Bovio sostenne che le idee, le utopie non si possono colpire, ma soltanto i mezzi adoperati per realizzarle. Imbriani—certamente facendo violenza a sè stesso—disse che in Austria testè per proclamare lo stato di assedio in Boemia si domandò l’autorizzazione del Parlamento ed enunciò gli articoli dello Statuto, che furono violati in Italia: il 26º, inviolabilità della libertà individuale; il 27º, inviolabilità del domicilio; il 28º, libertà della stampa; il 32º, diritto di riunione e di associazione; il 45º immunità parlamentare; il 70º proibizione di derogare all’organizzazione giudiziaria; il 71º divieto di sottrarre i cittadini ai giudici naturali e di creare tribunali e commissioni straordinarie... E nessuno seriamente osò negare che tanti articoli—i più importanti—siano stati manomessi; si constatò, invece, con giustezza dall’on. Sacchi, che l’azione reazionaria del governo potè passare con indifferenza, perchè in sostanza la reazione era nella Camera e nel paese!

L’on. Cimbali bene a proposito rilevò, che il disarmo fu fatto a benefizio dei malfattori. Sacchi dimostrò la enormità commessa dando effetto retroattivo alle ordinanze dei regî commissarî di Sicilia e di Lunigiana. E che i civili non si potessero sottoporre ai Tribunali militari l’on. Paternostro, lo provò colle parole dello stesso on. Crispi, che nel 1862 in un mirabile discorso sostenne ciò che quasi tutti gli oratori della Camera sostenevano su tale argomento, ed opportunamente ammonì che le armi della reazione non hanno mai salvato le dinastie...

LO STUDIO COMPARATIVO DELL’ON. ALTOBELLI

L’on. Altobelli fu felicissimo nello studio comparativo tra la legge francese sullo Stato d’assedio e la legge italiana che esclude di poter fare ciò che fece il governo; contro le leggere asserzioni dell’on. Crispi che nel Codice penale militare del 1869 trovava la legittimazione del suo operato, provò che essa invece c’era soltanto nell’art. 137 del codice penale militare sardo del 1840 che diceva:

«Le stesse regole in tempo di pace potranno anche di nostro speciale ordine, qualora le circostanze lo esigano, essere poste temporaneamente in vigore in alcuna parte dei nostri stati»; e flagellò a sangue il contegno bassamente opportunista e servile della magistratura, riportando la motivazione della ordinanza della Camera di Consiglio che mandò il Molinari innanzi ai Tribunali militari «perchè non sarebbe stato opportuno che i primi arrestati si sottraessero alla giurisdizione speciale!»

IL CONFORTO DELL’ON. LA VACCARA

Si può passar sopra adesso all’affermazione troppo semplicista ed ottimista dell’on. Castorina che nello Stato di assedio vide un eccellente rimedio; ed all’altra dell’on. La Vaccara che nello Stato di assedio trovò un conforto.

I bravo! che partirono dall’estrema sinistra a questa inattesa uscita dell’on. rappresentante per Piazza Armerina, sottolinearono la esplosione d’ironia della Camera. Ad onore del vero devo aggiungere che il conforto di cui parlò l’onorevole La Vaccara rispondeva alla realtà; egli ebbe il torto, però, nell’asserire che l’applauso per lo Stato di assedio fu unanime; poichè il conforto non lo provarono che solo i conservatori e le classi dirigenti. Del resto questa loro tenerezza per lo stato di assedio è di antica data: Filippo Cordova nel 1863 riferiva che qualche siciliano gli aveva detto: assicuratevi che nel cuore di ogni proprietario siciliano vi è l’immagine di Rattazzi, non per altro che per lo stato di assedio!

E vengo in ultimo all’on. Di San Giuliano, il quale trovò opportuno lo Stato di assedio, ma non potè negare gli arbitrî e le ingiustizie commesse. Ed egli conchiuse con un pensiero, che racchiude tutta la filosofia degli ultimi avvenimenti, dà la misura della utilità della reazione e della repressione e ammonisce sulla via da battere.

«Dopo l’istruzione data e la propaganda fatta,—disse il rappresentante per Catania,—l’antica rassegnazione dei contadini e degli operai non tornerà più!»