Oh che fremiti di vergogna voi avreste, poveri grandi martiri, che deste il sangue e consacraste la vita alla patria Italiana per vederla, o appena sperarla, libera dallo straniero! quali mai impeti d’ira i vostri, se poteste sapere quanto la terza Italia, che dicono libera, è al di sotto dell’abborrito impero Austriaco per tutto quello che risguarda le disposizioni e le forme del giudizio statario!

Per tutti gli infiniti vostri sacrifici voi vi sentireste traditi.

Non ultima delle enormità dei processi che si perpetrarono dinanzi ai Tribunali di guerra fu la negata difesa civile agli imputati. I Tribunali di guerra con interpretazione grettamente farisaica del Codice penale militare respinsero in tutti i casi la istanza degli imputati per la libera scelta di un difensore tra gli avvocati esercenti: poggiando le loro decisioni sull’articolo 544 di detto Codice che consente all’imputato di potere scegliere il difensore fra gli uffiziali presenti, che non abbiano un grado maggiore a quello di capitano.

Si lasci da parte il fatto che viene diminuita sostanzialmente la difesa che i nostri Codici vogliono affidata a persona capace—e i militari, per quanto valorosi in guerra e competenti nella loro arte, non potranno mai dirsi persone capaci nelle quistioni di diritto e nello esercizio della avvocatura—ma colla interpretazione data col citato articolo si è violato lo spirito e la lettera della legge.

Il legislatore ha disposto e statuito in vista della guerra, e si comprende che mentre l’esercito è in campagna non è possibile rispettare tutte le forme procedurali e che molte volte, perciò, tutto è rimesso alle circostanze del momento; per questo motivo non nel solo articolo 544 si adoperano frasi, che indicano la intenzione che si faccia il possibile (l’imputato potrà scegliere il suo difensore fra gli uffiziali presenti ecc.), ma anche nell’art. 545 vien detto che gli uffiziali istruttori, l’avvocato fiscale ed il segretario potranno scegliersi fra i militari, secondo le circostanze. La chiarissima intenzione del legislatore, infine, emerge, dall’art. 551 dello stesso Codice penale militare, che stabilisce: «Innanzi i tribunali militari, in tempo di guerra, si osserveranno, per quanto sarà possibile, le regole di procedura stabilite pel tempo di pace...» E in tempo di pace gl’imputati innanzi i Tribunali militari hanno il diritto di scegliersi il difensore tra gli avvocati esercenti.

Si vorrà forse dire che le circostanze erano tali che non resero possibile il rispetto delle procedure stabilite in tempo di pace?

NEGATA LIBERTÀ DI DIFESA

Infatti,... i più valorosi avvocati della Sicilia e d’Italia si erano offerti a costituire il collegio della difesa. È facile che anche appunto per questo si volle essere esclusivamente brutali nello arbitrio, menomando il diritto di difesa agli imputati politici. Onde, bene e a proposito il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo, protestò energicamente—a proposta dell’avv. Vittorio Palmeri—contro l’iniqua decisione del Tribunale di guerra.

I PARAGONI

Ed anche su questo riguardo ricorrono alla mente i paragoni che suggeriscono assai malinconiche riflessioni. Gli eroici difensori di Casa Ajani nel 1867 in Roma—governando il Papa sotto la protezione dell’esercito imperiale francese—ebbero concessi gli avvocati civili per la difesa; e pure la tirannide borbonica rispettò in Napoli e Sicilia questo sacrosanto diritto della difesa al 1821, al 1831, al 1850, al 1858, al 1860, nel processo di Nicolò Garzilli, in quello contro Poerio, Settembrini ecc., nell’altro delle tredici vittime, sempre! L’accusa di aver negata la difesa civile agl’imputati di reato politico, mossa da Gladstone nelle famose lettere in cui chiamò negazione di Dio il governo Borbonico, parve a quest’ultimo tanto disonorante, osserva l’Impallomeni, che esso fece pubblicare una memoria dove in risposta al grande statista inglese si mostrava che l’accusa non era fondata e si concludeva: «Con fatti così bugiardi no, non poteasi mai preoccupare la pubblica opinione, e meno spargere la credenza che pessimamente nelle due Sicilie si amministri la giustizia