La sua caduta è un incidente personale, anzichè parlamentare, che non esercita alcuna influenza sull’andamento della cosa pubblica: la reazione continua pazza, furiosa e rincrudisce quando avviene l’assassinio dell’Imperatrice d’Austria. La differenza sta in questo: Di Rudinì, dopo aver militarizzato i ferrovieri, voleva ristabilire le leggi sul domicilio coatto, modificare il diritto elettorale, infrenare la libertà di stampa, di riunione e di associazione, disciplinare lo stato d’assedio, ecc., mediante nuove leggi o modificazioni delle antiche. Il successore onorevole Pelloux parve più liberale, oltre che per la buona compagnia di ministri che dai loro precedenti dovevano giudicarsi più o meno democratici, anche perchè buttò in mare gran parte di quel bagaglio; e non era, perchè continuò risolutamente per la via battuta dal predecessore. Ebbe il merito della sincerità — elemento mancante ai nostri politici e non trascurabile nella vita pubblica — perchè egli con franchezza davvero soldatesca dichiarò di voler fare senza preoccuparsi di legiferare. Quando non fa, lascia fare tranquillamente ai subordinati, che non solo eseguiscono con disciplina militare, ma interpretano le intenzioni dei superiori con meravigliosa intuizione, che sembrerebbe lettura del pensiero alla Pickmann se non si sapesse ch’è l’effetto delle circolari segrete e delle reversioni storiche. Egli è così che sotto Pelloux si formulano canoni nuovi di governo e si compiono atti che fanno dire al conservatore dianzi citato dell’Idea liberale: «Siamo oggi più che mai in una paurosa condizione di arresto di sviluppo intellettuale e morale, per cui tutto vacilla e scricchiola, mentre ci sta sul capo la minaccia di una crisi orrenda in cui tripudieranno le impulsività ataviche della bestia umana e le libidini feroci di Valentino in sessantaquattresimo che questi anni di pseudo libertà hanno fecondato a legione».
Di questi canoni e di questi atti dell’on. Pelloux ne nunzio, per ora, sette, che si potrebbero chiamare i sette peccati mortali di questo ministero soldatesco, procedendo dal minimo al massimo in ordine d’importanza e che comprendono tutte le principali norme direttive della funzione parlamentare e governativa.
L’on. Pelloux, spronato a dichiararsi di Sinistra, a chi lusingavasi di vedere risorto l’antico partito liberale sotto la protezione di parecchie sciabole, risponde che non ne sente il bisogno e che i sostenitori li prende dove li trova. Spronato da Barzilai, non vuole trovare nemmeno una frase equivoca contro la soluzione incostituzionale delle crisi parlamentari. Telegrafa al Prefetto di Torino per lodarlo di avere sciolto il comizio elettorale pro De Amicis. Permette che il Sottoprefetto Santini presieda una riunione elettorale contro Rondani. Raccomanda di sequestrare qualunque giornale, qualunque rivista che appaia sovversiva, senza preoccuparsi dei processi e degli esiti loro. Dichiara fuori della legge tutti i partiti che non accettano incondizionatamente l’ordinamento politico-sociale vigente. Proclama, infine, che vuol pacificare gli animi con tutti i mezzi, non esclusa la giustizia: concetto cinico che fa il pajo coll’altro più recente di voler dare col suo comodo l’amnistia per poter sfollare le prigioni!
Ciascuna di queste massime e ciascuno di questi atti o è una orrenda bestemmia, o è un arbitrio da Valentino in sessantaquattresimo: la frase che contiene il severo giudizio è di un monarchico liberale, come s’è visto. In altri tempi e in altri paesi uno solo di tali elementi sarebbe bastato a far cadere vituperato un Ministero; certo è che essi non distruggono soltanto il regime parlamentare, ma sovvertono ogni ordinamento civile. È del pari indiscutibile che il cinismo assurge a proporzioni eroiche quando si proclama che nella pacificazione degli animi la giustizia non ci deve entrare che come un mezzo eccezionale. Che razza di pace, con questi mezzi non informati a giustizia si possa conseguire, un avvenire non remoto ci dirà. Per ora basta ricordare che gli strumenti della volontà ministeriale sono prefetti e magistrati provati a malfare e che non avevano bisogno degli incoraggiamenti per continuare peggiorando.
