I TESTIMONI DEGNI DEGLI ACCUSATORI

Agli accusatori sfacciatamente partigiani, odiosamente animati dal sentimento della vendetta dovevano corrispondere e corrisposero i testimoni, non racimolati—come si direbbe per disprezzo—nei trivî, ma comprati con oro sonante o reclutati tra le guardie di città e tra le guardie daziarie, cioè tra coloro contro i quali erano state fatte le più clamorose dimostrazioni e che tutto potevano essere, meno che sereni. Epperò nel processo pei fatti di Valguarnera parecchi testimoni smentiti dalle persone più autorevoli e convinti di mendacio o di reticenza furono incriminati per falsa testimonianza; e nel processo pei tumulti di Partinico il perno dell’accusa fu la deposizione delle sole guardie daziarie, parecchie delle quali pregiudicate e altra volta condannate per reati comuni.

Non basta: questi degni testimoni di accusa talora non conoscono neppur di vista gli accusati e per non fare qualche magra figura se li fanno indicare nelle gabbie, come risultò nel processo pei fatti di Pietraperzia e fu fatto rilevare dal bravo tenente Catalano a richiesta del quale il Presidente del Tribunale di guerra, colonnello Orsini, fu costretto ad ammonire i preveggenti testimoni. Ma non ammonì, nello stesso processo, il capo delle guardie municipali, che non sa riconoscere tra i detenuti in gabbia tutte le persone che assicurava di aver visto partecipare al tumulto! e condannò poi sulla base delle deposizioni di siffatti testimoni.

GLI INDIZÎ DIVENTANO PROVE

Origine e valore delle prove.—Questi testimoni esemplari, che avrebbero potuto degnamente figurare ai tempi beati della Santa Inquisizione, hanno poi talvolta degli scrupoli; non affermano con risolutezza di aver visto coi propri occhi, di aver sentito colle proprie orecchie; non si atteggiano a San Tommasi. No! Si accusa, ad esempio, lo Sparti di Misilmeri, ma tutti si riferiscono ai: si dice, si vuole... E la storia del modo di raccogliere le prove diviene edificante nel processo di Lercara, nel quale insidiosamente si coinvolge il povero Bernardino Verro—che di già per lo stesso reato doveva rispondere nel processo De Felice e C.—Verro è accusato di aver provocato disordini che egli aveva cercato scongiurare; ed è accusato come sobillatore da un delegato Lenti; il quale si era convinto della reità dell’accusato per certe parole dettegli da un tal Corsaletti; il quale aveva acquistato la stessa convinzione da certe parole della propria moglie; la quale le aveva apprese dalla moglie del Commendatore Sartorio; la quale le aveva sentite dal proprio marito; il quale, infine, era il sindaco del paese preso di mira dai dimostranti...

Tutto questo, ch’è risultato dal processo, non è l’intreccio di una pochade. Pur troppo si tratta di un dramma reale, in cui il protagonista sulla base di tali prove viene condannato per sobillazione a sedici anni di galera!

Non fermiamoci a commentare; continuiamo la dolorosa e vergognosa rassegna.

COME SI CONDANNA

Innocenti riconosciuti e... condannati.—Pur sorpassando su tutti gli scrupoli, pur violando ogni principio di diritto e tutte le forme di procedura, pure affidandosi a siffatte prove, che venivano da testimoni che già conosciamo, spesse volte non si sarebbe potuto condannare; e si condannò.

E si condannò Giuseppe Sparagno a tre anni di reclusione per avere favoreggiato la fuga di Bosco, Verro e Barbato; prima che costoro venissero giudicati, contro l’art. 225 del Codice penale che vuole—perchè sussista il reato di favoreggiamento—che il favorito abbia commesso un delitto e riportata condanna e che il favoreggiatore abbia scienza del delitto commesso.