1. — Se si può chiamare responsabile un giornale ed il suo direttore di fatti che accadono nella città dove il giornale si stampa e che il giornale stesso sconsiglia e biasima.
2. — Se giuridicamente si possa prendere il complesso di una serie di articoli rappresentanti l’opera giornalistica di un uomo, e portarlo contro di lui come titolo di accusa, dato l’ordinamento nostro per il quale funziona un procuratore generale, incaricato di controllare volta per volta ogni singola pubblicazione.
3. — Se non sia da chiedere al Parlamento che le accuse di reati commessi per mezzo della stampa siano in ogni tempo sottratte ai tribunali militari e sottoposte al giurì.
L’Associazione lombarda e tutti i giornalisti onesti hanno risposto conformemente ai dettami dello Statuto e della giustizia, delle leggi e del buon senso; ma le Sentenze restano e le vittime nei reclusori d’Italia!
[43]. Il Secolo in dodici anni ebbe in tutto dodici sequestri; e furono gli anni della reazione.
[44]. Gli Italiani immemori leggano i discorsi di Zanardelli in risposta alla interpellanza Nicotera in maggio 1878 sul permesso congresso repubblicano riunito al Teatro Argentina.
[45]. Discorso letto la sera del 7 Maggio 1880 nella sala dell’Associazione costituzionale di Bergamo.
[46]. Sulla interpretazione ed applicazione dell’art. 122 dell’ordinamento giudiziario, che contiene le parole su riportate, si discusse in occasione delle sentenze dei Tribunali militari di Sicilia e di Lunigiana nel 1894. Gli avvocati Marcora e Majno ripresero splendidamente la discussione nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione di Roma in difesa di Chiesi, Romussi, Valera, Koulichoff, ecc. La ripresero per dimostrare — e vi riuscirono luminosamente — che la Cassazione aveva il diritto o meglio il dovere d’interloquire sulla legalità dello Stato di assedio e dei Tribunali militari; su questa questione e sulle altre innumerevoli mostruosità e contraddizioni delle sentenze di cui qui si discute si possono leggere con grande profitto oltre la cennata memoria a firma Marcora e Majno, le altre d’Impallomeni, Escobedo, Orzi, Sacchi in difesa di molti condannati dai Tribunali militari del 1898.
[47]. La stampa liberale a suo tempo (Settembre 1898) si scandalizzò della promozione accordata al consigliere Nazzari che era stato relatore in Cassazione contro i condannati di Milano. La stampa ebbe torto; c’erano i buoni precedenti nella brillante carriera del Tondi, uno dei giudici che condannarono Lobbia.
[48]. L’indole e la mole di questo scritto non mi permettono di entrare in considerazioni giuridiche sulla sentenza della Cassazione che respinse i ricorsi dei condannati dai Tribunali militari. Ne fece una critica dotta, seria, elevata il Prof. Luigi Majno (Rivista popolare, Anno IV, N. 7). Rilevo qui soltanto che la Cassazione di Roma ha osato completare in fatto le sentenze del Tribunale di guerra, dicendo essa ciò che il Tribunale di guerra ebbe la onestà di non dire — e cioè che Chiesi, Romussi e gli altri vollero i tumulti. Il Tribunale disse esplicitamente che non li vollero! I commenti su questa enormità sarebbero superflui.