Ciò premesso sul conto della teoria e dei suoi possibili risultati, brevemente si dica della opportunità della invocazione della salus patriae, poichè se essa fu opportuna realmente tutto il resto cade e l’opera dell’on. Crispi—quali che abbiano potuto essere gli eccessi, le violenze e gli arbitri contro i cittadini e quanto abbia potuto essere la manomissione delle leggi e delle pubbliche libertà, rimane giustificata e rimane come un suo titolo di gloria; e s’intende che lo esame non va fatto dal punto di vista di coloro che vorrebbero mutato l’ordinamento politico-sociale attuale dello stato, ma dal punto di vista strettamente legale della conservazione delle vigenti istituzioni.
Esisteva realmente il pericolo della integrità della patria? Lo affermò il trattato di Bisacquino, e coloro che si valsero di quel documento oggi se ne vergognano e lo ripudiano.
UN ESERCITO... DI NUMERI
Esisteva il pericolo per le istituzioni? È strano che lo si abbia trovato in dimostrazioni e tumulti avvenuti al grido di: Viva il Re! quando si portarono in giro i ritratti dei Sovrani; quando affermavasi che il governo guardava con simpatia ai dimostranti, stanco com’era di vederli opprimere dalle consorterie locali e dall’egoismo dei grandi proprietari; quando si sperava che il figlio del Re e lo stesso on. Crispi sarebbero venuti a capitanarli—Questa la voce, che correva a Palma Montechiaro. E furono precisamente le sentenze dei Tribunali militari, che constatarono l’assenza di ogni carattere politico nei moti, che essi furono destinati a punire. C’erano forze incoscienti ma organizzate, che a momento opportuno avrebbero potuto essere adoperate dai malintenzionati ai loro fini sovversivi, volgendo a loro benefizio, la ingenuità stessa dei tumultuanti? I famosi 300,000 soci dei Fasci erano un esercito sulla carta; esercito immaginario non solo, ma inerme assolutamente, privo di qualunque mezzo per l’attacco o per la resistenza.[79] E furon gli stessi Tribunali militari, osserva l’on. Prof. Lucchini, a ridurre a proporzioni ridicole il pericolo, che li fece sorgere! E che il pericolo fosse insussistente risulta, infine, da un dato di capitale importanza; l’on. Comandini ripetè nella Camera dei deputati ciò che aveva pubblicato nel Corriere della sera, senza che nessuno lo smentisse e cioè: che lo stesso generale Morra il 3 gennajo 1894 neppur lui avesse ritenuto opportuna, necessaria la proclamazione dello Stato di assedio e che aveva ceduto alle insistenze del potere centrale; il quale, era assediato e ipnotizzato in Roma, dai campioni della reazione.
La insussistenza del pericolo, la inopportunità della invocazione della salus patriae e dei conseguenti provvedimenti eccezionali e la mancanza di misura nell’uso dei medesimi, risultano meglio e con maggiore evidenza dal confronto tra i casi recenti di Sicilia e gli altri nei quali il regno Sardo prima e il regno d’Italia dopo, per motivi politici e sociali, si trovarono in condizioni di invocare tale massima.
QUEL CHE SI FECE A GENOVA NEL ’49
Nel 1849, lo Stato di assedio viene proclamato a Genova. Le cause che lo determinarono erano assai più gravi di quelle di Sicilia. Da un lato c’era la guerra collo straniero, coll’Austria; dall’altro c’era una grande città, che fatta la rivoluzione si era proclamata repubblica e si era distaccata dal Piemonte. Genova aveva già un governo nemico a quello che sedeva a Torino; aveva forze organizzate, che opposero resistenza, e la città si dovette bombardare e prendere di assalto. La proclamazione dello Stato di assedio era legale, perchè il Parlamento il 29 luglio 1848 aveva dato i pieni poteri al governo con una legge, nella quale però si diceva: salve le guarentigie costituzionali. C’era nulla di simile in Sicilia nel 1894? Eppure il generale Lamarmora, i cui poteri erano assai più legittimi di quelli del generale Morra, nel suo proclama accennò alla possibilità dei Tribunali militari; ma non li istituì, e allora forse potevasi parlare di un nemico col quale si era in guerra!
A SASSARI NEL ’52
Nel 1852, Sassari insorge e vi si proclama lo Stato di assedio; due eserciti stanno di fronte: la guardia nazionale da un lato e il regio esercito stanziale dall’altro. Eppure non furono soppressi i magistrati ordinarî, non furono istituiti i tribunali militari! Di più: il ministro dell’interno Pernati fece alla Camera dei deputati queste dichiarazioni—opportunamente ricordate dall’on. Altobelli—che suonano aspra rampogna all’on. Crispi. Il ministro sostenne di non avere avuto bisogno di farsi autorizzare dal Parlamento per proclamare lo Stato di assedio perchè non aveva violato lo statuto e soggiunse:
«Ma diverso sarebbe il caso della sospensione dell’articolo 71 dello Statuto, che garentisce la libertà individuale in guisa che nessuno può esser sottratto ai suoi giudici naturali. Se dunque una dichiarazione di stato d’assedio assorbisse il potere giudiziario, e lo concentrasse in altra autorità, egli è certo che si toccherebbe allo Statuto. In tal caso il Governo dovrebbe chiedere PREVENTIVAMENTE l’assenso del Parlamento, od almeno, qualora l’urgenza lo costringesse ad agire senza indugio, dovrebbe riferire, in seguito, il suo operato al Parlamento per la convalidazione, e per avere un BILL d’indennità.»