Si sa, però, che non furono allegoriche o metaforiche le condanne!
È bene aggiungere — e lo rilevò l’Impallomeni nel ricorso in Cassazione — che per Turati, oltre la capacità a delinquere — non quella di Chauvet — riconosciuta in tutti e tramutata con un giuoco di bussolotti in reato commesso, come notò il Barzilai, c’era qualche cosa di più concreto, che accennava ad un fatto: egli il giorno sei raccomandò la calma in modo non giudicato ortodosso; e parlò coll’avvocato Cavalla in modo da potere essere sentito dai rivoltosi....
Ben gli stia la condanna! Perchè andare ad esporre la vita per raccomandare la calma? Se qualche parola non fu ortodossa però, il Tribunale riconobbe che le intenzioni erano corrette: disse esplicitamente, infatti, che i capi socialisti e repubblicani, i tumulti non li volevano.
Non insistendo più oltre su queste sentenze del Tribunale di Milano, i cui considerando Barzilai li chiama degni della Papuasia, e smettendo ogni ironia, si può riassumere l’opera tutta di questa magistratura eccezionale, non consentita dallo Statuto, in questo giudizio: essa non ebbe che uno scopo: la persecuzione e la condanna del pensiero, delle idee, della legittima e pacifica propaganda.
Che sia stato questo il fermissimo proponimento dei Tribunali Militari appare chiaro, lampante dalla motivazione della sentenza contro i giornalisti: «l’opera di Chiesi e di Romussi, repubblicano il primo e radicale il secondo, nella quale si mantennero sino alla soppressione dei loro giornali, costituisce il fatto materiale(?) diretto a suscitare la guerra civile, sebbene ciò non fosse in quel momenti da essi desiderato e sia avvenuto per causa indipendente dalla loro volontà».[42]
I motivi generici e specifici di responsabilità di Turati e di De Andreis sono identici: s’imputano all’uno gli articoli del 1896, l’Inno dei lavoratori, ecc.; e all’altro le opinioni repubblicane, la costituzione di circoli e i discorsi repubblicani... La prova delle prove, infine, la ritrovano nelle parole, interpretate loiolescamente, che Turati e De Andreis pronunziarono imprudentemente, — quando il loro animo era abbeverato di amarezza, quando l’indignazione avrebbe eccitato gli uomini più miti e più teneri delle istituzioni! — alla presenza di un ufficiale e di un avvocato Cavalla, che si fece un merito nel denunziarle.
Questa persecuzione e condanna del pensiero, delle idee, della propaganda pacifica ch’era negli intendimenti dei Tribunali di guerra, armonizza perfettamente colla corrente psicologica degli avvocati fiscali e delle Regie questure. Queste ultime trovarono un’aggravante nella stessa temperanza del Secolo; perchè con questa temperanza, disse un testimonio poliziotto, riusciva meglio a fare breccia negli animi[43] mentre il Tribunale non può menar buona a Don Albertario la fine ironia adoperata nei suoi articoli....
In una nota precedente e in altre pagine furono rilevate le accuse sbalorditone scagliate dalle questure del regno agli imputati, nelle quali si parla sempre di opuscoli, di discorsi sovversivi — mai incriminati per lo passato — più specificatamente si rimprovera al De Cicco in Napoli di ricevere e leggere riviste e giornali repubblicani e socialisti; nei certificati rilasciati dalle autorità si rileva spesso la morale buona, ma cattiva la condotta politica; l’avvocato fiscale recede dell’accusa contro Zavattari benchè repubblicano; il rapporto della questura per Valera confessa che non fu possibile aver dati positivi per credere che esso abbia preso parte attiva ai tumulti (pag. 217) ma viene condannato lo stesso per le sue opinioni. Ma perchè cercare elementi ed indizi per assodare questa determinata e voluta persecuzione contro il pensiero?
È il colonnello Parvopassu, che — sapendo di non avere fatti a disposizione per condannare — in uno scatto imprudente, volto a Turati esclama; le vostre idee sono criminose!
Tanto criminose, che non gli consente quella libertà di esporle che il Tribunale Militare di Palermo concesse nel 1894 a De Felice e Barbato...