Ed ecco fornita la prova che nell’anno di grazia 1894 quando è presidente del Consiglio Francesco Crispi, la circolare di un soldato può derogare alla legge e mutare le forme dei procedimenti!
Si è visto sinora che con la creazione dei Tribunali di guerra in Sicilia, si violarono i Codici e lo Statuto, specialmente per la giurisdizione loro assegnata sui non militari implicati nei moti sociali del 1893 e del 1891; per la retroattività accordata; per la negata difesa di persone capaci, cioè di avvocati esercenti; e per le altre irregolarità dianzi ricordate. Quali che siano stati i vizî capitali della istituzione dei Tribunali di guerra e nella istruzione dei processi, si sarebbe forse riusciti a farli dimenticare quando le sentenze fossero state tali, da potere essere ritenute conformi alle risultanze dei processi—comunque istruiti—e perciò eque.
L’OPERA DEI TRIBUNALI DI GUERRA
Disgraziatamente vedendo all’opera questi Tribunali e questi giudici eccezionali—che giudicarono nella causa propria—si è costretti a riconoscere che la loro funzione fu altrettanto deplorevole quanto la loro origine e che gli atti corrisposero al sospetto che si ebbe sin da principio sulla parzialità dei giudici.
Il giudizio è severo, ma rigidamente esatto quale emerge dallo esame della condizione e moralità degli accusatori e dei testimoni e della natura ed origine delle pretese prove di accusa e della enormità delle sentenze e dei criteri ai quali furono ispirate e della riconosciuta innocenza di alcuni condannati.
Accusatori, testimoni ed accusati.—Da una circolare del Generale Morra di Lavriano da accenni e telegrammi dell’on. Crispi, da lettere e telegrammi dei Prefetti e sotto-prefetti nei momenti del pericolo e quando in Sicilia non c’erano ancora truppe a sufficienza, oltre che da quanto sin’ora è stato esposto sulle cause dei moti di Sicilia, emerge luminosamente, che in questi ebbero parte grandissima le ire e gli odî dei partiti locali, gli antagonismi e le lotte amministrative: la partigiana, dissennata e iniqua amministrazione dei municipî, infeudati da anni a consorterie locali, che ne usarono ed abusarono in tutti i modi sotto l’egida di Prefetti e deputati: le prepotenze delle combriccole locali, che, come scrisse l’on. Pantano, appestano l’aria delle città dell’isola nella stessa guisa che la malaria appesta le sue campagne; il desiderio ardente nei vinti di liberarsi dal giogo ed anche di vendicarsi sugli avversari.
Data questa genesi dei moti che dettero luogo ai reati che si dovevano punire, nella istruzione dei processi, se volevansi evitare iniquità, sfogo di passioni ignobili e vendette atroci dovevasi diffidare delle testimonianze di coloro ch’erano direttamente in causa e che nemmeno osavano nascondere o attenuare la loro posizione di nemici personali, anzicchè di avversarî politici degli accusati. Questa diffidenza costituiva una indicazione precisa e per la polizia giudiziaria—che raccoglieva gl’indizî e le prove contro gli accusati e procedeva agli arresti dei presunti rei—e per la magistratura che doveva convalidare gli arresti e istruire i processi.
SI SOVVERTE OGNI CRITERIO D’ISTRUTTORIA
Invece si procedette al rovescio e sovvertendo tutti i criterî istruttorî, che prevalgono nei processi ordinari, si confidò esclusivamente nei partiti locali al potere e nei loro dipendenti diretti. Lo appartenere, anzi, ad un partito avverso a quello dominante costituiva già una presunzione di colpa: e questo criterio mostruoso venne nettamente formulato dal generale Morra di Lavriano in un discorso col compianto on. Cuccia e ridotto al seguente sillogisma: «poichè l’oggetto dei tumulti e delle sedizioni sono stati i municipî, non possono colpirsi gli uomini delle maggioranze imperanti, perchè queste non avrebbero aggredito sè stesse: epperò devono cercarsi gli autori dei fatti deplorati fra quelli delle minoranze».
UN PENSIERO PEREGRINO DEL COMMISSARIO