La magistratura ordinaria è doppiamente colpevole; perchè da un lato si è spogliata indebitamente e volontariamente—dico: volontariamente, stando alle apparenze—dei propri diritti dichiarando la propria incompetenza nei casi, che vennero deferiti ai Tribunali militari e dall’altro si è prestata con inaudito sfoggio di servilismo ad istruire i processi sui quali poi hanno in ultimo giudicato gli stessi Tribunali militari.
Data la legittimità dei Tribunali militari, sulla quale non spettava alla magistratura ordinaria di minor grado di giudicare, certo è che essa doveva, a salvaguardia del proprio decoro e della propria autorità, non consentire all’ingiustificabile principio della retroattività così largamente applicato; e dove e quando la giurisdizione eccezionale militare avesse accampato pretese e diritti che non le spettavano, alla magistratura ordinaria incombeva assoluto l’obbligo di resistere e di mostrarsi vigile custode delle leggi e dei diritti dei cittadini e di sollevare quei conflitti, che in ultimo avrebbero dovuto essere decisi dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma.
UN MILITARE INSEGNA LA PROCEDURA
La magistratura ordinaria invece venne meno al proprio dovere e senza che in modo alcuno possa scusarsi. Non resistette all’invadenza di chi in nome dei pieni poteri accordatigli credette potere impunemente calpestare statuto e leggi; non sollevò alcun conflitto; essa stessa invocò il principio della retroattività; essa stessa lo applicò, dichiarando, non richiesta, la propria incompetenza e deferì al giudizio dei Tribunali militari gli accusati il cui reato era stato consumato molto tempo prima della proclamazione dello stato di assedio quale fu il caso dell’ex-Presidente del Fascio di Palazzo Adriano che, per uno dei tanti pretesti accampati nel periodo della provocazione in agosto 1893, venne processato e il giudizio venne rinviato a richiesta dell’accusato, il quale poi inopinatamente con senso di stupore generale, venne deferito al Tribunale Militare di Palermo. Questa febbre di servilismo arrivò al punto di rendere dimentica la magistratura ordinaria della più elementare osservanza delle procedure e delle competenze in vigore anche sotto il regime eccezionale della sciabola: e così si vide il Tribunale penale di Trapani deferire al Tribunale militare la conoscenza di alcuni reati non contemplati negli editti del generale Morra e ricevere la più umiliante delle lezioni dallo stesso Tribunale militare di Trapani, che dichiara la propria incompetenza e rinvia al Tribunale penale il processo. Un militare, il colonnello Bussolino, non poteva mostrarsi più severo verso il magistrato ordinario insegnandogli le regole della procedura; e il rossore dello schiaffo assestato ci vorrà del tempo perchè scompaia.
Grave è inoltre la colpa della magistratura ordinaria relativamente all’istruzione dei processi. Dato pure e non concesso che fosse stata legale la istituzione dei Tribunali militari e che si fosse potuto applicare l’anti-giuridico e mostruoso principio della retroattività, ne derivava che la magistratura ordinaria non avrebbe dovuto menomamente impicciarsi dei reati e dei processi nei quali veniva riconosciuta la competenza della giurisdizione eccezionale militare; così facendo si sarebbe potuta accusare la magistratura di vigliaccheria e non altro. Essa invece ha tolto l’incomodo ai Tribunali militari—violando il Codice penale militare—d’istruire i processi e glieli ha presentati belli e completi rendendosi non solo complice di tutte le enormità di detti processi, ma principale responsabile di tutte le flagranti irregolarità, che vennero esposte in questo stesso capitolo sulla condizione sospetta dei denunziatori e dei testimoni e sul valore delle prove raccolte.
Onde su di essa ricade la maggior parte della colpa delle sentenze inique dei Tribunali di guerra, perchè questi giudicarono quasi sempre sulle orme delle requisitorie dell’avvocato fiscale e alla sua volta l’avvocato fiscale non fece che copiare le requisitorie del Procuratore del Re colle quali si mandavano gli accusati innanzi ai primi. I militari, in fatto di diritto e di applicazione delle pene, dovevano e potevano mostrarsi, essi che non li hanno mai studiati, più meticolosi e meno severi dei magistrati? Non era possibile sperarlo.
SERVILISMO DELLA MAGISTRATURA SICILIANA
Ond’è che l’on. Lucchini, penalista illustre e Consigliere di Stato, commentando la sentenza Molinari e Gattini, non potè a meno, di fronte alle declinatorie, all’abdicazione della magistratura ordinaria, di constatare che si è messa in evidenza la sua ignoranza e il suo servilismo e si è resa complice dello strazio della libertà e della giustizia (Appendice alla monografia di Brusa: Della giustizia penale eccezionale p. 53). E più aspro certamente sarebbe stato il giudizio dell’antico professore dell’Ateneo bolognese, se avesse dovuto enunziarlo a proposito della condotta della magistratura siciliana.[66] La quale è stata tale che al mitissimo insegnante della università di Torino ha strappato questa sentenza: «Le condanne, se grazia sovrana non interverrà, rimarranno quali testimoni e accusatori di una giustizia, la quale parrà una FORSENNATA e che si mostrerà a tutti VELATA PER LE PATITE OFFESE: di UNA GIUSTIZIA RESA SERVA DELLA POLIZIA PREVENTIVA.» (Brusa p. 35).
LA SUPREMA CASSAZIONE
Ed ora allo esame della condotta della più alta magistratura italiana: la Suprema Corte di Cassazione.