Egli è così che Romussi, Chiesi e altri giornalisti vengono condannati come complici nei fatti che procurarono devastazione e saccheggio, mentre la stessa sentenza dichiara quei fatti essere avvenuti indipendentemente dalla loro volontà. Per Valera, Koulichoff, ecc., manca l’estremo delle pubblicità necessarie perchè ci sia il reato imputato. Al gruppo dei giornalisti contumaci, che dovevano rispondere dei reati contemplati negli art. 246 e 247 si regalarono sei mesi di più di quelli che loro spettavano. A Pescetti si danno 10 anni, mentre a Turati e De-Andreis, per un reato minore, se ne danno dodici. Rilevo infine, che si distribuirono pene enormi per reati insussistenti ed anzichè rilevarlo colla parola calda e dotta dei valorosi avvocati che difesero i condannati in Cassazione mi piace farlo con quelle di un modesto difensore militare.
Il tenente Mazza, nell’udienza del 21 Giugno, in difesa di Valera innanzi al Tribunale militare di Milano osserva:
«Trovo scritto in un libro, compilato da una delle menti più eccelse che onorano l’Italia (parlo dell’illustre Zanardelli e del suo Codice Penale, che segnò il trionfo del senso morale e della sociologia) come: «Nessuno possa essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato». (Articolo 2)
«Ora, lo stato di assedio coi Tribunali di guerra, per quanto possa modificare la procedura penale, per quanto accordi competenza a reati anteriormente commessi, non potrà mai annullare il dispositivo di un articolo di legge, facendo considerare reato un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, reato non costituiva.
«E che fatti ora incriminati, sia per articoli di giornali o discorsi o conferenze pubbliche, non costituissero reato, lo prova con evidenza l’aver liberamente concesso ai giornali di circolare senza sequestro, il non aver mai spiccato contro i direttori, collaboratori, gerenti e conferenzieri alcun mandato di arresto o di semplice comparizione.
«Se i miei difesi avessero, come sostiene l’accusa, commesso delitti contro i poteri dello Stato, o eccitato a commettere tali delitti, se avessero pubblicamente istigato a delinquere, o fatto l’apologia d’un reato, o incitato all’odio fra le classi sociali, certamente il potere giudiziario sarebbe intervenuto per reprimere il reato coll’azione penale.
«Ora invece il Regio Procuratore mai intervenne contro i nostri difesi e la stessa autorità di P. S., che con i suoi rapporti ha scoperto ora tanto materiale di accusa, non ha mai provocato dal potere giudiziario alcun provvedimento.
«Cosa dice adunque codesto non intervento, se non che discorsi, conferenze, sermoni ed articoli di giornali, che ora si vogliono incriminare, non raggiunsero mai gli estremi del reato, e quindi non si agì a termine di legge, perchè il fatto nel suo assieme non costituiva reato?»
E non basta condannare per i reati insussistenti; ma si condanna per i reati che avrebbero potuto avvenire, nel processo dei socialisti del Circolo di Chiusi — Firenze, udienza del 13 Giugno — si accusa l’Avv. Crosti pei disordini che si sarebbero verificati se il circolo non fosse stato sciolto....
Questo è di una evidenza sorprendente e si applica alle numerosa categoria dei condannati giornalisti — da Chiesi, Romussi e Valera a Menzione e De Cicco.