La enunciazione di questi canoni e la conoscenza degli uomini di governo che devono metterli in pratica, dispenserebbero da qualunque enumerazione dei fasti della reazione. Pure, ad eliminare qualunque sospetto di esagerazione ed il dubbio che i fatti siano stati migliori delle parole spavalde e ciniche, giova ricordare qualche data dell’ultima fase della reazione cominciata in Aprile 1898 e che non si sa quando possa aver termine: reazione criminosa che non infuria soltanto dove additossi un pericolo, sia pure immaginario, ma in tutta Italia, anche nelle regioni che non ne somministrarono il minimo pretesto.
Ecco l’elenco doloroso dei fasti della reazione, senza ordine cronologico e senza disposizione ascendente o discendente per la loro importanza.
1. Stato di assedio e Tribunali militari. Vi accenno senza insistervi ulteriormente perchè lo stato di assedio fu dimostrato non necessario, perciò iniquo, dai fatti esposti e dai giudizi non sospetti riportati. Ai giudizî ne aggiungo uno solo: quello dell’on. Pelloux! In un momento di espansione intima — ci vanno soggetti anche i militari e gli uomini politici! — confessò la non necessità del provvedimento all’onor. De Cristoforis. Vennero le smentite dei giornali ufficiosi; non quella diretta del Ministro. Potrà venire; ma se venisse, tra uno che afferma e l’altro che nega, gli Italiani sceglierebbero a seconda delle tendenze e della conoscenza che ciascuno ha degli individui in contrasto. In politica, del resto, i provvedimenti raramente vanno giudicati in sè, ma dai risultati che danno; e lo Stato di assedio, oltre che per le conseguenze economiche e politiche, va misurato dal figlio suo primogenito: il Tribunale militare. La sua opera verrà esaminata a parte.
2. Arresto di deputati. L’art. 45 dello Statuto non è un privilegio, ma una garanzia, nell’interesse collettivo, della libertà e della indipendenza del rappresentante del popolo. Secondo lo stesso Statuto, può essere arrestato il deputato in flagranza di un reato. In forza della sospensione delle leggi ordinarie, deputati vennero arrestati, ad esempio, nel 1862 a Napoli, nel 1894 a Palermo. Si allargò per comodità del governo il concetto della flagranza; ma non si era arrivati ad arrestare nei luoghi non sottoposti allo stato di assedio e quando nemmeno esistono gli elementi più fantastici della flagranza; ciò avviene nel 1898 a danno di Quirino Nofri. Non solo: si arrestò per lo passato, ma non si andò oltre senza l’autorizzazione a procedere della Camera dei Deputati. Se ne fece a meno nel 1898 e si processò e condannò Quirino Nofri prima che fosse chiesta tale autorizzazione. Arriviamo ad un colmo: Quirino Nofri sente il bisogno di rinunziare alle immunità, che accorda quel famoso ed umoristico art. 45 e vuole essere trattato da semplice cittadino.... per paura, volendo godere della immunità parlamentare, di rimanere più lungamente in carcere!
3. Punizioni di Prefetti. Raramente occorse in Italia che un Prefetto venisse punito per avere violato le leggi; non si era mai dato — e forse non si darà mai per lo avvenire, perchè le Autorità sanno ormai a che attenersi — che un Prefetto a punizione venisse sottoposto proprio perchè.... non volle violare la legge. È il caso Minervini.
4. Inchiesta sui testimoni veridici. Vedremo a che cosa sia stato ridotto il sacro diritto della difesa nella discussione sui Tribunali Militari; qui di volo sia menzionato uno stranissimo episodio che fa capo ad un Tribunale civile. Sinora, anche iniquamente, s’incriminarono i testimoni quando furono sospettati ed accusati di dire il falso. Ora si apre un’inchiesta su di un maggiore, Mascilli, ed un capitano, Minto, dell’esercito, che ebbero il torto di dire la verità nel processo Barbato. Che abbiano detto il vero si deve tenere per cosa giudicata, perchè il Tribunale di Palermo non li incriminò come falsi testimoni... Avviso ai militari, che avessero un concetto antiquato sulle leggi dell’onore.