La lotta della quistione dell’autorizzazione a procedere passò in terreno ancora più favorevole ai difensori dell’on. De Felice quando si discusse della convalidazione dell’arresto. Rammentò opportunamente l’on. Imbriani, che nel 1848, quando fu eletto deputato Didaco Pellegrini, nella Camera, appena se ne pronunziò il nome, alcuni deputati si alzarono per domandare se fosse già stato messo in libertà, trovandosi in carcere il Pellegrini sotto accusa di Stato. Il Ministro Pinelli riconobbe il diritto della Camera ed immediatamente ordinò la escarcerazione. Tali nobili e liberali tradizioni del Parlamento subalpino non esercitarono influenza sulla Camera del 1894.
ESSA TUTTO CONCEDE AL GOVERNO
Se altra volta si era ordinata la liberazione di chi era stato eletto mentre era in prigione, ora si violava evidentemente l’art. 45 dello Statuto arrestando il De Felice, mentre era deputato. Vero è che lo stesso articolo sottrae dalla prerogativa il caso della flagranza; ma questa derogazione, osservò l’on. Barzilai, ha la sua ragione potente: nel caso della flagranza l’evidenza della prova distrugge ogni sospetto di un arbitrio, di una ingerenza indebita a danno del deputato. Ora, a danno dell’on. De Felice, erano evidenti non la flagranza—che nessuno seppe dimostrare e che l’on. Palberti tanto condiscendente verso il governo ridusse alla quasi flagranza e alle considerazioni di convenienza politica,—ma l’arbitrio e la ingerenza indebita del governo per odiosi e partigiani motivi politici; per quei motivi, che appunto hanno fatto consacrare nello Statuto la prerogativa parlamentare dell’art. 45!
Se c’era un caso, adunque, in cui la escarcerazione avrebbe dovuto ordinarsi ai sensi di quell’articolo era proprio questo dell’on. De Felice. E indarno l’on. Cavallotti su questa questione della prerogativa parlamentare provò che la giurisprudenza costante della Camera e il voto di due commissioni solenni—quella del 1855 e l’altra del 1870—di cui facevano parte il senatore Cadorna, Valerio, Mancini, Biancheri, davano completa ragione all’on. De Felice e mostravano che i nemici dello Statuto, dei plebisciti e delle leggi, gli adulteratori della storia erano al banco dei ministri; indarno! La Camera che nel 1869, tenera delle proprie prerogative, non volle ammettere la flagranza a danno dell’on. Majorana Cucuzzella accusato di assassinio e accettò la divisa della sua Commissione: in dubiis pro libertate; nel 1894 la riconobbe in odio all’on. De Felice accusato di reato politico.
SENZA CORAGGIO
Concessa l’autorizzazione a procedere; riconosciuta la flagranza, e convalidato perciò l’arresto dell’on. De Felice, si sperava infine che la Camera non si volesse coprire di vergogna riconoscendo la retroattività dei Tribunali di guerra, sanzionando la più iniqua ed erronea violazione delle leggi e dello Statuto. Era lecito sperare, che la Camera a questo punto si sarebbe arrestata sulla china vergognosa delle concessioni, e del proprio esautoramento; perchè il relatore onorevole Palberti in nome della Commissione—in maggioranza composta di amici del governo—aveva affermata manifestamente la propria ripugnanza ad arrivare sino a quel punto. Ma l’on. Palberti affermava il principio, la teoria, esprimeva il desiderio; però non osava formulare recisamente la proposta per ottenere che l’on. De Felice venisse sottratto alla illecita giurisdizione dei Tribunali militari, e si limitò a sperare nella equanimità del governo e sperò eziandio, che su questa quistione il governo si sarebbe astenuto, disinteressandosene, come aveva fatto sempre pel passato in tutte le quistioni, che toccano i diritti e le garenzie del Parlamento. Ma egli stesso dovette riconoscere che le sue speranze furono una illusione e dovette sentirsi dire dall’on. Cavallotti non essere giusto, non essere bello dimostrare che una cosa è iniqua e non avere il coraggio di proclamarlo.
SCRUPOLI LOIOLESCHI
D’onde la incertezza e la condotta fiacca dell’onorevole Palberti e della Commissione? Dal timore e dallo scrupolo d’invadere il campo della magistratura, di preoccuparne le decisioni e di sollevare anche un conflitto tra la Camera dei Deputati e la Corte di Cassazione; poichè in quei giorni si attendeva la decisione della Suprema Corte sui ricorsi contro la competenza dei Tribunali militari, e si trovava sconveniente da un lato indicare alla medesima la via da battere; e dall’altro non si sapeva trovare una uscita corretta nel caso che il giudicato della Cassazione riuscisse contrario al voto della Camera dei deputati.
Quanto poco valore dovessero avere quegli scrupoli lo dimostrò lo stesso on. Palberti, che cortesemente rimproverò al guardasigilli la pressione esercitata sull’alta magistratura, annunziando lui la risoluzione che esso avrebbe dato al difficile quesito che le era stato sottoposto. Così era lecito al governo venir meno ai riguardi dovuti alla suprema magistratura per farle commettere una enorme iniquità; ma la Camera, doveva usare tutti i riguardi verso la prima e rinunziare ai propri diritti e alle proprie prerogative in danno di una causa giusta!
Che la decisione della Camera non potesse nè invadere il campo della magistratura, nè lederne i diritti, nè menomarne la indipendenza, nè sollevare conflitti colla medesima ce lo apprese la sentenza della stessa Corte di Cassazione nel ricorso De Felice e C., nella quale si riconobbe che essa non si permetteva di entrare in apprezzamenti di indole politica, sull’alta ragione di Stato che aveva potuto consigliare lo Stato d’assedio con tutte le sue conseguenze, e che lasciava di giudicarne alla competente autorità politica, cioè al Parlamento, che se n’era rimesso alla Cassazione! Da Caifas a Pilato...