Ma dunque? Eh! dunque,—ciò che non fece il vituperato governo borbonico venne consumato dal governo liberatore e restauratore, che ebbe, però, rispetto della legge pei briganti del napoletano; ai quali si ebbe premura di accordare la difesa civile, negata ora, ai socialisti di Sicilia e della Lunigiana...
Sulle mostruose conseguenze pratiche di questa violazione del diritto di difesa non occorre insistere, basta accennare soltanto che spesse volte i Presidenti dei Tribunali di guerra imposero silenzio o comandarono di non insistere agli ufficiali difensori; i quali in omaggio alla disciplina militare dovettero sottomettersi ed ubbidire!
I MILITARI DIFENSORI
I militari adibiti nei vari processi mostrarono attitudini oratorie, ebbero un contegno superiore ad ogni elogio, mostrarono intelligenza non comune ed altrettanto coraggio. Essi difesero gli accusati a loro affidati con tutto l’affetto possibile; e tra tutti maggiormente si distinse un capitano di artiglieria simpatico e calvo—Francesco Piccoli. A tutti va una parola di lode e di gratitudine, viva e sincera.
Il fatto, considerato poi dal punto vista degli interessi di casta e del governo, fu grave errore politico, poichè non riuscì ad altro, che a fare penetrare il socialismo nelle fila della più balda ed intelligente ufficialità dell’esercito.
Mentre si manomettevano Statuto e codici, pur di sottrarre gl’imputati di reati politici ai loro giudici naturali ed ottenere la loro sicura e draconiana condanna non si osservavano altre regole essenziali di procedura nei processi e si riusciva ad un vero caos sotto un altro riguardo, sebbene non a danno degli accusati.
Perocchè in tutti i processi politici svoltosi innanzi i Tribunali di guerra della Sicilia «la giurisdizione loro non fu provocata dell’autorità competente; 1º perchè per gli articoli 552-556 del Codice penale militare per l’Esercito l’ordine di procedere doveva emanare—e non emanò—dall’autorità militare superiore presso cui esiste il Tribunale; 2º perchè per l’articolo 544 l’atto di accusa doveva essere formulato dall’avvocato fiscale militare e si fece invece consistere nella ordinanza delle Camere di Consiglio, con cui queste dichiaravano la incompetenza del magistrato ordinario, cioè la propria.»
PROCESSO E NON PROCEDIMENTO
«Vi fu dunque un processo ma non un procedimento penale non essendo stata l’azione penale promossa dall’autorità militare competente; vi fu un’accusa, ma non un atto di accusa essendovi state in suo luogo l’ordinanza delle Camere di Consiglio. Chi dunque provocò la giurisdizione dei Tribunali militari di guerra? Nessuno, perchè l’autorità incompetente non ha che l’ufficio di dichiarare la propria incompetenza!»
«Come si riparò a tutte queste irregolarità mostruose; come si rispose alla loro denunzia? allegando la circolare del 16 Febbrajo 1894 emessa dal Generale Morra di Lavriano con cui ordinavasi che l’istruttoria doveva farsi dall’autorità ordinaria, l’autorità militare dovesse intervenire solamente per giudicare.» (Impallomeni).[62]