tratto colle forme del giudizio.» (Muratori e Giannini). Ma la giustificazione cade quando si riflette, che questa limitata retroattività nella procedura e nella competenza si può invocare ed è stata invocata quando ad una giurisdizione ordinaria si è sostituita un’altra giurisdizione ordinaria e non quando se ne sostituisce una straordinaria ed eccezionale, poichè precisamente in questo caso intervengono le ragioni accennate, che a guarentigia vietano l’impero retroattivo della legge, per la necessità che la nuova legge sia posta al disopra di ogni sospetto di mire politiche retrospettive.
E la retroattività anche in questi casi è da respingersi, perchè oltre che gli accusati si trovano dinanzi a giudici non legittimi e contro di loro prevenuti ed animati del sentimento della vendetta, essi pel fatto di vedersi sottoposti ad una giurisdizione straordinaria vengono già privati di importanti garanzie di cui avrebbero goduto colla giurisdizione ordinaria. «Difatti, mentre coloro, che sono accusati in Corte d’assise sono stati prima giudicati in Sezione d’accusa, ed hanno quindi potuto presso la medesima difendersi, gli accusati in Tribunale di Guerra non hanno potuto fruire di questo vantaggio. In secondo luogo il loro diritto di difesa presso i Tribunali di Guerra è stato in fatto limitato, benchè per falsa applicazione di legge, perciò che non è stato loro riconosciuto il diritto di scegliersi un difensore civile. E un terzo motivo di disfavore verrebbe da ciò che il diritto di ricorrere in Cassazione sarebbe limitato ai vizî d’incompetenza e di eccesso di potere.» (Impallomeni).
ASSASSINIO PER PROCURA
Laonde saviamente il citato prof. Casanova a proposito della non retroattività delle leggi in materia di competenza sancita dallo Statuto aggiunge che «anche il concorso di tutti i poteri dello Stato non potrebbe sottrarre un cittadino ai giudici che le leggi esistenti gli accordano, e tramandarlo innanzi ad un tribunale straordinario, creato dopo che avvenne il fatto per cui si vuole procedere... La violazione delle forme prescritte, ordinata dai mandatarî del popolo non è più legittima del linciaggio. È un assassinio per procura.»
Per tali motivi molti codici penali stranieri—il bavarese e l’austriaco tra gli altri—esplicitamente escludono la retroattività nel caso di costituzione di un Tribunale straordinario, in conformità del parere di eminenti giureconsulti (Kleinschrod, Zachariae, Berner, Odilon Barrot, Glaser ecc.) e di sentenze dei Tribunali e della Cassazione di Francia.
Nulla di più vergognoso alla nuova Italia di ciò che, violando, hanno voluto operare i suoi governanti in questa occasione.
Il prof. Brusa con profonda amarezza rileva che l’Austria, nelle sue repressioni dei moti nazionali del Lombardo-Veneto—moti che dovevano essere liberali—non applicò mai il giudizio statario ai fatti anteriori alla sua proclamazione. L’Austria maestra di libertà e di rispetto delle leggi all’Italia di G. Mazzini e di G. Garibaldi: ecco una cosa, che parrebbe assolutamente impossibile se non fosse vera!
L’ITALIA AL DISOTTO DELL’AUSTRIA