All’indomani della sentenza della Cassazione nel ricorso del Procuratore Generale del Re Comm. Bartoli—contro il giudicato della Sezione di accusa, col quale nel processo della Banca Romana si mandarono assolti Pietro Tanlongo e Michele Lazzaroni—in Italia ci fu una generale esultanza e l’animo di tutti si aprì alla speranza. Il supremo magistrato aveva reso giustizia; e pur rispettando la sentenza della Sezione di Accusa in nome della legge scritta, di cui esso dev’essere sempre ed esclusivamente l’indefesso tutelatore, aveva trovato modo con parole elevate in nome dello interesse morale di stigmatizzarla. Si sperava che il responso della Corte di Cassazione dovesse e potesse servire di rampogna ad alcuni magistrati inferiori e d’incoraggiamento ad altri.

È SCESA IN BASSO

In Sicilia e in Lunigiana sappiamo già che il nobile esempio non giovò ai magistrati inferiori; oggi sappiamo del pari che la stessa Cassazione non continuò a battere la via sulla quale si era messa nello scorso anno, e non ci resta che lo sconforto di dovere constatare che il supremo magistrato italiano è disceso al livello dei magistrati inferiori, anzi forse tanto più in basso quanto più alto dovrebbe essere il suo ufficio.

Il Prof. Impallomeni chiudeva il suo ricorso in Cassazione dell’on. De Felice Giuffrida e Compagni con questa perorazione, che giova riprodurre integralmente: «Eccellenze, nel disgregamento morale e fra le passioni che travagliano le società odierne, le coscienze non si possono far serene che in un centro solo di equilibrio e di sicurezza: nell’amministrazione della giustizia, affidata alla rettitudine di magistrati indipendenti.»

«I rancori, le ire di partito passano, le onde agitate delle azioni e delle reazioni sociali si ricompongono in calma, ma le offese alla giustizia restano ferite irrimediabili alla compagine sociale. Un grande ufficio di riparazione è a voi affidato; ufficio ad un tempo di riconciliazione e di pacificazione degli animi: che voi compirete quando risolleverete la bandiera del diritto, abbassata nella causa presente, in cui una condanna non giunse al suo segno, se non passando sopra lo Statuto prima, e poi sopra il Codice penale.»

In verità dopo la sentenza della Cassazione sul ricorso Molinari e Gattini, che dette luogo alle critiche severissime del Brusa e del Lucchini,—per non citare quelle unanimi della stampa politica quotidiana,—un linguaggio siffatto—che del resto può considerarsi come la parafrasi felice dei considerandi della stessa Cassazione nella sentenza sul ricorso Bartoli nella causa Tanlongo e Lazzaroni—potrebbe giudicarsi o la manifestazione di una ingenuità superlativa o una delle tanti e volgari tirate retoriche di avvocato esercente, che non crede affatto in ciò che scrive. Esclusa questa ultima interpretazione nel caso dello egregio prof. Impallomeni rimane la prima; e si può anche dire che nell’animo suo albergasse la speranza della resipiscenza. Ascoltò la Cassazione questo linguaggio degnissimo che racchiudeva un savio consiglio, utile più alla conservazione dell’autorità del supremo magistrato anzichè alla causa dei condannati dal Tribunale militare di Palermo?

LA GIUSTIZIA SERVA DELLA POLITICA

Oramai la risposta della Cassazione è nota ed è noto che essa non s’inspirò allo Statuto, alla legge, alla giustizia; ma lasciò passare trionfalmente l’interesse della politica dell’ora che volge e respinse il ricorso De Felice, come tanti altri ne aveva respinti. La sua opera nella quistione vitale della competenza e della revisione delle sentenze dei Tribunali militari deve essere esaminata e giudicata al lume dei fatti e del diritto; ed essa risulta uguale, se non peggiore, a quella del resto della magistratura, per incoerenza, per servilismo, per ingiustizia.

Il primo errore e la prima colpa della Cassazione furono commessi nello statuire sulla legalità dei Tribunali militari. Essa non ebbe gli scrupoli della Corte dei Conti—e questa differenza dev’essere la sua maggiore umiliazione.

Essa li trovò legittimi, legali, anche quando evidentemente esorbitavano proclamando la propria competenza pei reati commessi prima della proclamazione dello Stato di assedio!