INCOERENZA DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, però, non si mantenne logica e coerente; perocchè se nei casi di Sicilia l’applicazione del diritto bellico si è fatta correttamente come in guerra guerreggiata anche alle persone estranee all’esercito, non c’era ragione del suo intervento, perchè una persona non può essere giuridicamente duplice nei rapporti con gli stessi reati a lei imputati; non è e non può essere prima pareggiata al militare per la giurisdizione di merito e poi restituita al novero degli estranei alla milizia per la decisione formale sulla incompetenza del giudice di merito.

La Cassazione doveva astenersi dal conoscere delle sentenze pronunziate da Tribunali estranei alla sua giurisdizione, non provocata neppure da conflitti insorti fra essi e i Tribunali comuni. Perciò la Cassazione intervenne senza regola, intervenne quando accomodava: e le sue decisioni, quando parzialmente riformarono le sentenze dei Tribunali militari non possono essere considerate che come grazie parziali fatte da chi non le poteva e non le doveva fare». (Brusa e Lucchini, p. 28, 29 e 55).

Alla Cassazione incombeva, però, un obbligo superiore: quello di annullare puramente e semplicemente le sentenze dei Tribunali militari distruggendone la usurpata giurisdizione e stabilendone la illegalità. La Cassazione doveva e poteva fare rispettare lo Statuto e le leggi anche senza avere la precisa attribuzione delle Supreme Corte federali degli Stati Uniti; poichè non ha sostanziale fondamento ciò che disse l’on. Sacchi nella Camera dei Deputati, che la Cassazione Italiana, cioè, non abbia la missione di contenere le leggi nei limiti della costituzione oltre quella di contenere i provvedimenti esecutivi: nei limiti della legge; e non ha fondamento «giacchè una legge che non sia nei limiti della Costituzione non è legge; e tutti i magistrati dal Conciliatore alla Corte di Cassazione hanno insita al loro ufficio la facoltà di sindacare la costituzionalità degli atti della pubblica autorità, perciò stesso che il loro mandato è quello di fare applicare le leggi, e i provvedimenti emanati in conformità alle leggi.» (Impallomeni, p. 47).

TUTTO È LASCIATO ALL’ARBITRIO

Poteva, doveva farlo la Cassazione—e non lo fece—per non lasciare tutto all’arbitrio del potere esecutivo, gli averi, la libertà e la vita dei cittadini.

«Chi non vede che col sistema della Cassazione—rispettando ed accettando cioè la legalità dei Tribunali militari—si condannano potenzialmente a perpetua impotenza le norme di competenza, stabilite dal Codice di procedura penale? Ogni volta, che vi saranno delle bande armate, dei moti insurrezionali, basterà che il potere esecutivo dica essere necessario sospendere la competenza ordinaria perchè si creda essere nel diritto di farlo; per modo che i Tribunali e le Corti di Assise potranno essere competenti a conoscere di simili reati sempre..... meno quando avverranno. Vi saranno sempre le autorità giudiziarie del regno pronte a dire, come ha detto la Corte di Cassazione: noi ce ne laviamo le mani, è affare che non ci riguarda, decidano in altro luogo se le leggi bastano; quando lassù crederanno che non bastano, noi non abbiamo che a sottometterci ai decreti che verranno imposti. Ma allora, domandiamo noi, a che serve la legge? a che serve la divisione dei poteri? qual’è la differenza, che passa tra un regime assoluto e un regime costituzionale?» (Impallomeni, p. 39).

LA CONVENIENZA POLITICA INVECE DEL DIRITTO

Di più: quando la Cassazione intervenne e dichiarò la propria competenza—e non poteva essere competente e non doveva intervenire se i Tribunali di guerra fossero stati legali e costituzionali—lo fece in modo scorretto e sconveniente e misconoscendo la missione commessale dalla legge. Questa, infatti, è tassativa nello stabilire che essa debba esaminare le quistioni di diritto e non le quistioni di fatto; essa ci sta per separarle e nella separazione sta la sua ragione di essere. Or bene la Cassazione precisamente in questa occasione, in cui poteva affermarsi nella sua più grande maestà come uno dei poteri pubblici dello Stato, venne meno al proprio compito esaminando la questione di fatto, la opportunità dei provvedimenti presi, e non se tali provvedimenti per quanto opportuni, per quanto anche necessarî, siano stati conformi allo Statuto e alle leggi, sicchè il supremo magistrato desumendo la legittimità di siffatti provvedimenti dalla ipotetica loro necessità e convenienza politica, svisò la propria funzione, si sostituì al Parlamento, rese un servizio al governo, che incoraggiato dal precedente, segnalando come necessario qualunque illecito ed incostituzionale provvedimento, sa che verrà giustificato ed approvato dal corpo che avrebbe dovuto precisamente richiamarlo alla osservanza della Costituzione e delle leggi (Brusa, p. 10, 11 e 34; Lucchini, p. 57; Impallomeni, p. 40).

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